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Leggi e provvedimenti regionali sulla misure preventive e protettive per accesso, transito ed esecuzione di lavori in quota. Marcello Libener ASL AL. 1. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA. Art.15
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Leggi e provvedimenti regionali sulla misure preventive e protettive per accesso, transito ed esecuzione di lavori in quota. Marcello Libener ASL AL 1
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA Art.15 Norme in materia di sicurezza In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 2
REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/11/2005 n. 62/R Il presente regolamento si applica agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso. Art. 1 Oggetto Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Definizioni (Puntuali – con riferimento alla UNI EN 795 e UNI EN 517) Art. 4 Adempimenti ( a carico del Progettista del sistema in fase di Permesso di Costruire/DIA/varianti in corso d’opera) Art. 5 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA(redatto dal CSP, completato dal CSE quando previsto altrimenti PROGETTISTA) Art. 6 Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della copertura(quando e come deve essere presentato) Sezione I
REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/11/2005 n. 62/R Sezione I Art. 7 Criteri generali di progettazione Art. 8 Percorsi di accesso alla copertura(requisiti) Art. 9 Accessi alla copertura(requisiti) Art. 10 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (requisiti) Art. 11 Decorrenza
LEGGE PROVINCIALE (Trento) 9 Febbraio 2007 n.3PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) Art. 91 ter Limiti alle concessioni, alle DIA e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall’alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture
LEGGE PROVINCIALE (Trento) 9 Febbraio 2007 n.3PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO I PROGETTI relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di CE o alla DIA: a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal REGOLAMENTO TECNICO (prodotto nel 2008) che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza; b) sono integrati da un ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico
REGIONE LOMBARDIA DECRETO n. 119 del 14/01/2009 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL COMPARTO EDILE Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura 1. Accesso alla copertura (requisiti) 2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati (requisiti) 3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli (requisiti)
REGIONE LOMBARDIA DECRETO n. 119 del 14/01/2009 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL COMPARTO EDILE 4. Dispositivi di ancoraggio(UNI EN 795) 5. Le soluzioni adottate(evidenziate nel progetto presentato per CE e DIA) 6. A lavori ultimati(l’installatore attesta la conformità dei manufatti – documentazione a corredo dell’immobile) 7. Edifici con estese superfici finestrate 8. Informazioni (in prossimità dell’accesso idonea cartellonistica) 9. Fascicolo dell'opera (per tutela dei lavoratori)
REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE Art. 6 Requisiti tecnici L’Assemblea legislativa regionale adotta ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO concernenti i requisiti tecnici finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalla norme vigenti in materia di sicurezza, nell’esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l’esecuzione di lavori particolarmente pericolosi I COMUNI adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio a quanto previsto dagli atti di indirizzo e coordinamento
REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE CAPO III – Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali Art. 7 – INCENTIVI AL COMMITTENTE Art. 8 – INCENTIVI ALLE IMPRESE
REGIONE DEL VENETO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09 Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza • Approvate le “istruzioni tecnichedi cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. • 2. Di demandare ai Comuni il compito di adeguare alle istruzioni tecniche di cui al punto precedente i propri regolamenti edilizi prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
REGIONE DEL VENETO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09 (aggiornate nel 2012) ALLEGATO A Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi • ACCESSO ALLA COPERTURA • (specificato che devono essere strutture FISSE) • PERCORSI (requisiti) • percorsi orizzontali e verticali • APERTURE (requisiti) • orizzontali o inclinate • SCALE (requisiti) • Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola • Le scale fisse a pioli • Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza > 5 metri • Le scale retrattili a gradini
REGIONE DEL VENETO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09 ALLEGATO A Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE (coperture PRATICABILI o NON PRATICABILI) ELEMENTI PERMANENTI DI PROTEZIONE ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L’UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA (requisiti – UNI EN 795) LAVORI IN PARETE (vetri/cristalli) CASI PARTICOLARI (tutela paesaggistica – parere ASL) CARTELLI INFORMATIVI (in prossimità dell’accesso alla copertura)
