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UNIMOL. SUMMER SCHOOL SCIENZE POLITICHE 16 luglio 2013 Prof. Maria Beatrice Deli. The value and function of nationality: from Pasquale Stanislao Mancini to European citizenship. Uno dei più grandi giuristi italiani e forse il più importante nel campo del diritto internazionale privato. .
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UNIMOL SUMMER SCHOOL SCIENZE POLITICHE 16 luglio 2013 Prof. Maria Beatrice Deli
The value and function of nationality: from Pasquale Stanislao Mancini to European citizenship
Uno dei più grandi giuristi italiani e forse il più importante nel campo del diritto internazionale privato. Le norme di Mancini pongono su una base di parità il diritto dei cittadini e degli stranieri Il principio dell’uguaglianza tra lex fori e diritto straniero può essere considerato il maggior apporto di Mancini alla disciplina internazionalistica
La Vita Mancini nacque il 17 marzo del 1817, figlio dell’avvocato Francesco Saverio Mancini e Maria Riola. Studiò presso l’Università di Napoli, e divenne presto uno dei più rinomati avvocati della città. Si dedicò all’insegnamento del diritto e venne eletto deputato nel nuovo Parlamento nel Regno delle Due Sicilie. Dovette però fuggire da Napoli, e rifugiarsi a Torino, per le sue idee indipendenti. Dopo il 1861, divenne membro della Camera dei Deputati italiana. Divenne poi Ministro della Pubblica Istruzione, e anche Ministro della Giustizia e degli Esteri.
Le teorie di Mancini sono state fortemente influenzate dalle sue vicende personali. Egli è stato non solo un grande teorico, ma anche uno dei più illustri avvocati del suo secolo. Questa qualità ha trasportato la sua esperienza forense nell’attività di studioso e di legislatore. L’efficacia dei suoi contributi è dipesa quindi molto dalla sicurezza con la quale Mancini ha impiegato la tecnica del conflitto di leggi.
I Tre Principi Il sistema di Mancini si basa sullo stretto legame tra l’individuo e la Nazione e si articola su tre principi essenziali: • Il principio di nazionalità • Il principio di ordine pubblico territoriale • Il principio di libertà o dell’autonomia delle parti.
Il Principio di Nazionalità Il principio di nazionalità si fonda sull’assunto che ogni uomo deve essere sottoposto al diritto della sua patria di origine, diritto a lui commisurato. L’effetto di questo principio è che ad un soggetto nato in Italia si applica il diritto italiano dalla nascita. Tale diritto si applicherà anche agli altri eventi della sua vita, come il matrimonio e infine la morte. Lo stesso vale per lo straniero nelle stesse fattispecie.
Il principio di Ordine Pubblico La teoria si fonda sulla necessità di proteggere alcuni princìpi dell’ordinamento sociale ed economico, che rispecchiano la sovranità dello Stato. All’ordine pubblico fu attribuita la funzione di proteggere quei princìpi sui quali si articola la sicurezza pubblica.
Il Principio di Libertà L’autonomia delle parti viene considerata da Mancini un elemento fondante. Secondo Mancini, i rapporti d’affari dovrebbero essere disciplinati lasciando alle parti ampia libertà di scegliere la legge da cui far disciplinare il rapporto contrattuale. L’autonomia delle parti è quindi fonte del diritto internazionale privato solo in quanto riconosciuta dalla legge.
Le teorie di Mancini applicate al Diritto Internazionale Privato Secondo Mancini, c’è un obbligo internazionale degli Stati di riconoscere ai cittadini stranieri gli stessi diritti dei sudditi dello Stato. Nel sistema di Mancini, l’individuo e i suoi diritti soggettivi sono in primo piano e a questo fine opera il diritto internazionale privato (conflict of laws system).
Il concetto giuridico di Nazionalità: all’epoca del Risorgimento Gli effetti dei mutamenti territoriali provocati dal Risorgimento richiedevano la nascita di un sistema di diritto internazionale privato. Anche se era facile impiegare l’espressione «nazionalità» come motore di un movimento politico, era più difficile definire il concetto giuridico di nazionalità, infatti nel 1851 l’unificazione nazionale non era stata ancora realizzata. Si combatteva non solo per la costituzione di uno Stato Unitario, ma anche per la nazione. L’obiettivo di Mancini era quello di rendere concreto il concetto di Nazione individuando gli elementi di una comunione, cioè : territorio, razza, lingua, storia, ordinamento giuridico e religione. Si aggiunse poi «il sentimento nazionale»
Mancini cercò di trovare la base del suo sistema in un obbligo di diritto internazionale. Secondo Mancini, il fondamento dell’applicazione del diritto straniero, derivava dall’obbligo di ciascuno Stato verso l’altro di rispettare la sovranità nazionale e quindi i diritti degli stranieri.
Il principio di nazionalità applicato alle sentenze straniere Il contributo di Mancini è stato fondamentale anche ai fini del riconoscimento delle sentenze straniere. All’epoca molti ordinamenti nazionali prevedevano che il processo civile svoltosi all’estero concluso con la sentenza fosse nuovamente ripetuto in Italia per poter avere gli effetti della sentenza. Altri ordinamenti presentavano un atteggiamento di maggior apertura verso l’estero. Mancini sostenne che il controllo delle sentenze straniere avrebbe dovuto essere limitato a pochi aspetti formali, come per esempio la competenza internazionale del giudice straniero. Solo molti anni dopo sarebbe stato introdotto il riconoscimento automatico dell’efficacia delle sentenze straniere.
