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La valutazione delle immobilizzazioni tecniche nel bilancio delle aziende in crisi. Catania, 12 aprile 2014. PROF. GIANFRANCO CAPODAGLIO Professore ordinario di Economia aziendale Dottore commercialista e revisore legale. La fonte normativa. Articolo 2426 c.c.
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La valutazione delle immobilizzazioni tecniche nel bilancio delle aziende in crisi Catania, 12 aprile 2014 PROF. GIANFRANCO CAPODAGLIO Professore ordinario di Economia aziendale Dottore commercialista e revisore legale
La fonte normativa Articolo 2426 c.c. 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. […]
La fonte normativa È interessante sottolineare che le disposizioni contenute nel n. 3) dell’art. 2426 c.c., non hanno mai sollevato particolari problemi sino all’adozione degli IAS/IFRS da parte di talune società. In seguito, invece sono nati problemi interpretativi, come ad esempio, per i documenti OIC 16 e OIC 24.
OIC 16 versione attuale Il valore inferiore, alla data del bilancio, rispetto al costo di acquisto ridotto dall'ammortamento, non si riferisce al valore di mercato, ma al valore che potrà essere recuperato tramite l'uso:
OIC 16 versione attuale […] poiché il recupero avviene con gli ammortamenti, il valore effettivo è, quindi, quello il cui ammortamento negli esercizi futuri troverà, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura coi ricavi correlati all'utilizzo del bene.
OIC 16 versione attuale Quando viene meno questa «capacità d'ammortamento», gli amministratori debbono riconsiderare la valutazione del bene ed eventualmente iscrivere nello stato patrimoniale solo la quota del costo sospeso dal quale la gestione futura trarrà utilità contabilizzando, in coerenza con il principio della prudenza, una perdita già manifestatasi».
OIC 16 versione attuale Più avanti, però (paragrafo D XIII, 2), si legge una diversa interpretazione, ripresa dai principi contabili internazionali. • Il valore in uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.
L’intervento dell’OIC L’Organismo italiano di contabilità, come è noto, sta revisionando i principi contabili nazionali: fra gli altri, sono stati rivisti e pubblicati in consultazione i documenti n. 16 e n. 24, riguardanti, rispettivamente, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali. Nel primo sono stati eliminati alcuni passi che hanno suscitato diffuse perplessità, a causa del mancato coordinamento fra le successive revisioni dei testi.
Nuovo OIC 16 in consultazione Questi passi, nei quali è possibile riconoscere elementi di contraddizione, sono stati rettificati nel nuovo principio n. 16, per il quale si è ormai esaurito il periodo di consultazione: in esso, così viene spiegato: 88. Ai fini della determinazione del valore d’uso, può farsi riferimento alla capacità di ammortamento, intesa come differenza tra ricavi e costi futuri attesi non attualizzati derivanti dall’utilizzo di un bene immobilizzato o di un complesso di beni oggetto di valutazione.
Nuovo OIC 16 in consultazione Poiché il recupero delle immobilizzazioni avviene normalmente attraverso gli ammortamenti, la capacità di ammortamento implica che i costi futuri attesi di produzione, inclusi gli ammortamenti, trovino negli esercizi successivi, secondo una ragionevole aspettativa, adeguata copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo. 89. Le società possono utilizzare metodi alternativi per la stima del valore d’uso, ad esempio utilizzando tecniche finanziarie quali l’attualizzazione dei flussi di cassa netti futuri attesi derivanti dall’utilizzo del bene immobilizzato o di un complesso di beni, fino al termine della vita utile, compreso il flusso derivante dallo smobilizzo dei beni.
Il documento OIC 24 Anche il documento n. 24 attualmente in vigore contiene le medesime spiegazioni potenzialmente contraddittorie, ma la successiva versione pubblicata per consultazione ha volutamente trascurato l’argomento, in quanto già all’epoca della pubblicazione si era deciso di emanare un documento apposito, che è stato pubblicato nei mesi scorsi e per il quale è attualmente in scadenza il periodo previsto per la consultazione.
Il documento OIC 9 Il nuovo principio sviluppa l’argomento proponendo “il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale” .
