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VALUTAZIONE ed ESAMI DI STATO Scuole secondarie I grado videoconferenza 31 maggio – 3 giugno 2010 A.M. Benini

VALUTAZIONE ed ESAMI DI STATO Scuole secondarie I grado videoconferenza 31 maggio – 3 giugno 2010 A.M. Benini. D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (ai sensi d.l.137/2008 artt.2,3 – L.169/2008).

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VALUTAZIONE ed ESAMI DI STATO Scuole secondarie I grado videoconferenza 31 maggio – 3 giugno 2010 A.M. Benini

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Presentation Transcript


  1. VALUTAZIONE ed ESAMI DI STATOScuole secondarie I gradovideoconferenza31 maggio – 3 giugno 2010A.M. Benini

  2. D.P.R. n. 122 del 22/06/2009Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni(ai sensi d.l.137/2008 artt.2,3 – L.169/2008) Valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli studenti • Art 1- La valutazione è espressione dell’autonomia professionale della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche

  3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. • Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione; parte integrante del P.O.F.

  4. Al termine della scuola primaria, della sec. di 1° grado e dell’obbligo di istruzione la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno per: sostenere i processi di apprendimento, favorire l’orientamento, consentire passaggi fra diversi percorsi e sistemi formativi e inserimento nel mondo del lavoro

  5. Le scuole assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico • I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani • Si confermano le norme per la valutazione degli alunni con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in particolari circostanze (scuola in ospedale)

  6. Art.2 - primo ciclo di istruzione • La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della classe; nella sc. sec. di 1° grado dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza (v. disposizioni decreto-legge)

  7. (ex art.3 D.L.137/2008) • dall’a.s. 2008/09 nella scuola sec. di I grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, la certificazione delle competenze acquisite e la valutazione dell’esame finale sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi • nella scuola secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento

  8. Se l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze, la scuola provvede ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione che viene trasmesso alla famiglia • Sc. Sec. 1° grado: l’ammissione è subordinata all’accertamento della prescritta frequenza (D. L.vo 59/2004) ai fini della validità dell’a.s.

  9. Decreto legislativo n 59 del 19/02/2004 Art 11: • Ai fini della validità dell’a.s. per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato • Sulla base degli esiti della valutazione periodica le scuole predispongono interventi educativi e didattici necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti • Il terzo anno si conclude con un esame di Stato

  10. Decreto legislativo 297 del 16/04/1994 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione • Consiglio di classe: competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni

  11. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: a) nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella sc. sec. di 1° grado dal consiglio di classe con voto numerico espresso collegialmente in decimi, illustrato con specifica nota (v. art.2 d.l 137): la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6/10 la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo…

  12. CM 49 del 20 maggio 2010 • “Una buona scuola” si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento degli alunni e mira a garantire a tutti un partenza solida e sicura per l’itinerario successivo • Gli studenti hanno diritto ad una valutazione, trasparente, ragionevole, puntuale e tempestiva per attivare un processo di autovalutazione e individuare i propri punti di forza e di debolezza per prevenire lacune e per il miglioramento (valutazione= strumento essenziale e indicatore della qualità del percorso formativo)

  13. Valutazione del comportamento: • Restituisce all’alunno un riscontro puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi

  14. Condizioni per garantire validità e attendibilità dei voti e dei giudizi analitici: • Condivisione collegiale dei criteri di valutazione, cooperazione tra scuole primarie e sec. di primo grado, riferimento puntuale alle Indicazioni, confronto delle valutazioni interne con gli esiti delle prove strutturate, periodica revisione delle correnti prassi di valutazione

  15. Esame di Stato primo ciclo(DPR 122 /2009 e CM 49/2010 • L’ammissione degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza per la validità dell’anno scolastico, è disposta con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe per gli alunni che hanno una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento (D.L. 147 /2007 convertito in L. 176 2007 reintroduce l’ammissione all’Esame di Stato anche per il 1° grado

  16. Il consiglio di classe in sede di valutazione finale delibera se ammettere o non ammettere all’esame, formulando una giudizio di idoneità o non idoneità • Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio • L’esito della valutazione è pubblicato all’albo con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” • In caso negativo si adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie

  17. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. • L’esame di Stato comprende anche una prova scritta a carattere nazionale volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento relativi a italiano e matematica, sulla base di procedure standardizzate e contribuire al monitoraggio e valutazione dell’andamento tendenziale del livello di conoscenze alla fine del I ciclo (i testi sono scelti dal Ministro fra quelli predisposti dall’INVALSI conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro)