Mancini e la Codificazione Italiana Dopo l’unificazione italiana nel 1861, Mancini, allora professore di diritto internazionale nell’Università di Torino e deputato di un collegio dell’Italia del Sud, sollecitò sempre l’unificazione del diritto privato. Mancini riuscì a far adottare le sue idee in materia di diritto internazionale privato e nel 1865 divenne membro della Commissione incaricata di coordinare e modificare le norme del Codice civile. Fin dall’inizio, Mancini riuscì ad ottenere che venisse costituita una Sottocommissione per la revisione del Codice Civile e dopo solo sei settimane, la Sottocommissione presentò alla commissione un nuovo progetto in materia di diritto internazionale privato, che infatti porta la firma dello stesso Mancini.
La nazionalità applicata al sistema di conflitto: il criterio di collegamento della cittadinanza Gli ordinamenti giuridici statali si distinsero tra quelli che abbracciarono il criterio di collegamento della cittadinanza, mentre altri restarono fermi al criterio del domicilio. Da questa situazione nacquero nuovi conflitti e per superarli fu introdotto lo strumento del rinvio, rifiutato però dall’Italia. Mancini aveva una opinione completamente diversa. Egli era consapevole che il mondo era diviso in due schieramenti. Ma lui era dell’idea che agli stranieri sarebbe stato applicabile il loro diritto nazionale, solo quando l’ordinamento dello Stato del quale erano cittadini accogliesse nello stesso modo il criterio di collegamento della cittadinanza.
La «storia» dell’individuo o il suo Stato di origine: il caso Samama Il 24 Gennaio del 1873 moriva a Livorno Ciad Nissim Samama, un ebreo tunisino, che con Decreto del Re d’Italia aveva rinunciato alla cittadinanza d’origine e aveva acquistato quella italiana, anche ottenendo il titolo di Conte. Egli lasciava un grande patrimonio in titoli pubblici di diversi Stati. Il suo patrimonio venne suddiviso in quattro parti: La prima metà alla nipote e suo figlio, e i due quarti rimasti erano destinati ai nipoti. Dopo la sua morte pero, alcuni parenti contestarono spiegando che essendo il defunto tunisino, si sarebbe dovuto applicare il diritto tunisino anche alla successione e sulla base di quello, il testamento non era valido. Si aggiunse il Bey di Tunisi, il quale diceva che Samama era debitore nei suoi confronti. Mancini, insieme ad altri 13 avvocati, rappresentava la nipote e suo figlio. Egli sosteneva che quel criterio di collegamento della cittadinanza, dovesse trovare un limite nel diritto di tutti di rinunciare alla propria cittadinanza e che quindi Samama avrebbe dovuto essere considerato cittadino italiano. Mancini vinse la causa in prima e seconda istanza ma perse alla Corte di Cassazione di Firenze, che ritenne applicabile il diritto tunisino, e rinviò la controversia alla Corte D’appello di Firenze. La Corte di Firenze, ritenne che il testamento fosse valido, sulla base del diritto Francese. Le banche francesi conclusero una transazione con il Bey di Tunisi. Il patrimonio fu diviso in cento parti: ventiquattro andarono al Bey, e settantasei restarono alle banche francesi.
La Cittadinanza italiana oggi (l.5 febbraio 1992, n. 91):la base per una discussione sullo ius soli E’ cittadino per nascita • Il figlio di padre o madre cittadini • Chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi genitori sono apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono • Il figlio di ignoti trovato nel territorio della repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. Lo straniero del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: • Se presta servizio militare per lo Stato, anche dall’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. • Se assume pubblico impiego delle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana • Se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni del territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni della data del matrimonio se residente all’estero non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: a) Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni. b) Allo Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione. c) Allo straniero che ha prestato servizio anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato. d) Al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica. e) All’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica. f) Allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma , divenuti maggiorenni possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) Ai soggetti che siano cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 Febbraio
Whataboutius soli? Nel 2011 sono nati in Italia circa 80.000 bambini da genitori stranieri residenti in Italia (14,5% dell’intera popolazione di nuovi nati). Concentrati soprattutto al nord (NO in prevalenza). In totale i minori stranieri in Italia sono circa 730.000. Lo ius soli viene ipotizzato senza effetto retroattivo: che ne sarà dei minori nati prima del 2011??
Di cosa si parla quando si parla di ius soli 1) cittadinanza italiana automatica per i figli nati in Italia da genitori stranieri residenti da almeno 8 anni e da almeno 2 anni titolari di Carta di Soggiorno;2) riduzione da 10 ad 8 anni del periodo di regolare permanenza in Italia, trascorso il quale lo straniero può fare domanda di naturalizzazione (media attuale circa 2000 domande per anno); • 3) aumento da 6 mesi a 2 anni del periodo di legale residenza del coniuge straniero di cittadino italiano, trascorso il quale è possibile far domanda di cittadinanza (media attuale circa 10.000 domande per anno); • 4) il richiedente la cittadinanza italiana dovrà dimostrare di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura del nostro paese.
3) aumento da 6 mesi a 2 anni del periodo di legale residenza del coniuge straniero di cittadino italiano, trascorso il quale è possibile far domanda di cittadinanza (media attuale circa 10.000 domande per anno); 4) il richiedente la cittadinanza italiana dovrà dimostrare di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura del nostro paese.