Il documento OIC 9 Con la precisazione, però, che “nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l’applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento”.
Il documento OIC 9 Il documento si spinge poi (paragrafo 28) a fissare dei parametri quantitativi, al di sopra dei quali le società sarebbero “obbligate” ad adottare il metodo ritenuto “di base”, mentre per le altre società tale adozione sarebbe facoltativa. Ci si domanda se, in mancanza di disposizioni normative in tal senso, i principi contabili possano introdurre obblighi o divieti.
Il documento OIC 9 • Utilizzabile dalle entità che non superano le dimensioni per essere definiti large companies • valore d’uso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) • Obbligatorio per le cd large companies • valore d’uso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione/UGC Metodo dei flussi di cassa attualizzati Metodo della capacità di ammortamento
Il documento OIC 9 Società che per due esercizi consecutivi superano due dei tre seguenti limiti: • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250 • totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro
Il documento OIC 9 • Fasi di calcolo: • stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale; • applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. • Elementi da considerare: • aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari futuri; • il valore del denaro nel tempo, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato; • il prezzo per sostenere l’incertezza implicita nell’attività; • altri fattori (mancanza di liquidità, che gli investitori rifletterebbero nella determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la società si aspetta di ottenere dall’attività). • Orizzonte temporale: 5 anni. Se necessario andare oltre, utilizzare proiezioni fondate su tassi di crescita costante o in diminuzione
Il documento OIC 9 • Il tasso utilizzato ai fini del calcolo del valore attuale è al lordo delle imposte e riflette le valutazioni correnti del mercato, tenendo conto: • del valore temporale del denaro; • dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate (se i flussi sono già stati rettificati per tenere conto degli elementi di rischio, non se ne tiene conto nel tasso).
Il documento OIC 9 Approccio semplificato: basa la verifica della recuperabilità del valore delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC. • Considerazioni: • unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l’intera società; • i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa; • Al ricorrere di queste due condizioni, l’approccio semplificato tende a fornire risultati simili all’approccio di base. Se si è in presenza di una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, l’OIC9 consiglia di adottare l’approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC.
Un possibile equivoco Si può ritenere che, almeno in parte, le difficoltà interpretative riscontrate nell’ultimo decennio dai commentatori dell’art. 2426, n. 3) potrebbero derivare da una non accurata analisi del precedente n. 2). Allo scopo di approfondire il significato attribuibile alle parole del legislatore, è utile riportare un passo della relazione accompagnatoria al disegno di legge delegata 127/91: essa, come è noto, ha modificato il testo del codice civile; in particolare, l’art. 9 ha introdotto il nuovo art. 2426.
Un possibile equivoco La relazione così recita: «I nn. 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, l’ammortamento e le altre svalutazioni delle immobilizzazioni: quanto al primo, la formula “in relazione con la … residua possibilità di utilizzazione” [sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 35, par. 1, lettera b), della Direttiva] è sembrata la più idonea a ricomprendere tutte le componenti dell’ammortamento (usura fisica, superamento tecnologico, minore alienabilità del prodotto ottenuto con l’impianto, eccetera).
Un possibile equivoco Quanto al n. 3, esso si riferisce sia alle svalutazioni di immobilizzazioni non soggette ad ammortamento, sia alle svalutazioni eccezionali di quelle ammortizzabili. Il divieto di mantenere tali svalutazioni quando ne siano venute meno le ragioni costituisce applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta.»
Un possibile equivoco In primo luogo possiamo notare che l’art. 2426 n. 3) indica chiaramente l’oggetto della valutazione come “l’immobilizzazione”, al singolare, intendendo, quindi, il singolo cespite, mentre il documento OIC, al paragrafo 12, accomuna il valore (recuperabile) della singola attività ammortizzabile a quello della “unità generatrice di cassa” (UGC), che normalmente non coincide con un determinato bene, ma con un complesso organizzato e può talora riferirsi all’intera azienda.
