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Lezione n. 3 La repubblica delle autonomie

Lezione n. 3 La repubblica delle autonomie. Principio fondamentale: Art 5 Cost . Enti autonomi ( derivati e non sovrani) Assetto decentrato (regionale) e non federale Differenza (autonomia) tra Regioni (ordinarie e speciali)

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Lezione n. 3 La repubblica delle autonomie

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  1. Lezione n. 3La repubblica delle autonomie Principio fondamentale: Art 5 Cost. Enti autonomi (derivati e non sovrani) Assetto decentrato (regionale) e non federale Differenza (autonomia) tra Regioni (ordinarie e speciali) Differenza (autonomia) tra Regioni e enti locali (art. 114 Cost.) : garanzia statutaria; tipologia di competenze, grado di autonomia.

  2. Cenni storici • Dallo stato accentrato secondo il modello Napoleonico alla Costituzione del 1948; • Solo nel 1970 è stata data attuazione al regionalismo italiano; • L’ampio decentramento amministrativo della riforma «Bassanini» nel 1997 (d.lgs. n. 59/1997) • la riforma del Titolo V della Costituzione attraverso due leggi costituzionali: l.cost. n. 1 del 1999 (assetto organizzativo e forma di governo) l. cost. n. 3 del 2001 (riparto delle competenze) - Il c.d. «Federalismo fiscale» (l. n. 42/2009), di cui si attendono i decreti di attuazione

  3. Le Regioni • Elenco delle Regioni (art. 131 Cost) • Due tipologie di Regioni: 5 Regioni speciali+ Due Province autonome (Trento e Bolzano) (art. 116 Cost. e Statuti regionali) 15 Regioni ordinarie: disciplina costituzionale (titolo V Cost.): • Organi delle Regioni: art. 121 Cost. (art. 122 e 126 Cost.); • Statuto Regionale: art. 123 Cost.

  4. Riparto di competenze legislative • Riparto tra Stato e Regioni (Art. 117 Cost.): inversione del precedente ordine di competenze • Tre tipologie di competenze: 1) competenze esclusive statali ( art. 117 Cost. comma 2) 2) competenze esclusive concorrenti (comma 3) 3) competenze residuali (comma 4) Problematiche: • Lecompetenze «trasversali» (es: tutela della concorrenza) • L’estensione dei principi fondamentali • La competenza residuale «anonima» Riparto delle competenze regolamentari: (art. 117 comma 6)

  5. I raccordi tra le Regioni e gli altri livelli di governo • Necessità di sedi di coordinamento tra i vari livelli • Rapporti internazionali delle Regioni : art. 117 Cost., comma 3 (competenza concorrente); art. 117 Cost., comma 5; art. 117 Cost. comma 9; (legge di attuazione l.n. 131 del 2003) • Rapporti con l’Unione Europea: art. 117 Cost., comma 5 (legge di attuazione l.n. 131/2003) • Raccordo tra enti locali e Regione: Consiglio delle autonomie locali (art. 123 Cost., comma 4) • Rapporto con altre Regioni (art. 117 Cost. comma 8)

  6. Segue: raccordi tra i livelli di governo • Attuali sedi di raccordo con lo Stato: • Commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126 Cost.); non è stata attuata la previsione dell’art. 11 legge cost. 3/ 2001, che prevedeva un’integrazione della Commissione • sistema delle Conferenze: 1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Conferenza Stato-Regioni); cui si affianca la 2) Conferenza Stato, Città e autonomie locali; le due conferenze operano congiuntamente nella 3) Conferenza unificata • Rapporti ispirati al principio di «leale collaborazione» - Necessità di una riforma della Seconda Camera (Senato) come negli Stati federali

  7. Gli enti locali: Comune e Provincia • Autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva (art. 114; 117 co. 6, 118, 119 Cost.) • Disciplina: oltre alla Costituzione, è contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che ha riordinato la materia. • Comune e Provincia: enti locali che rappresentano la propria comunità. (art. 3 Tuel) • Organi del Comune e della Provincia: Sindaco o Presidente; Consiglio; Giunta • Funzioni del Comune e della Provincia : art. 117 Cost. co. 2 lett. P); art. 118 Cost.; 13-14 TUEL; art. 19-20 TUEL).

  8. Enti locali • Città metropolitane: previste con la riforma del Titolo V nel 2001. • Disciplina speciale per «Roma Capitale» • Unioni di Comuni • Prima del 2009 erano previste anche le Comunità montane e le comunità isolane (ora a discrezione delle Regioni) • Raccordo tra Stato e autonomie locali: Conferenza Stato, Città e autonomie locali • Riparto delle funzioni amministrative: art. 118 Cost. e Principio di sussidiarietà verticale

  9. Finanza regionale e locale • Art. 119 Cost., • Federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) Poteri di controllo dello Stato • Potere sostitutivo del governo nei confronti degli organi regionali e degli enti locali in una serie di casi (art. 120 comma 2 Cost.) • Controllo dello Stato sugli organi regionali (art. 126 comma 1 Cost. • Controllo dello Stato sugli enti locali (artt. 141-143 TUEL) Modifica circoscrizioni territoriali: art. 132-133 Cost.

  10. Le Regioni a statuto speciale • Art. 116 Cost. • Statuto adottato con legge costituzionale • Caratteri dell’autonomia speciale: - numero di materie più ampio (esempio: possibilità di disciplinare l’ordinamento degli enti locali) - diversa tipologia di competenze - più ampia autonomia finanziaria - Disciplina di adeguamento dopo la riforma del Titolo V: l.cost. n. 2/2001 - Adeguamento degli Statuti Speciali alle disposizioni del Titolo V che prevedono «maggiore autonomia» (Art. 10 della l. cost. n. 3/2001)

  11. Maggiori autonomie alle Regioni ordinarie Possibilità anche per le Regioni ordinarie di di avere maggiori autonomie, dando luogo ad un regionalismo differenziato (art. 116 comma 3 Cost.: clausola di asimmetria) : Ad oggi nessuna Regione ha utilizzato questa possibilità

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