170 likes | 311 Views
Diritto internazionale. 27.09.2011. Personalità giuridica internazionale. Gli Stati Gli insorti I popoli e il principio di autodeterminazione Le organizzazioni internazionali Gli individui Le imprese e le ONG. Soggettività dello Stato. Controllo effettivo Indipendenza
E N D
Diritto internazionale 27.09.2011
Personalità giuridica internazionale • Gli Stati • Gli insorti • I popoli e il principio di autodeterminazione • Le organizzazioni internazionali • Gli individui • Le imprese e le ONG
Soggettività dello Stato • Controllo effettivo • Indipendenza - regioni ed altre unità territoriali decentrate - governi in esilio - stati fantoccio - Statualità “anticipata” o “ridotta”, stati “falliti” • Il riconoscimento
Santa Sede • Sovrano Militare Ordine di Malta • Gli insorti
L’autodeterminazione dei popoli • Art. 22 Patto SdN • Carta ONU • Risoluzioni 1514(XV), 1541(XV), 2625(XXV) • Art. 1 comune ai Patti ONU del 1966 • I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977)
Dominio coloniale Parere CIG sul Sahara occidentale (1975) • Occupazione straniera Parere CIG sul Muro nei territori palestinesi occupati (2004) • “remedialsecession”? Parere CIG sulla Dichiarazione di indipendenza del Kosovo (2010)
Carta ONU – Art. 1 The Purposesof the UnitedNations are: (…) 2. Todevelopfriendly relations amongnationsbased on respectfor the principleofequalrights and self-determinationofpeoples, and to take other appropriate measurestostrengthenuniversalpeace; (…)
Patto sui diritti civili e politici,1966 Art. 1 1. Allpeopleshave the right ofself-determination. Byvirtueofthat right theyfreelydeterminetheirpolitical status and freelypursuetheireconomic, social and cultural development.
Ris. 1514(XV), 1960Declaration on the grantingofindependencetocolonialcountries and peoples • The subjectionofpeoplestoaliensubjugation, domination and exploitationconstitutes a denialoffundamentalhumanrights, iscontraryto the Charter of the UnitedNations and isanimpedimentto the promotion of world peace and cooperation. • Allpeopleshave the right toself-determination. Byvirtueofthat right theyfreelydeterminetheirpolitical status and freelypursuetheireconomic, social and cultural development.
Ris. 1514(XV), 1960Declaration on the grantingofindependencetocolonialcountries and peoples 6. Anyattemptaimed at the partial or total disruptionof the nationalunity and territorialintegrityof a countryisincompatiblewith the purposes and principlesof the UnitedNations.
Ris. 1541(XV), 1960Principleswhichshould guide Members in determiningwhether or notanobligationexiststotransmit the information calledforbyArticle 73 of the Charter Annex, Principle IV Prima faciethereisanobligationtotransmit information in respectof a territorywhichisgeographically separate and isdistinctethnically and/or culturallyfrom the countryadministeringit.
CIG, Parere sul Sahara Occidentale (16.10.1975), par. 162 “the Court's conclusionisthat the materials and information presentedtoit do notestablishanytieofterritorialsovereigntybetween the territoryof Western Sahara and the Kingdom ofMorocco or the Mauritanianentity. Thus the Court hasnotfoundlegaltiesofsuch a nature asmightaffect the applicationofresolution 1514 (XV) in the decolonizationof Western Sahara and, in particular, of the principleofself-determinationthrough the free and genuine expressionof the willof the peoplesof the Territory”.
Ris. 1541, PrincipleVI A non self-governingterritory can besaidtohavereached a full measureof self-government by: • Emergenceas a sovereignindependent State • Free associationwithanindependent State • Integrationwithanindependent State
Ris. 2625(XXV), 1970Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite Il principio dell’uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione (…)I paragrafi precedenti non devono essere in alcun modo interpretati nel senso di autorizzare o incoraggiare un’azione di qualsiasi genere che porti allo smembramento o minacci, totalmente o parzialmente, l’integrità territoriale e l’unità politica di uno Stato sovrano e indipendente, che si comporti in conformità con il principio dell’eguaglianza dei diritti e del diritto all’autodeterminazione dei popoli sopra enunciato e che sia dotato di un governo che rappresenti l’insieme del popolo appartenente al territorio,senza distinzioni di razza, di fede e di colore.
I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali 3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune a dette Convenzioni. 4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.
Quali confini territoriali per il popolo che esercita l’autodeterminazione? Principio dell’utipossidetisiuris: rilevano le frontiere esterne ed i confini amministrativi interni istituiti o accettati dalla Potenza coloniale.
Il popolo è dotato di personalità giuridica internazionale? Lo status dei movimenti di liberazione nazionale