Un possibile equivoco Risulta poi chiaramente che, secondo la relazione ministeriale, tutti i fenomeni che influiscono, direttamente o indirettamente, sul concetto di “residua possibilità di utilizzazione” devono essere tenuti presenti nella predisposizione e nella periodica revisione dei piani d’ammortamento.
Un possibile equivoco Essi, lungi da provocare una svalutazione dei cespiti, devono avere l’effetto di aumentare le quote d’ammortamento ed incidere sulla determinazione del risultato economico di periodo. Soltanto in casi eccezionali e diversi da “usura fisica, superamento tecnologico, minore alienabilità del prodotto ottenuto con l’impianto, eccetera”, che riguardino quella specifica immobilizzazione, si dovrà procedere ad una sua svalutazione.
Un possibile equivoco Quest’ultima, inoltre, si deve adottare se il medesimo fenomeno non può essere ragionevolmente rilevato attraverso una congrua riduzione del periodo di vita utile, con conseguente rimodulazione del piano d’ammortamento: non a caso la relazione indica come primi destinatari della norma i cespiti non soggetti ad ammortamento e, solo in casi eccezionali, quelli ammortizzabili.
Un possibile equivoco A questo punto, sembra che nel documento OIC sia presente una sovrapposizione fra gli elementi che influenzano la determinazione della “residua possibilità di utilizzazione” e che, ai sensi del n. 2) dell’art. 2426, devono essere tenuti presenti nella formulazione del piano d’ammortamento e quelli che, invece, portano a riconoscere l’esistenza di un “valore durevolmente inferiore”, di cui al successivo numero 3).
Un possibile equivoco Se esaminiamo, infatti, i fenomeni che il documento OIC considera come indicatori di un possibile “valore durevolmente inferiore” (paragrafo 13), ci accorgiamo che, generalmente, sono invece riconducibili proprio a fatti che influenzano la “residua possibilità di utilizzazione” e che quindi devono incidere sul piano d’ammortamento. Inoltre il documento distingue gli indicatori a seconda che l’impresa adotti il metodo dei flussi di cassa o quello della capacità di ammortamento. Ciò sorprende, perché tali indicatori dovrebbero essere indipendenti dal metodo che l’impresa assume per stimare l’entità della svalutazione.
Un possibile equivoco Gli indici proposti dal documento nel caso di scelta del metodo dei flussi di cassa sono i seguenti. Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività/UGC possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori: • il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;»
Un possibile equivoco Da sola, la diminuzione del valore di mercato del cespite è irrilevante: se però essa è determinata dal logorio fisico del bene, o dalla sua obsolescenza economica (uso normale dell’attività), tutto ciò comporta la necessità di rivedere la previsione della residua possibilità di utilizzo, ai fini della determinazione di diverse quote d’ammortamento. È difficile, invece, accomunare il concetto di “valore di mercato” a quello di “fenomeno eccezionale”: soltanto in questo caso, infatti, si potrebbe rilevare un valore durevolmente inferiore.
Un possibile equivoco • «durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per l’entità nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui l’entità opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;»
Un possibile equivoco Trattasi ad evidenza di fenomeni di carattere generale, che nulla hanno a che vedere con la specifica immobilizzazione, cui chiaramente la norma civilistica si riferisce: di essi l’impresa dovrà tener conto, attraverso congrui accantonamenti a fondi rischi o fondi spese future.
Un possibile equivoco» • «nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il valore equo;»
Un possibile equivoco» Ad una prima lettura, risulta difficile comprendere il nesso fra l’andamento dei tassi d’interesse ed il valore di un macchinario, di un impianto, di un arredo, ma, a ben riflettere, probabilmente ci troviamo in presenza di un esempio della sovrapposizione di elementi in precedenza accennata: l’andamento dei tassi d’interesse incide su di una delle metodologie proposte per la quantificazione del valore durevolmente inferiore, da eseguirsi una volta accertata la sua esistenza, ma non serve come indice del fatto che il cespite debba essere svalutato.
Un possibile equivoco • «il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);»
Un possibile equivoco Sembra una ripetizione del concetto espresso al punto a), salva l’indulgenza verso l’utilizzo del termine “valore equo”.