REGIONE DEL VENETO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 2774 DEL 22.09.09 ALLEGATO A Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi FASCICOLO DELL’OPERA (il CSE lo integra con le modalità d’uso del sistema) DOCUMENTAZIONE (installatore/produttore del sistema
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5 NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio 1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. 2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5 NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI • Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. • 2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati
REGIONE UMBRIA D.G.R. 28/10/2011 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO • Art. 1 – Finalità (criteri, metodi di intervento e controllo da seguire durante la Progettazione e realizzazione di un lavoro edile al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto o diSPROFONDAMENTO - anche per gli addetti ad interventi di piccola entità o di manutenzione leggera ) Art. 2 - Definizioni (Puntuali e complete) • Art. 3 - Ambito di operatività- gli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, sia di proprietà privata che pubblica • - egli edifici, di nuova costruzione o esistenti, aventi facciate ventilate, continue e facciate costituite da ampie superfici finestrate • - nei lavori di piccola entità quali: manutenzioni e pulizia ad esempio, di sistemi tecnologici o di canne fumarie o di vetri, infissi e lucernari, montaggio di antenne, di paraboliche, di impianti di climatizzazione, sostituzione di vetri, tegole/coppi, riparazione circoscritta e singola di copertura e/o facciata, manutenzione di pannelli fotovoltaici
REGIONE UMBRIA D.G.R. 28/10/2011 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO Al fine di consentire un utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza collettivi contro la caduta dall'alto ed al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, l'amministratore di condominio o il proprietario tiene e aggiorna un registro di controllo delle attrezzature installate presso l'immobile, ove sono annotate le notizie relative alla prima installazione , le specifiche dichiarazioni di conformità oltre ad apposite istruzioni d'uso e/o i libretti di manutenzione ed uso. Le valutazioni riportate nelle presenti linee di indirizzo sono parte integrante del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA qualora, al fine di attuare i sopra descritti interventi, vi sia l'obbligo di redigerlo
REGIONE UMBRIA D.G.R. 28/10/2011 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO Art. 4 - ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA E/O DELLE FACCIATE è redatto in fase di progettazione dal COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE o nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal PROGETTISTA dell'intervento Art. 5 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE Le misure preventive e protettive approntate al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura e o facciata in condizioni di sicurezza sono finalizzate a mettere in sicurezza:a) il percorso di accesso;b) l'accesso;c) il transito e l'esecuzione dei lavori.
REGIONE UMBRIA D.G.R. 28/10/2011 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO Art. 6 - BUONE PRASSI DA SEGUIRE PER LAVORI DI PICCOLA ENTITÀ SULLA COPERTURA E/O SULLE FACCIATE Rischi connessi ai principali TIPI DI COPERTURA: • Tetti a falde • Tetti piani • Tetti fragili • Tetti industriali Rischi connessi ai principali TIPI DI FACCIATE • Facciate continue • Facciate ventilate
PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA PER GLI ANNI 2009 – 2010(prorogato al 2011 ed al 2012)….
GLI INTERVENTI DI VIGILANZA NEI CANTIERI EDILI: ASPETTI MINIMI DI CONTROLLO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA (anno 2010) 2. COPERTURE NON PORTANTI O DI RESISTENZA DUBBIA 2.1 E’ stata fatta un’adeguata valutazione sulla resistenza della copertura? (tipo di copertura, presenza lucernai o aperture, certificazioni in caso di dubbio sulla portata) Sono stati predisposti idonei apprestamenti? (tavole sopra le orditure con l’uso di DPI, oppure sottopalchi di protezione/reti anticaduta, ecc.)
Per scongiurare il rischio di caduta verso l’interno della copertura per sfondamento o per la presenza di aperture e lucernai, è necessario che sia stata effettuata un’adeguata valutazione sulla resistenza della stessa in relazione ai carichi ai quali viene sottoposta (transito di persone, deposito in quota di materiali ecc.). Esemplificando, si possono ritenere adeguate le coperture prive di aperture o lucernai, con portata superiore ai 200 Kg/m2. In ambito ispettivo debbono ritenersi di portata insufficiente tutte le coperture con manto in laterizio o fibrocemento direttamente su orditura lignea o metallica. Il Coordinatore per la progettazione, qualora nominato e/o il Datore di lavoro deve, all’atto della valutazione dei rischi, considerare la portata di tali coperture e in caso di portate insufficienti, prevedere adeguati sistemi di prevenzione e protezione quali: procedure, camminamenti, sottopalchi di protezione, DPI, ecc… privilegiando sempre i dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali. In caso di dubbi sulla portata è possibile richiedere una perizia attestante i carichi sopportabili. Nella valutazione delle tavole di copertura si dovrà tenere conto delle sezioni delle tavole stesse in relazione agli interassi di appoggio; saranno da considerare inidonei i pannelli da armatura.
