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D.P.R. 462/01 E LE VERIFICHE. Premessa.
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Premessa • Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 22-10-2001 n° 462 che ha cambiato la situazione per le verifiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione stabilite dal DPR 547/55. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Le novità • Le novità immediatamente percepite sono: • L’abolizione dei modelli A, B, C • La possibilità del datore di lavoro di affidare le verifiche periodiche ad organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, in alternativa all’ASL/ARPA. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
La Denuncia (con i vecchi obblighi)- Mod. A e/o B - • Prima, entro 30gg dalla messa in servizio, il datore di lavoro doveva inviare la denuncia all’Ispesl con il modello A e B dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra, con la relativa richiesta di omologazione. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
La Denuncia (con i vecchi obblighi)- Mod. C - • Il datore di lavoro doveva inviare entro 30 gg dalla messa in servizio, la denuncia all’ISPESL con il modello C all’ASL/ARPA dell’impianto elettrico nei luoghi con pericolo d’esplosione. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
La Denuncia (con i nuovi obblighi)- ex Mod. A e/o B – • Adesso il datore di lavoro deve inviare entro 30 gg dalla messa in servizio dell’impianto di terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’ISPESL e all’ASL/ARPA. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
La Denuncia (con i nuovi obblighi)- ex Mod. C - • Il datore di lavoro deve inviare entro 30 gg dalla messa in servizio degli impianti nei luoghi con pericolo d’esplosione all’ASL/ARPA la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore accompagnata da una modello di trasmissione. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
ATTENZIONE • L’obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità riguarda il datore di lavoro e non l’installatore. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
VECCHIA SITUAZIONE L’Ispesl procedeva all’omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con la prima verifica. Lo stesso accadeva per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione da parte dell’Asl/Arpa. Il datore di lavoro poteva mettere in servizio l’impianto/dispositivo, anche senza la relativa omologazione. NUOVA SITUAZIONE L’omologazione degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche è ora effettuata dall’installatore con il rilascio della dichiarazione di conformità. L’omologazione degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione è effettuata all’atto della prima verifica da parte dell’Asl/Arpa. Il datore di lavoro non può mettere in servizio i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e l’impianto elettrico, sia nei luoghi ordinari (messa a terra), sia nei luoghi con pericolo di esplosione, senza essere in possesso della dichiarazione di conformità. MESSA IN ESERCIZIO ED OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
COMMENTO • Sino ad ora la messa in servizio era indipendente dalla dichiarazione di conformità, la quale seguiva (quando questo avveniva) molto spesso dopo molto tempo. • Ora è vietato al datore di lavoro mettere in servizio un impianto elettrico (nei luoghi con o senza pericolo di esplosione) o utilizzare una struttura dotata di dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, senza aver prima ricevuto la dichiarazione di conformità dall’impresa installatrice. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
COMMENTO • Se il datore di lavoro metterà in servizio l’impianto senza dichiarazione di conformità, per ragioni pratiche, lo farà a suo rischio e pericolo. • Facile immaginare le pressioni sull’installatore per ottenere subito la dichiarazione di conformità. • Da notare che la messa in servizio dell’impianto/dispositivo non è legata all’omologazione, ma alla dichiarazione di conformità. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
OMOLOGAZIONE • Omologazione e dichiarazione di conformità coincidono per gli impianti di terra e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. • Non coincidono per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione. • In quest’ultimo caso l’omologazione è effettuata dall’Asl/Arpa all’atto della prima verifica, ovvero entro due anni. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
RESPONSABILITA’ • Da tutto quanto fino ad ora detto, si evince che la responsabilità dell’impresa installatrice cresce assieme all’impegno professionale. • Le successive verifiche periodiche, costituiranno un controllo dell’efficienza dell’impianto. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