  18. Sezione di italiano – parte A comprensione della lettura (un testo narrativo ed uno espositivo seguiti da quesiti) – parte B riflessione sulla lingua (quesiti su conoscenze grammaticali) I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta. • Sezione di matematica – quesiti a scelta multipla e a risposta aperta su numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni • E’ possibile una comparazione degli esiti a livello di classe, scuola, regione e Paese

  19. Le scuole devono registrarsi, inserire i dati richiesti, compresi i privatisti • Sono disponibili sul sito INVALSI: i quadri di riferimento sulla base dei quali sono state costruite le prove, il protocollo di somministrazione, schemi, esempi e schede di correzione, materiale relativo alla prova dello scorso anno

  20. La prova scritta a carattere nazionale si svolgerà il 17 giugno 2010 alle ore 8.30 (sessioni suppletive: 28 giugno o 3 settembre) Il giorno 17 giugno è unicamente dedicato alla prova nazionale (i testi sono inviati dall’INVALSI a poli di smistamento) Le prove orali sono espletate successivamente a tutte le prove scritte (sono esonerati dalla prova nazionale i CPA)

  21. La prova nazionale concorre alla valutazione conclusiva dell’allievo, le scuole devono quindi assicurarne il corretto svolgimento evitando comportamenti non idonei. • Dal 4 giugno è possibile scaricare dal sito INVALSI il protocollo di somministrazione • Sono individuate dall’INVALSI scuole campione; elenco e procedure sono nel sito

  22. Dal 1 giugno scaricare dal sito INVALSI e stampare le schede risposta studente. • La prima sezione, relativa all’anagrafica, deve essere compilata a cura della segreteria per ogni allievo interno e per i candidati esterni • La parte relativa alle prove di italiano e matematica deve essere compilata dalla Commissione d’esame

  23. La prova nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell’intero Paese, verrà analizzata secondo le griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI. • Sarà proposta anche una griglia per la valutazione in decimi della prova

  24. Prove scritte e colloquio pluridisciplinare • Sono confermate le prove scritte nelle materie già previste nello scorso a.s.: italiano – matematica – lingua straniera (oltre alla prova scritta nazionale) • Per le classi ad indirizzo musicale è prevista la dimostrazione della competenza musicale raggiunta (pratica esecutiva individuale e/o d’insieme, conoscenza teorica)

  25. Il colloquio, condotto collegialmente dall’intera sottocommissione, verte sulle discipline dell’ultimo anno. E’ finalizzato a valutare conoscenze e competenze acquisite ed anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale,…) • Al colloquio è attribuito un voto espresso in decimi

  26. Situazioni di particolare attenzione • Alunni con disabilità (prove differenziate, attestato di credito formativo,….) • Alunni con difficoltà specifica di apprendimento (strumenti metodologico-didattici compensativi, dispensativi,..) • Alunni in ospedale

  27. Esito dell’esame • L’esito dell’esame è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a 6/10 • Con un punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode, all’unanimità

  28. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove, scritte e orale, e nel giudizio di idoneità (evitare appiattimenti, evidenziare potenziali eccellenze e punti forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi)

  29. Pubblicazione risultati • L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato all’albo • In caso negativo l’esito pubblicato porta la sola indicazione “NON LICENZIATO” (vanno adottate idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie) • All’albo non deve essere fatta menzione di eventuali prove differenziate sostenute dai candidati con PEI

  30. Certificazione delle competenze • Lo scopo è fornire informazioni puntuali sui livelli di preparazione in relazione a criteri di carattere generale • Le scuole potranno sperimentare propri modelli di certificazione sulla base delle esperienze condotte

  31. Riferimenti funzionali per le scuole • Profilo educativo dello studente (D.Lvo 59/2004 all.D) • Traguardi per lo sviluppo di competenze (DM 31/07/2007) • Quadri di riferimento elaborati da INVALSI • Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue • Certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti al termine dell’obbligo di istruzione (DM 9 del 27/01/2010)

  32. DM n.9 del 27 gennaio 2010 Certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti al termine dell'obbligo di istruzione (art.4 DM 139/2007) Il modello di certificazione costituisce strumento utile e di diritto per gli studenti Si riferisce alle competenze chiave del cittadino europeo e alle indicazioni sulla trasparenza della certificazione dell'UE Si colloca nel quadro di riferimento del DPR 122/2009 (Regolamento Valutazione alunni)

  33. Competenze di base e relativi livelli raggiunti

  34. Asse del linguaggi Livelli

  35. Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse

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