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Corso di Perfezionamento per la preparazione alla professione di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile. Passività e PN. Le passività … prendiamo le mosse dai fondi rischi e oneri … Caratteri aziendali Consentono la copertura di rischi e oneri:
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Corso di Perfezionamento per la preparazione alla professione diDottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile
Passività e PN • Le passività … prendiamo le mosse dai fondi rischi e oneri … • Caratteri aziendali • Consentono la copertura di rischi e oneri: • - di manifestazione futura (in genere, ma non sempre, manifestazione numeraria diretta) • - che per competenza e prudenza devono concorrere alla formazione del reddito di esercizio • - che presentano alcuni aspetti di indeterminazione • In CE: l’accantonamento che alimenta il fondo • In SP: il fondo rischi e oneri (la passività indeterminata) • Esempio: fondo garanzia prodotti Silvano Corbella 10 dicembre 2010
Art. 2424 bis 3° comma • Finalità: • “Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti…” • Attenzione! • “Soltanto”: distinzione rispetto ai fondi rettificativi! • “Perdite o debiti”: la copertura non è finanziaria!
Pertanto… • 4 carattericonsentono di qualificare una passività come fondo rischi e oneri: • 1. la natura, che deve essere determinata • 2. l’esistenza, che deve essere certa o probabile • 3. l’ammontare, che deve essere indeterminato • 4. la data di sopravvenienza, che deve essere indeterminata (NB: indeterminazione della data e/o dell’ammontare)
Dubbi in merito alla data di sopravvenienza: • - raccordo con il debito per TFR • tendenziale scarsa significatività • Valutazione di fondi per rischi e oneri • In base all’ammontare presunto del rischio / onere di manifestazione futura
da cui, in via differenziale, si desume: (1) Riserva di utili facoltativa a fronte di oneri solo possibili - Ruolo dei Conti d’Ordine (2) Riserva di utili facoltativa a fronte del rischio generico d’impresa
Valutazione delle passività Fondi per rischi e oneri In base all’ammontare presunto del rischio / onere di manifestazione futura Debiti: criterio generale In base al valore nominale del debito, fatte salve situazioni particolari Debiti: un caso particolare I debiti commerciali a M/L termine implicitamente onerosi o con OF espliciti irragionevolmente bassi Separazione degli OF incorporati nel debito e nel costo: - debito e costo al prezzo di mercato del bene; in assenza di quest’ultimo, attualizzazione del debito - risconto degli OF scorporati sulla durata del debito
Un caso particolare: • il fondo di ristrutturazione aziendale • Finalità: • Raccoglie i costi che l’impresa dovrà sostenere per ridurre il proprio personale e/o chiudere alcuni reparti o linee di produzione • Ad esempio: • Il costo per il prepensionamento, l’incentivazione all’esodo e procedure simili, il costo del personale occorrente per la demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica e adattamento di locali, canoni di locazione non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili, ecc.
Il fondo di ristrutturazione aziendale • Attenzione! • “Non sono correlabili a prestazioni future” • “Eliminano preesistenti situazioni di inefficienza” • “Sono di competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione” • “Possono essere attendibilmente stimati” • “L’accantonamento è incluso nella voce “oneri straordinari” di conto economico”
IL PATRIMONIO NETTO (P.N.) • Da un punto di vista contabile il P.N. è la differenza tra “Attivo” e “Passivo” che consente di bilanciare le due sezioni. • Da un punto di vista finanziario il P.N. rappresenta l’ammontare di risorse apportato dai soci e autogeneratesi nell’impresa. • Da un punto di vista giuridico “… il P.N. esprime la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta “in via residuale” attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori” (Principi contabili OIC n. 28). • Il P.N., quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche va distinto in quote “ideali”.
Criteri di classificazione delle “quote ideali” • 1° Criterio • Si distinguono: • “riserve di utili”: traggono origine dagli utili non distribuiti agli azionisti. L’art. 2424 C.C. prevede che queste si dividano in: • - riserva legale; • - riserve statutarie; • - utili portati a nuovo; • “riserve di capitale”: si costituiscono in sede di apporti da parte dei soci e in sede di conversione delle obbligazioni convertibili in azioni. In base all’art. 2424 C.C. queste si dividono in: • - riserva da sovrapprezzo azioni; • - riserve di rivalutazione; • - altre riserve (donazioni da parte dei soci; rinuncia di crediti da parte di soci, differenze da fusione).
Criteri di classificazione delle “quote ideali” 2° Criterio (criterio della destinazione) “In questo caso assume rilievo la differente disciplina che regola l’utilizzo, sul piano contabile, delle poste di P.N. Divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell’organo assembleare che vincolano singole poste a singoli impieghi” (Principi contabili OIC n. 28). Bisogna seguire la rigida disciplina prevista dall’art. 2424 C.C., ed integrarla in Nota Integrativa con ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall’art. 2427, n. 7-bis C.C.
Classificazione secondo l’art. 2424 C.C. • I - Capitale: accoglie il valore nominale dei conferimenti operati dagli azionisti e il valore delle riserve che vengono destinate dagli stessi a suo incremento; • II - Riserva da soprapprezzo delle azioni: è costituita dal prezzo eccedente il valore nominale delle azioni e dalle differenze che emergono in sede di conversione di obbligazioni convertibili. La riserva “…non può essere distribuita ai soci fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale” (Principi contabili OIC n. 28); • III - Riserve di rivalutazione: “…accoglie le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali” (Principi contabili OIC n. 28); • IV - Riserva legale: riserva obbligatoria ex art. 2430 C.C., “che impone l’accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l’importo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale” (Principi contabili OIC n. 28). È una riserva indisponibile e può essere utilizzata solo a copertura delle perdite dopo aver “esaurito” tutte le altre riserve;
Classificazione secondo l’art. 2424 C.C. (continua) • V - Riserve statutarie: sono previste da una clausola statutaria che ne stabilisce le modalità di formazione e movimentazione; • VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio: si costituisce nel momento di acquisto di azioni proprie. Ha il compito di salvaguardare l’integrità del capitale sociale. “È indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite o annullate” (Principi contabili OIC n. 28); • VII - Altre riserve, distintamente indicate: voce residuale che accoglie altri tipi di riserve non specificamente individuate dal legislatore nell’art. 2424 C.C. Le riserve possono avere una destinazione generica o specifica. Ad esempio rientrano nella voce: la riserva straordinaria o facoltativa; la riserva per acquisto azioni proprie; la riserva azioni (quote) della società controllante; i versamenti in conto aumento di capitale; i versamenti in conto futuro aumento di capitale; i versamenti in conto capitale o versamenti a copertura delle perdite; la riserva avanzo di fusione; la riserva da utili su cambi; • VIII - Utili (perdite) portati a nuovo: “…vengono iscritti i risultati netti di esercizi precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate” (Principi contabili OIC n. 28); • IX - Utile (perdita) dell’esercizio: rappresenta il risultato netto del periodo, come riportato nell’ultima voce di conto economico.