IL DATORE DI LAVORO • Il datore di lavoro da parte sua, ha tutto l’interesse di pretendere la dichiarazione di conformità dall’installatore, tutte le volte che interviene sull’impianto per motivi diversi dalla manutenzione ordinaria. • Questo per dimostrare che in occasione di controlli risulti la responsabilità di chi ha installato o eseguito modifiche variazioni o quant’altro sull’impianto. • In mancanza del quale ogni colpa ricade sulle spalle del datore di lavoro. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
LE NUOVE VERIFICHE PERIODICHE • OGNI DUE ANNI – Per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione e per gli impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei: • cantieri edili • locali medici • luoghi a maggior rischio in caso d’incendio • OGNI CINQUE ANNI – Per gli impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in tutti i restanti luoghi Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
RICHIESTA DELLE VERIFICHE • Il datore di lavoro può richiedere le verifiche periodiche ad organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di requisiti che sono stabiliti dalla Norma UNI EN 45004, oppure all’Asl/Arpa. • L’Ispesl effettua verifiche a campione. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
COMMENTO • Le verifiche periodiche affidate dal legislatore all’autorità ispettiva, prima del DPR 462/01 sono avvenute in modo sporadico. • Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro avrebbe dovuto sollecitare la verifica (ogni due anni), all’autorità competente. • Come dire che l’autorità può essere distratta, ma non il datore di lavoro, il quale deve sopperire alla negligenza dell’autorità ispettiva. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
COMMENTO • In verità, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo giuridico di mantenere in efficienza l’impianto e di dispositivi di sicurezza (DPR 547/55, art.374 e dal D.Lg 626/94, art.32b e d). • L’autorità interviene soltanto per verificare che l’azione del datore di lavoro abbia dato buoni risultati. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
IN CONCLUSIONE • Il DPR 462/01 ribadisce il concetto visto prima. • Il datore di lavoro deve richiedere la verifica periodica all’autorità ispettiva e deve effettuare regolarmente manutenzione. • Ora ha la scelta tra organismi abilitati e ASL/ARPA, che prima non aveva. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
ATTENZIONE A NON CONFONDERE • Il datore di lavoro deve, secondo i disposti degli art. 4 e 6 del DPR 462/01, far eseguire le verifiche periodiche (vedi DPR 547/55 e DPR 462/01). • E effettuare regolare manutenzione degli impianti (vedi D.Lg 626/94) fatte eseguire da personale specializzato di fiducia con possesso dei requisiti necessari. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
MESSA IN ESERCIZIO E DENUNCIA DEGLI IMPIANTI L’installatore consegna al committente (che può coincidere con il datore di lavoro) la dichiarazione di conformità Impianto di terra o dispositivo di protezione dalla scariche atmosferiche Impianto elettrico nei luoghi con pericolo d’esplosione Il datore di lavoro invia la dichiarazione di conf. all’Asl/Arpa e all’Ispesl entro 30gg dalla messa in servizio dell’impianto Il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’Asl/Arpa entro 30gg dalla messa in servizio dell’impianto Impianto di terra risulta omologato quando l’installatore consegna al committente la dichiarazione di conformità L’Asl/Arpa provvede all’omologazione dell’impianto all’atto della prima verifica Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
LA PRESENTAZIONE DI: Sede legale: Via Privata della Braida, 4 - Milano Sede operativa: Via G.B. Stucchi, 64 - 20052 Monza Tel. 039-3632271 / Fax 039-3632273 Web: www.sevecon.it E-mail: info@sevecon.it Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
CHI E’ Se.Ve.Con. S.r.l. Organismo abilitato dal MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Il 23 dicembre 2002 Pubblicato in G:U: n°20 del 25 gennaio 2003 Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
CHE COSA ISPEZIONA Se.Ve.Con. S.r.l. • gli impianti di terra • gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche • gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione • gli impianti nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio • gli impianti nei cantieri • gli impianti negli ambienti medici Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
DA CHI E’ FORMATA Se.Ve.Con. S.r.l. E’ il frutto dell’esperienza e delle sinergie di installatori e tecnici professionisti CONFARTIGIANATO e FEDERPERITI INDUSTRIALI Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
DOVE OPERA Se.Ve.Con. S.r.l. • L’operatività è in tutto il territorio nazionale, isole comprese. • La direzione generale ed amministrativa ha sede a Monza. • La struttura operativa è sviluppata in quattro macroaree: • Macroarea NORD-EST • Macroarea NORD-OVEST • Macroarea CENTRO • Macroarea SUD Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
COME SI COMPONE LA STRUTTURA Se.Ve.Con. S.r.l. • 1 Presidente (attualmente di estrazione Confartigianato) • 1 V.Presidente (attualmente di estrazione Federperiti) • Consiglio di amministrazione composto da 9 soggetti (attualmente 4 di Confartigianato e 5 di Federperiti) • 1 Direttore tecnico principale • 1 V.Direttore tecnico principale • 3 Persone che compongono la Commissione di controllo (sistema qualità interno alla società) • In ogni Macroarea ci sono: 1 Responsabile Tecnico e 1 Responsabile Commerciale Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Presidente Vicepresidente Consiglio di amministrazione Ordini Direttore tecnico principale Vice direttore tecnico Contabilità Procedure Responsabile commerciale area N.E. - N.O. Centro e Sardegna Sud e Sicilia Marketing Corsi formazione e aggiornamento Statistiche Controlli Commissione di “valutazione” Sedi territoriali Confartigianato Responsabile tecnico area N.E. - N.O. Centro e Sardegna Sud e Sicilia Associati Privati VERIFICATORI
Spett.le Se. Ve. Con. S.r.l. Via G. B. Stucchi 64 20052 Monza (MI) Oggetto: richiesta di preventivo per verifica DPR 22 ottobre 2001 n.462 Il sottoscritto , nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta / Società sita in , Via n. , codice fiscale , p. iva , telefono ________________________ , fax _______________________ , e.mail ____________________________. CHIEDE alla Se. Ve. Con. s.r.l. : la verifica periodica prevista dall’art. 4 del DPR 462/01 (impianti di messa a terra e scariche atmosferiche) la verifica periodica prevista dall’art. 6 del DPR 462/01 (impianti in luogo con pericolo di esplosione) la verifica straordinaria prevista dall’art. 7 dell’impianto di messa a terra e scariche atmosferiche dell’impianto ubicato in luogo con pericolo di esplosione presso __________________________________________________________ ubicato in ____________________ , Via ________________________ n. ___ , ove viene esercitata l’attività di __________________________________e DICHIARA a) l’impianto da verificare è stato realizzato nell’anno . b) le aree da verificare sono: 2- Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche m2 3- Uffici, terziario m2 4- Opifici, laboratori m2 5- Magazzini, aree vendita, autorimesse e box m2 6- Ambienti ad uso medico e/o con pericolo d’esplosione m2 7- Cave all’ aperto preventivo Se.Ve.Con. 8- Cantieri, aree non delimitate kW 9- Cabine di trasformazione / ricezione N. Verifica Condominiale: Verifica prima scala si Scala successiva alla prima di condominio su stesso sito N. Autorimesse e box m2 Centrale termica N. Come risulta dalla/e planimetria/e allegata/e c) la potenza installata è pari a kW. _________________, il firma:___________________________ Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO Oggetto dell’incarico : l’incarico ha per oggetto le verifiche previste dal DPR 22 ottobre 2001 n.462 sull’impianto indicato dal Committente. Obblighi di Se.Ve.Con. s.r.l. : Se. Ve. Con. s.r.l., organismo di ispezione abilitato, garantisce che le verifiche di cui è incaricata saranno effettuate conformemente alle normative di legge e nel rispetto delle procedure operative previste dal proprio manuale di qualità depositato presso il ministero delle attività produttive; Se. Ve. Con. s.r.l. fornisce servizi di “terza parte” e rispetta i criteri di indipendenza di cui all’appendice A alla norma UNI CEI EN 45004; Se. Ve. Con. s.r.l. garantisce che il personale dalla stessa incaricato per le verifiche, è adeguatamente preparato e costantemente formato a mezzo di corsi di aggiornamento professionale permanente; Se. Ve. Con. s.r.l. eseguirà le verifiche affidatele dal Committente sull’impianto indicato nella lettera di incarico con esclusione di qualsiasi altra attività; l’esito della verifica è verbalizzato dal verificatore e consegnato al Committente; Se. Ve. Con. s.r.l. si impegna ad eseguire le verifiche commissionatele entro 90 giorni di calendario dal ricevimento della lettera di incarico, in caso di richiesta “urgenza” Se. Ve. Con s.r.l. si impegna ad eseguire le verifiche entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di incarico. Obblighi del Committente : l’effettuazione della verifica ed il suo esito non esonerano il Committente dalle responsabilità a lui derivanti per la conformità degli impianti alla vigente legislazione e/o normativa, né lo esonerano dal mantenere gli impianti nelle adeguate condizioni di esercizio con le relative manutenzioni, egli è e rimane il solo responsabile del corretto uso degli impianti; il Committente è il solo responsabile del mancato rispetto delle scadenze di legge per le verifiche obbligatorie agli impianti; il Committente fornisce a Se. Ve. Con s.r.l. le informazioni e la documentazione necessarie all’esecuzione della verifica compreso la segnalazione di guasti, incidenti, riparazioni, modifiche ecc. , intervenuti dall’ultima verifica con esito positivo o dalla omologazione da chiunque effettuata; il Committente si impegna a consentire il libero accesso agli impianti del verificatore incaricato da Se. Ve. Con. s.r.l. mettendo a sua disposizione i mezzi ed il personale opportuno, adeguatamente preparato e per il tempo necessario alla verifica; il Committente si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo o impedimento si frapponga alla regolare esecuzione della verifica adeguandosi alle richieste del tecnico verificatore; il mancato rispetto, anche parziale, degli obblighi elencati autorizza la sospensione della verifica mantenendo a carico del Committente l’obbligo di pagamento della prestazione richiesta. Il recesso dall’incarico conferito a Se. Ve. Con. S.r.l., da comunicare per raccomandata AR, è liberamente consentito al Committente prima della ricezione della conferma dell’incarico e, con penale pari al 20% del valore della prestazione richiesta – somma da trasmettere unitamente alla comunicazione di recesso -, sino a 5 giorni lavorativi antecedenti la data comunicata dall’incaricato di Se. Ve. Con. s.r.l. per l’effettuazione della verifica Pagamenti : il Committente conosce le tariffe praticate da Se. Ve. Con s.r.l. per la prestazione richiesta e il pagamento della stessa verrà effettuato con le modalità indicate nella lettera di incarico; il pagamento della prestazione è dovuto indipendentemente dall’esito della verifica; il pagamento è parimenti dovuto qualora, per inadempienza del Committente ad uno degli oneri previsti a Suo carico, il Verificatore sia posto nell’impossibilità di eseguire la verifica. Privacy : i dati del Committente sono trattati, ai soli fini dell’esecuzione dell’incarico ricevuto e delle relative registrazioni contabili – amministrative, in conformità della L. 675/96; responsabile del trattamento è il per. ind. Francesco Rotta Foro Competente : in deroga alle norme di legge, si riconosce il Tribunale di Monza come Foro competente per qualsivoglia controversia dovesse sorgere fra Se. Ve. Con. s.r.l. ed il Committente. Letto, confermato e sottoscritto, data firma leggibile Per specifica espressa approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, delle condizioni relative a: oggetto dell’incarico, obblighi di Se. Ve. Con. s.r.l. , obblighi del Committente, pagamenti, pagamento per inadempienza del Committente, Foro competente data firma leggibile Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Spett.le Se. Ve. Con. S.r.l. Via G. B. Stucchi 64 20052 Monza (MI) Oggetto: ordine di verifica di misure per DPR 22 ottobre 2001 n.462 Con il presente Vi confermiamo l’offerta per realizzare le misure di terra come previsto dal DPR 22 ottobre 2001 n.462, così come descritto nelle Vs. procedure di ispezione e secondo le condizioni generali di incarico indicate nella Vs. offerta. Offerta N. del Costo pattuito il con Vs. Sig. Il sottoscritto si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento della verifica, il personale occorrente, i mezzi – con esclusione degli strumenti di misura – e tutta la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione delle operazioni di verifica. Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato mediante RI.BA. a 30gg d.f.f.m., sullaBanca _________________________ Ag. _______________ CAB ______ ABI _________ c.c. ___________ ; l’esecuzione del presente incarico riveste carattere di urgenza ___ (magg. tariffaria del 30%). _________________, il Timbro e firma: Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
DOVE REPERIRE I MODELLI • Si possono scaricare gratuitamente entrando nel sito internet www.sevecon.it. All’interno del sito si possono compilare on line e spedire direttamente a Se.Ve.Con. Milano. • Richiederli in tutte le sedi territoriali della Confartigianato. • Richiederli ai Responsabili Macro Area della propria zona. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
CHI SONO I VERIFICATORI • I verificatori di Se.Ve.Con. sono professionisti, con diploma tecnico appropriato . • Tra le varie attitudini, questi dovranno avere competenza nel settore degli impianti elettrici ed esperienza in misure elettriche. • Periodicamente frequentano corsi di aggiornamento interni alla Se.Ve.Con. . Questo per garantire uniformità di verifica in tutto il territorio; verifica che dovrà attenersi alle procedure di ispezione. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
