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Progetto di formazione degli Amministratori locali con la Provincia di Torino “LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA” 9 - 18 dicembre 2009 Avv. Stefano Cresta. s.cresta@studioangeletticresta.it. FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO. FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE FONTI DI NATURA STATALE
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Progetto di formazione degli Amministratori locali con la Provincia di Torino “LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA” 9 - 18 dicembre 2009Avv. Stefano Cresta s.cresta@studioangeletticresta.it
FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO • FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE • FONTI DI NATURA STATALE • FONTI DI NATURA REGIONALE • FONTI DI NATURA REGOLAMENTARE • FONTI DI NATURA NEGOZIALE (PEC)
FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE Nuovo Art. 117 della Costituzione (dopo l. cost. n. 5/2001) Il “Governo del territorio” rientra tra le materie a legislazione concorrente o ripartita
- CONTENUTI – nozione restrittiva (corte cost. n. 50/’58 e 141/’72) “panurbanistica” (art. 80 d.p.r. n. 616/’77, d.lgs. n. 80/’98 e l. n. 205/’00) “governo del territorio”: corte cost. n.307/’03 e 196/’04
n.b.: la materia dell’urbanistica comprende anche la disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (corte cost. n. 303 e 362/’03 MA Non sussiste una loro sostanziale coincidenza (corte cost. n. 307/’03 e 196/’04) Anche perché materie incidenti sul governo del territorio (tutela ambientale e dei beni culturali) sono di competenza esclusiva dello Stato
DEFINIZIONE • La Corte cost. non ha ancora indicato quale disciplina costituisca lo specifico dell’urbanistica nel nuovo titolo V della Cost. - Nell’attesa… si può parlare di urbanistica come “disciplina ordinatrice degli insediamenti umani e delle relative infrastrutture in quanto implicanti trasformazioni del suolo, ormai aspetto o manifestazione specifica di quella più ampia politica degli usi ordinati del territorio in cui si esprime appunto il governo dello stesso”
materia a legislazione concorrente • la disciplina è demandata alle regioni nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato (per le “autonomie differenziate” i relativi statuti prevedono invece una competenza regionale primaria) • ad oggi manca una legge cornice che individui i principi fondamentali della materia - ad ogni modo, con larga approssimazione, può ritenersi che rappresentino principi base:
quello della PIANIFICAZIONE (le trasformazioni territoriali richiedono di essere effettuate sulla base di previsioni contenute in atti di pianificazione) • l’ARTICOLAZIONE della stessa in figure diverse per TIPOLOGIA e per SCALA; • quello della PARTECIPAZIONE dei soggetti pubblici e privati (tramite “osservazioni” o “opposizioni”) ai relativi procedimenti; • quello del previo CONSENSO della p.a. per le trasformazioni territorialmente più significative; • quello dell’imposizione di STANDARDS MINIMI di dotazioni infrastrutturali
la competenza REGOLAMENTARE (ai sensi della’rt. 117, c. 6 Cost.) spetta alle Regioni risulta pertanto precluso allo Stato modificare il D.M. (dei lavori pubblici) 2 APRILE 1968 N. 1444 che reca i c.d. STANDARDS (strumenti di regolazione urbanistica generali o speciali) ad operatività differita (o speciali) essi sono individuati con ATTO AMMINISTRATIVO e si impongono ai Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici
essi fissano con riferimento a zone territoriali OMOGENEE (zona A – agglomerati urbani con carattere storico; B – parti totalmente o parzialmente urbanizzate; C – parti del territorio destinate a nuovi insediamenti) LIMITI MINIMI relativi alla densità edilizia all’altezza e distanza tra fabbricati Ai rapporti fra aree destinate a insediamenti residenziali o produttivi e aree pubbliche o riservate ad attività collettive, etc.