Un possibile equivoco • «l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;»
Un possibile equivoco Questo elemento può davvero dimostrare il contrario, rispetto a quanto ipotizzato dal documento: se si tratta di obsolescenza o di deterioramento fisico, non v’è dubbio che debba influire sul piano d’ammortamento e non certo su di un ipotetico valore durevolmente inferiore. Se, invece, si tratta della rilevazione di un errore di valutazione commesso negli esercizi precedenti, si deve far riferimento al documento OIC 29 e non al numero 9.
Un possibile equivoco • «nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali: • L’attività diventa inutilizzata, • piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene,»
Un possibile equivoco Se il cespite oggetto di valutazione risulta inutilizzabile, o se ne viene comunque decisa la dismissione, sicuramente si deve abbandonare il concetto di “valore d’uso” e sostituirlo con quello di “valore di realizzo diretto”, con la conseguenza che quest’ultimo può ben essere inferiore al netto contabile, in modo non soltanto “durevole”, ma definitivo.
Un possibile equivoco • «piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista,»
Un possibile equivoco A differenza di quanto visto al punto precedente, se si è in presenza di un cambiamento nei piani di dismissione dei cespiti ammortizzabili, che riduce la revisione di vita utile dei medesimi, ciò deve avere le proprie conseguenze sui piani d’ammortamento e non sull’ipotesi che i cespiti risultino di valore inferiore al netto contabile, a meno che si consideri il fenomeno di carattere eccezionale.
Un possibile equivoco • «ristabilire la vita utile di un’attività come definita invece che indefinita;»
Un possibile equivoco Ancora una volta è fuori luogo parlare di “valore durevolmente inferiore”: si tratta di predisporre un piano d’ammortamento per un cespite che prima non l’aveva; è la conferma della volontà degli estensori di inserire a tutti i costi elementi degli IAS/IFRS, anche quando non se ne ravvisa alcun bisogno, tanto più che nel nostro ordinamento non esiste uno specifico trattamento di immobilizzi di “durata indefinita”, ma soltanto di “durata infinita”, che non vengono ammortizzati, mentre tutti gli altri sono assoggettati a tale procedura.
Un possibile equivoco • «dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. In tale contesto, l’andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari/reddituali.»
Un possibile equivoco È incomprensibile: cosa vuol dire “andamento economico di un’attività”? Se, come sembrerebbe dalla frase successiva, ci si riferisce alla capacità di ammortamento o all’attualizzazione dei flussi finanziari, si sovrappone ancora una volta il concetto di indice di possibile valore durevolmente inferiore a quello inerente la fase successiva del tentativo di calcolarne l’entità.
Un possibile equivoco Se invece l’impresa adottasse il metodo della capacità di ammortamento, gli indicatori sarebbero soltanto due: • l’esercizio si è chiuso con una perdita non dovuta a fattori contingenti e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi; • si sono verificate mutazioni nel contesto in cui opera la società che lasciano presupporre l’impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente.
Un possibile equivoco Appare evidente che entrambi gli indicatori si riferiscono a fenomeni che nulla hanno a che vedere con il singolo cespite. Particolarmente grave sarebbe l’applicazione di questa procedura ad aziende in crisi: ne deriverebbe che in caso di perdite considerate durevoli, l’impresa sarebbe obbligata a svalutare tutte le immobilizzazioni, con la conseguenza di aggravare enormemente la crisi, dovendo imputare all’esercizio, già in perdita, tutte le minusvalenze delle immobilizzazioni.
Un possibile equivoco Vi è poi una chiara sovrapposizione con il principio di continuità aziendale: in caso di perdite durevoli, occorre in primo luogo stabilire se sussistono le condizioni per la continuazione dell’attività ex art. 2423-bis c. c.; in caso affermativo, non si vede perché debbano essere svalutate le immobilizzazioni, in caso negativo, non si devono applicare principi ordinari di valutazione, ma si deve ricorrere a criteri straordinari.
Un possibile equivoco L’incerta distinzione dei due concetti appare anche dal successivo paragrafo 14, in cui si dice che «se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata».