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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA. SICUREZZA DELLE MACCHINE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato M&T Corso SS. Felice e Fortunato n.105 36100 - Vicenza 27 MAGGIO 2004 – ORE 15.00. INDICE DELL’INTERVENTO. Introduzione Definizioni
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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA SICUREZZA DELLE MACCHINE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato M&TCorso SS. Felice e Fortunato n.105 36100 - Vicenza 27 MAGGIO 2004 – ORE 15.00
INDICE DELL’INTERVENTO • Introduzione • Definizioni • Gli obblighi di alcuni dei soggetti coinvolti • I controlli, le violazioni e le conseguenti responsabilità 1
INTRODUZIONE Art.2, comma 1° D.P.R. 459/1996:“possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente decreto ed ai requisiti di cui all’allegato I, purché debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute” 2
DEFINIZIONI • Macchina(art.1 comma 2. lett.a) • Componente di sicurezza(art.1 comma 2. lett.b) • Immissione sul mercato(art.1 comma 3) • Messa in servizio(art.1 comma 4) 3
DEFINIZIONE DI “MACCHINA” • un insieme di pezzi e di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trasferimento, lo spostamento, il condizionamento di materiali; • un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere una funzione solidale; • un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su di una macchina o su di una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile 4
DEFINIZIONE DI “COMPONENTE DI SICUREZZA” Per componente di sicurezza si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario nell’Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza o il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 5
DEFINIZIONE DI “IMMISSIONE SUL MERCATO” Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o l’impiego (es. nuovi prodotti). Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza resi disponibili dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (es. macchine che hanno subito modifiche di tipo radicale) 6
DEFINIZIONE DI “MESSA IN SERVIZIO” Per messa in servizio si intende la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione Europea nonché l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore 7
GLI OBBLIGHI DI ALCUNI DEI SOGGETTI COINVOLTI: IL COSTRUTTORE (1) • Attestare, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, la conformità delle macchine (mediante dichiarazione CE di conformità e apposizione della marcatura di conformità CE) e dei componenti di sicurezza (mediante dichiarazione CE di conformità) ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’Allegato I il costruttore è il primo destinatario dell’obbligo di dotare la macchina di tutti i presidi necessari di sicurezza indipendentemente dai requisiti di cui all’Allegato I (art.2, comma 1^) • Sottoporre, prima dell’attestazione di conformità, le macchine e i componenti di sicurezza alle prescritte procedure di certificazione, mediante un triplice livello procedurale (per le macchine) 8
IL COSTRUTTORE (2) • Sottoporre il modello di macchina all’esame di un organismo notificato, per la certificazione CE: vale per i 17 specifici tipi di macchine tassativamente elencati nel punto A dell’Allegato IV nel caso in cui tali macchine siano state fabbricate senza il rispetto o nel rispetto parziale o in mancanza delle norme armonizzate; * *Le norme armonizzate (EN) sono norme volontarie che godono della c.d. presunzione di conformità, il che significa che viene riconosciuta, a chi segue tali norme, la correttezza delle soluzioni tecniche adottate. 9
IL COSTRUTTORE (3) • se i 17 specifici tipi di macchine tassativamente elencati nel punto A dell’Allegato IV sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate, 3 sono le possibili procedure di certificazione: 1. L’invio del fascicolo tecnico ad un organismo di certificazione notificato, affinché lo conservi agli atti e ne rilasci ricevuta; 2. La trasmissione del fascicolo tecnico all’organismo di certificazione notificato, affinché verifichi che siano state correttamente utilizzate le norme armonizzate e rilasci un attestato di adeguatezza del fascicolo; 3. La sottoposizione del modello della macchina al vero e proprio esame per la certificazione CE previsto dall’Allegato VI. 10
IL COSTRUTTORE (4) • Per le macchine non indicate nel punto A dell’Allegato IV, il costruttore ha l’obbligo di “costituire il fascicolo tecnico previsto dall’Allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato” (conservazione e disponibilità della documentazione) 11
“CHIUNQUE IMMETTA SUL MERCATO LA MACCHINA O IL COMPONENTE DI SICUREZZA” • Obbligo di immettere macchine o componenti di sicurezza provvisti della attestazione di conformità o della dovuta certificazione; • Obbligo di verificare che la macchina o il componente di sicurezza “non pregiudichino la sicurezza e la salute”; • Obbligo di immettere sul mercato macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire una macchina e idonee a funzionare in modo indipendente solamente se in possesso della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell’Allegato II. 12
“L’INSTALLATORE DELLA MACCHINA O DEL COMPONENTE DI SICUREZZA” • Deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della macchina o del componente di sicurezza • Deve sottoporre l’attrezzatura intercambiabile installata su una macchina o su un trattore alla certificazione omessa dal costruttore o dal suo mandatario, qualora gli elementi non siano compatibili o qualora ciascuna parte costituente la macchina montata non sia munita della marcatura CE o non corredata dalla dichiarazione CE di conformità 13
I CONTROLLI, LE VIOLAZIONI E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA’ Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I è operato: • dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e • dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14