2. PROTEZIONE DEI BORDI E DELLE APERTURE 1.18 Se sono installati parapetti provvisori ai bordi, sono saldamente ancorati alla struttura del fabbricato?
Questi dispositivi di protezione collettiva garantiscono la loro efficacia solo quando sono montati secondo le istruzioni d’uso del costruttore e quando vengono efficacemente ancorati ad una struttura in grado di sopportare i carichi trasferiti dai supporti. Nelle istruzioni d’uso sono riportati tali carichi e la classe di appartenenza, è quindi possibile, qualora sussistano dubbi, esigere un calcolo sulla corretta portata della struttura. La possibilità di impiego di tali dispositivi dovrà essere considerata dal Coordinatore per la progettazione sul PSC e dal Datore di Lavoro nel POS, che dovranno valutare adeguatamente i rischi e le modalità di installazione
1.19 I parapetti provvisori prefabbricati sono installati secondo le indicazioni del costruttore? (distanza montanti, completezza parapetto, ecc…) La distanza tra i montanti, secondo la norma EN 13374, deve essere indicata nelle istruzioni d’uso a corredo dei dispositivi e il suo rigoroso rispetto è fondamentale per garantire l’adeguatezza del sistema di sicurezza.
1.20 I parapetti provvisori prefabbricati sono di tipologia adeguata in relazione alla pendenza della copertura se utilizzati per la protezione del bordo?
L’adeguatezza di un parapetto provvisorio prefabbricato dipende anche dalle sollecitazioni alle quali esso può essere soggetto. Si ricorda che tali sollecitazioni possono essere statiche o dinamiche e dipendono sostanzialmente dalla pendenza della superficie e dai rischi che una persona, transitando sulla stessa, possa scivolare e sostenersi ai correnti del dispositivo. Per tali ragioni, ad esempio, un parapetto di classe A, idoneo per sollecitazioni di tipo statico, non potrà essere impiegato a protezione di bordi di coperture con pendenze superiori a circa 10°. In alcuni casi nei quali la pendenza della copertura può superare i 45° potrebbe non essere sufficiente proteggere i bordi della copertura stessa con parapetti provvisori, ma si rende anche necessario l’impiego di altri sistemi quali DPI o reti di sicurezza. Per una valutazione di massima, si possono riassumere i seguenti criteri: Tipo A per coperture piane o con pendenza inferiore a 10°, Tipo B per coperture con pendenza compresa tra 10° e 30° Tipo C con parapetti pieni quando la pendenza è > 30°.
1.21 Nel caso in cui siano state rilevate carenze ai punti precedenti, iI personale addetto al montaggio e uso è stato formato ed addestrato?
Benché i parapetti provvisori prefabbricati non possano essere assimilati ai ponteggi, le linee guida ISPESL raccomandano che sia il personale addetto al montaggio e allo smontaggio sia quello addetto all’uso di questi dispositivi, venga adeguatamente formato ed addestrato, condizione indispensabile così come già previsto per altri sistemi di protezione collettiva. Si tratta infatti, di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e in quanto tali la normativa prevede una formazione ed addestramento che metta gli addetti in grado di usarle in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. In caso di utilizzo improprio, per la verifica della formazione effettuata, oltre ad acquisire specifici attestati di formazione, è opportuno sentire gli addetti con domande mirate tratte dal libretto di istruzioni ed uso.
Probabile!!!!!!!! E’ possibile che anche il Piemonte legiferi al riguardo?
UNI EN 795 Dispositivi di ancoraggio UNI EN 517 – 518 Punti di ancoraggio UNI EN 13374 Parapetti Provvisori UNI EN 8088:1980 lavori inerenti le coperture dei fabbricati UNI EN ISO 14122-3 Parapetti fissi/permanenti per edifici dove sono installate macchine (uso esteso ai parapetti fissi in generale) e scale per percorso di accesso UNI EN 12951 Scale in metallo permanenti su tetti portanti a falde UNI EN 14795 Scale retrattili UNI EN 131 Scale portatili UNI EN 363 Tirante d’aria UNI EN 361 Imbracature di sicurezza UNI EN 358 Cordini di posizionamento