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Il trasferimento di azienda L’outsourcing e le problematiche del decentramento Profili sindacali e giuslavoristici. 1. Il fenomeno dell’ outsourcing. La finalità .
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Il trasferimento di azienda L’outsourcing e le problematiche del decentramento Profili sindacali e giuslavoristici 1
1. • Il fenomeno dell’ outsourcing 2
La finalità • L’outsourcing consente di concentrarsi su quello che le imprese sanno fare meglio e per il quale sono in grado di sviluppare innovazione e valore. 3
Un fenomeno in crescita • Le spese per servizi di outsourcing superano i mille miliardi di dollari. Negli Stati Uniti il fenomeno ha fatto registrare una crescita del 15% nel 2000 quando sono stati spesi 340 miliardi di dollari. In Europa si stima che il fenomeno sia di circa 250 miliardi di dollari. 4
I perché di una fortuna • Diminuzione dei costi operativi grazie alle economie di scala. • Maggiori risorse per attività core • Prestazioni performanti grazie al miglior impiego di assets • Miglioramento dell’immagine e della brand equity. 5
Un percorso evolutivo • Vengono esternalizzate solo attività marginali (pulizie) • Si esternalizza solo per i picchi produttivi (anni 60-70). • Diventa una scelta strategica come strumento dei processi di ristrutturazione (anni 80) • Interi processi vengono esternalizzati per realizzare modelli di partnership fra imprese (anni 90) • L’impresa a rete e le attività core . 6
La strumentazione giuridica • L’esternalizzazione si può realizzare attraverso differenti strumenti. I principali sono: • il trasferimento di ramo d’azienda • la cessione di contratti. • Il contratto di appalto. • il contratto di subfornitura. 7
2. Il trasferimento di ramo di azienda 8
La fonte originaria • Il regime giuridico dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda è contenuto nell’articolo 2112 del codice civile. • Si offre tutela in termini di stabilità ai lavoratori dipendenti dall’impresa che trasferisce a terzi l’azienda o una parte di essa. 9
Le tre direttive comunitarie • La legge 29.12.1990, n.428, emanata in attuazione della Direttiva 77/187/CEE, ha modificato per la prima volta il dettato normativo. • Il decreto legislativo 2.2.2001, n.18 , emanato in attuazione della Direttiva 98/50/CE, ha per la seconda volta modificato la disciplina. • La legge comunitaria 2001 (legge 23.1.2002, n.39) ha dato delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva 2001/23/CE. La terza modifica ... 10
La nozione • Qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o lo scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto e l’affitto di azienda. 11
La nozione di “parte” • Si considerano rilevanti le parti di azienda, intese come articolazioni funzionalmente autonome di un’attività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. • Modifiche all’art.2112 c.c. del d.lgs. 18/2001 12
L’oggetto • La nozione di trasferimento di azienda si amplia rispetto all’art.2555 del codice civile comprendendo ogni fattispecie che importi il “mutamento nella titolarità dell’attività”. • Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga l’azienda e muti la titolarità dell’imprenditore. • La conservazione dell’identità dell’attività economica organizzata oggetto del trasferimento deve sussistere fino alla conclusione del trasferimento. • Il passaggio dei pacchetti azionari e la trasformazione di società restano esclusi. 13
Il negozio • Il trasferimento si realizza indipendentemente dalla tipologia negoziale utilizzata. Le vicende circolatorie non attengono esclusivamente ai negozi traslativi , potendo la fattispecie realizzarsi – stante la giurisprudenza comunitaria – attraverso le più svariate tipologie negoziali ivi compreso usufrutto e affitto. 14
Principi generali • In caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti. • Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore all’atto del trasferimento. • Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri (del medesimo livello) applicabili. • Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il recesso per giusta causa del lavoratore . • Il trasferimento non è motivo di licenziamento. 15
Le tutele occupazionali • Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. • E’ nuova la previsione che a fronte del peggioramento delle condizioni di lavoro consente al lavoratore di dimettersi, nei tre mesi successivi al trasferimento, per giusta causa. 16
Le tutele economiche • Il vecchio regime garantiva al ceduto la conservazione del trattamento economico e normativo applicato dal cedente in forza della contrattazione collettiva applicata, fino alla scadenza e salva la facoltà di sostituire tali trattamenti con “altri contratti collettivi applicabili all’impresa”. • La nuova norma limita l’effetto sostitutivo solo fra contratti del medesimo livello. 17
La responsabilità solidale • Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido , per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda. • Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 18
Aspetti sindacali • Cedente e cessionario debbono dare comunicazione preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi dell’intenzione di procedere al trasferimento di azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15 dipendenti. • L’informazione deve riguardare: • la data proposta del trasferimento, • i motivi del programmato trasferimento, • le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, • le eventuali misure nei confronti di questi ultimi. 19
Esame congiunto • Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei sindacati da formularsi entro 7 gg., cedente e cessionario sono tenuti ad effettuare un esame congiunto che si considera concluso decorsi 10 giorni dall’inizio dell’esame anche qualora l’accordo non venga raggiunto. 20
Antisindacalità • Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario degli obblighi previsti per la informazione e la consultazione, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20.05.1970, n.300. 21
Una domanda interessante … • Il vincolo di solidarietà fra cedente e cessionario, contenuto nell’articolo 2112 del codice civile, trova applicazione anche per i debiti contributivi derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte del cedente? 22
Una risposta istruttiva • La Cassazione (16.6.2001,8179) ha stabilito che i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi non ricadono nella previsione del 2112 c.c. ma , in quanto inerenti all’esercizio dell’impresa, sono disciplinati dall’articolo 2560 del codice civile . 23
Per dirla fino in fondo … • In caso di trasferimento di azienda l’acquirente risponde dei debiti del cedente solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori. • La solidarietà non opera per due motivi: • Il 2112 c.c. introduce un principio di solidarietà solo sui crediti di lavoro che non si estende a crediti di terzi (enti previdenziali). • Il lavoratore non ha credito nei confronti del datore per l’omesso versamento contributivo essendo estraneo al rapporto. (salvo, ovviamente, il disposto dell’art.2116 c.c. prestazioni o risarcimento) 24
L’eccezione … • Una deroga all’articolo 2112 è prevista dall’art.47 comma 5 della legge 482/90 in riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali o di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi. • Qualora vi sia accordo sindacale è possibile disapplicare i principi di continuità e solidarietà per quei lavoratori che passano con il cessionario. • I lavoratori che non passano hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi o nel maggior termine concordato. 25