LE PROCEDURE DI ISPEZIONE ISPEZIONE – DEFINIZIONE DATA ISPEZIONE – REFERENTE Il committente si assicura della presenza dell’installatore di fiducia INTERRUZIONE DI CORRENTE – PIANIFICAZIONE Pianificare col referente il momento più opportuno per la eventuale interruzione di corrente che ferma l’azienda DOCUMENTAZIONE – ESAME INSTALLAZIONI – ESAMI A VISTA VERIFICA DELLA CONTINUITA’ DEL COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA DISPERSORE – ESAME A VISTA IMPIANTO DI DISPERSIONE DISPOSITIVI DIFFERENZIALI - PROVA STRUMENTALE E FUNZIONALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE VERBALE DI VERIFICA – STESURA E CONSEGNA Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Dubbi e chiarimenti Nel nostro sito, troverete un’apposita area dove poter consultare una serie di domande-risposte di uso frequente (FAQ). Un estratto di queste sono: Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: cosa succede per gli impianti preesistenti alla L. 46/90 R: Per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n. 46, fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro, nel chiedere la verifica periodica, provveda ad accertare la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa tecnica. E’ altresì auspicabile la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l’esercizio dell’impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: quali sono gli ambienti considerati ad uso medico R: sono considerati ambienti medici secondo la norma tecnica di riferimento (CEI 64-8/7; V2) tutti quei luoghi dove è necessario garantire la sicurezza alle persone o animali che possono essere soggetti all’applicazione di apparecchi elettromedicali per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). Le prescrizione particolari devono essere adottate nei locali o gruppi di locali per questo uso in ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali ad uso estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: cosa si intende per impianti nei cantieri? R:Per impianti "in cantieri" devono intendersi gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri temporanei o mobili quali definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: cosa si intende per impianti negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio R: per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio” devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”. In ogni caso la individuazione di tali ambienti rientra tra le specifiche responsabilità del datore di lavoro, che vi dovrà provvedere in fase di valutazione dei rischi presenti nelle attività aziendali. D: cosa si intende per luoghi con pericolo di esplosione R: I luoghi con pericolo di esplosione da verificare per il DPR 462 sono quelli elencati nel DM 22 dicembre 1058 avente per oggetto “ Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del DPR 27 aprile 1955 n° 547.” Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: Il DPR 462 prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti. R: Il comma 2 dell’articolo 9 precisa, che “i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento”. Pertanto, le sanzioni previste dal DPR 547/55 per la violazione degli art. 40 e 328 sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR; per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D. Lgs. 758/94. Considerato che l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche è una inosservanza da contestare in sede di attività di vigilanza al datore di lavoro. Si ricorda inoltre che la mancata verifica biennale delle installazioni elettriche nei luoghi pericolosi costituisce anche violazione dell'art. 336 del DPR 547/55. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Domande più frequenti D: In definitiva quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro R: Provvede alla denuncia dell’installazione dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche. Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione); invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità , effettua la regolare manutenzione; fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ente pubblico o ad organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive. Per impianti preesistenti all'entrata in vigore DPR 462/01 (23 gennaio 2002) effettua regolare manutenzione, classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale). Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche (ISPESL, ASL o ARPA) e quindi esiste un verbale, confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con la data dell’ultima omologazione o verifica dell’impianto e, se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede ad una struttura abilitata l’effettuazione della verifica periodica. Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono mai stati sottoposti ad omologazione o verifica da strutture pubbliche, confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) con la data della denuncia dell’impianto. Se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede ad una struttura abilitata l’effettuazione della verifica periodica. In caso di cessazione d’esercizio o modifiche sostanziali Comunica all’ente pubblico l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche sostanziali apportate. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano
Forse non a tutto abbiamo risposto!! Siamo a questo punto a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti che non abbiamo inserito in questo spazio. Se.Ve.Con. S.r.l. - Milano