n.b. la tecnica dello “zoning” rigido del territorio comunale tipico del D.M. del ‘68 sulla scorta di più recenti indirizzi tende a cedere il passo al criterio dell’INTEGRAZIONE FUNZIONALE la coesistenza di più funzioni urbanistiche all’interno della medesima zona
standards generali o ad operatività immediata essi sono stabiliti con LEGGE (inizialmente dalla’rt. 17 c. 1-6 l. n. 765/’67) e destinati a valere su tutto il territorio nazionale per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione (o di strumenti urbanistici attuativi) • Attualmente sono disciplinati dall’art. 9 T.U. E. • si impongono direttamente ai privati stabilendo: gli interventi edilizi e i rapporti planovolumetrici di edificazione ammessi (conformando pertanto lo jus aedificandi)
FONTI DI NATURA STATALE • Codice civile • Il Testo Unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001) • Il Testo Unico sull’espropriazione (Dpr n. 327/2001) • D.Lgs. 42/2004 (patrimonio artistico) • D.Lgs. 152/2006 (ambiente) • Regolamenti statali
FONTI DI NATURA REGIONALE REGIONE A STATUTO ORDINARIO REGIONE A STATUTO SPECIALE PIEMONTE: legge n. 56/1977
Fonti di natura comunale • PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI • PIANI DI ATTUAZIONE
FONTI DI NATURA NEGOZIALE PIEMONTE P.E.C. e CONVENZIONE URBANISTICA (Art. 43 e 45 legge n. 56/1977)
LEGGE URBANISTICA LEGGE 14 agosto 1942 n. 1150
I PIANI GENERALI - Piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali (P.T.C.) • Il piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) • Il piano intercomunale • Il programma di fabbricazione
I PIANI ATTUATIVI • I piani particolareggiati (P.T.) • I piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) • I piani di insediamenti produttivi (P.I.P.) • I piani di recupero • I piani di lottizzazione
P.R.G.C • Incarico redazione del piano • Contenuti del piano • Procedure di adozione del piano • Procedure di pubblicazione del piano • Procedure di approvazione del piano • Esecutività del piano
INCARICO REDAZIONE DEL PRGC • Delibera definizione indirizzi generali nuovo PRGC • Delibera incarico professionale per la pianificazione • Convenzione di incarico
CONTENUTI DEL PRGC • Relazione generale sulle previsioni di PRGC • Relazione socio-economica • Relazione geologica • Norme tecniche di attuazione • Zonizzazione del territorio • Tavola dei vincoli • Adempimenti per le zone sismiche
PROCEDURE DI ADOZIONE • Delibera di Giunta comunale di approvazione indirizzi generali • Istruttoria degli elaborati di PRGC • Esame commissione politica del PRGC • Esame commissione edilizia-urbanistica • Delibera di adozione da parte del Consiglio comunale
PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE • Pubblicazione sul BUR, quotidiani e pubbl. locali • Deposito PRGC a libera visione dei cittadini • Conferenza di servizi ed acquisizione pareri • Osservazioni dei privati e portatori di interessi diffusi • Esame osservazioni a parte dei progettisti incaricati
PROCEDURE DI APPROVAZIONE • Esame osservazioni commissione politica del PRGC • Esame osservazioni commissione edilizia-urbanistica • Delibera del Consiglio comunale di approvazione
ESECUTIVITA’ DEL PRGC • Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale • Trasmissione nuovo PRGC alla Regione o Provincia • Programma pluriennale di attuazione
P.E.C. Piano esecutivo convenzionato Art. 43 Legge regionale Piemonte n. 56/1977
CONVENZIONE URBANISTICA Art. 45 della Legge regionale Piemonte n. 56/1977 DÀ ATTUAZIONE AL P.E.C. - natura - contenuti
SINDACABILITA’ DELL’ATTIVITA’ PIANIFICATORIA DEL COMUNE Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito e, pertanto, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, da illogicità ovvero irragionevolezza manifeste (Cons. Stato, IV sez., 16 ottobre 2006 n. 6172)
CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONVENZIONI URBANISTICHE Art. 11 Legge 7 agosto 1990 n. 241 GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO • artt. 28 e 31 della Legge n. 1150/1942 • art. 16 Testo Unico dell’edilizia (D.p.r. n. 380/2001) • artt. 32 lett. g e 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006)
La legge urbanistica del Piemonte n. 1/2007 Disciplina il funzionamento delle conferenze di pianificazione, necessarie per attuare le nuove procedure di approvazione delle varianti strutturali ai Piani regolatori.
