140 likes | 407 Views
OBBLIGAZIONE. E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto) Soggetti : debitore e creditore Oggetto: fare, non fare, dare Diritto del creditore: diritto di credito o pretesa creditoria Obbligo del debitore: debito Realizzazione: adempimento Mai in situazione isolata
E N D
OBBLIGAZIONE • E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto) • Soggetti : debitore e creditore • Oggetto: fare, non fare, dare • Diritto del creditore: diritto di credito o pretesa creditoria • Obbligo del debitore: debito • Realizzazione: adempimento • Mai in situazione isolata • Valida causa giustificativa
Caratteri obbligazione • Oggetto: determinato o determinabile • Soggetto: determinato o determinabile
FONTI dell’obbligazione • Art.1173: • contratto; • Fatto illecito; • Ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico • Sistema aperto e di fonti atipiche: sino ad ora nessuna evidenza in tal senso, ma contratti atipici e fatti illeciti atipici
ART.1174 C.C. • “ La prestazione che forma oggetto della obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore” • Patrimonialità della prestazione • Non patrimonialità della finalità della pretesa
OBBLIGAZIONI con pluralità di soggetti • Solidali (artt. 1292 – 1313 c.c.) • Divisibili/ indivisibili (artt. 1314 – 1320 c.c.)
OBBLIGAZIONI SOLIDALI • C/O parziaria (divisibile) • Solidarietà passiva presunta dalla legge • Solidarietà attiva solo se espressamente prevista dalla legge o dal titolo • Rapporti esterni • Rapporti interni • Art.1298 presunzione di quote paritarie • Azione di regresso • Insolvenza ripartita fra tutti condebitori • Effetti favorevoli si estendono non quelli sfavorevoli
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE • Artt. 1285 – 1291 c.c. • Deduzione in obbligazione di due o più prestazioni • Liberazione con esecuzione di una prestazione • Scelta in genere del debitore • Con esercizio della facoltà di scelta l’obbligazione diviene semplice per effetto della concentrazione
IMPOSSIBILITA’ DI UNA PRESTAZIONE • Se impossibile sin dall’ origine ovvero impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ad alcuna delle parti: OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DIVIENE OBBLIGAZIONE SEMPLICE
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI -art.1290 • SCELTA DEL DEBITORE: • Senza colpa: liberazione • colpa debitore: pagamento equivalente dell’ultima divenuta impossibile • SCELTA DEL CREDITORE: • Colpa del debitore: pagamento equivalente dell’una o dell’altra
OBBLIGAZIONI CON FACOLTA’ ALTERNATIVA O FACOLTATIVE • Una sola prestazione dedotta in obbligazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa (es. art. 1280 c.c.) • Impossibilità sopravvenuta : estinzione dell’obbligazione poiché è obbligazione semplice