Varianti strutturali (Legge n. 1/2007) Caratteristiche: • non devono essere riferite all’intero territorio comunale • non modificano l’intero impianto strutturale del PRGC L’APPROVAZIONE DELLE MEDESIME AVVIENE ATTRAVERSO LE CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE
PIANO CASA IN PIEMONTE Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20, Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica, pubblicata in Gazz. Uff. del 24 settembre 2009 n. 38
PIANO CASA IN PIEMONTE - Ampliamenti sul patrimonio esistente • Demolizioni e ricostruzioni • Edilizia non residenziale • Edilizia residenziale sovvenzionata • Efficienza energetica • Semplificazione • Limiti • Esclusioni • Assetto idrogeologico • Limiti urbani ed esterni • Limiti sui lavori
PIANO CASA IN PIEMONTE - Ampliamento edifici esistentiResidenziale+20% (massimo 200 mc) edifici uni-bifamiliari; 1200 mc è la volumetria complessiva massima raggiungibile incluso l'ampliamento.+20% per edifici di Erp Obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche comunali e il miglioramento delle prestazioni energetiche.Esclusa la modifica di destinazione d’uso.Non Residenziale+20% (massimo di 200 mq) per edifici a destinazione artigianale o produttiva
PIANO CASA IN PIEMONTE Demolizione e ricostruzioneResidenziale+25% se si raggiunge il valore 1.5 del Protocollo Itaca.+35% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 2.5 del sistema di valutazione del “Protocollo Itaca sintetico 2009”Esclusa la modifica di destinazione d’uso.Riqualificazione Urbana+35% per demolizioni e ricostruzioni di edifici, anche produttivi o artigianali, individuati dai Comuni per effettuare interventi di miglioramento architettonico, ambientale, energetico.
PIANO CASA IN PIEMONTE CertificazioniDIA - Dichiarazione Inizio Attività o Permesso di Costruire Presentazione DIA o ProgettiEntro il 31/12/2011.Oneri-20% se sono previsti interventi per il superamento delle barriere architettoniche.Vincoli agli interventiSono esclusi gli edifici:- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso- situati nei centri storici o di interesse pubblico- situati in zone sismicheSono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai singoli Comuni.
PIANO CASA IN PIEMONTE Vincoli agli interventiSono esclusi gli edifici:- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso- situati nei centri storici o di interesse pubblico- situati in zone sismicheSono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai singoli Comuni.
Urbanistica e livello comunitario (?) L’urbanistica non rientra fra le materie di competenza dell’UE, neppure secondo la Costituzione Europea firmata a Roma nel 2004. Tuttavia non si sottrae ad una dimensione comunitaria Tale attività è di carattere amministrativo e come tale è soggetta ai condizionamenti del diritto comunitario
Sentenze corte di giustizia (CAUSA C 37701/97 del 2.08.01: ha ritenuto lesivo del diritto di proprieta’ tutelato dalla cedu la reiterata rinnovazione da parte del prg di vincoli preordinati all’esproprio senza la previsione di un indennizzo) Sentenze dei tar (tarlombardiaord. 830/01:ha ritenuto lesiva del diritto di stabilimento e di proporzionalità la clausola del bando di gara per assegnazione di aree di un PIP che prevedeva quale requisito di ammissione
la titolarità di un insediamento produttivo preesistente nel territorio comunale