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Tutela sanitaria in ambito sportivo. Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA srl).
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Tutela sanitaria in ambito sportivo Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA srl)
“al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189 Materiale didattico Arsea srl 2013
Attività sportive e certificazione medica Ludico motorie art.2 DM 24.04.2013 DM 28.2.1983 Sportive agonistiche Sportive non agonistiche art.3 DM 24.04.2013 Sportive non agonistiche ma con particolare ed elevato impegno cardiovascolare art.4 DM 24.04.2013 Materiale didattico Arsea srl 2013
Attività ludico motoria - Art.2 del DM 24.04.2013 1. (..) e' definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e' rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B). 4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato e' esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa. Materiale didattico Arsea srl 2013
Attività ludico motoria - Art.2 del DM 24.04.2013 (..) 5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. 6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. (…) Materiale didattico Arsea srl 2013
Attività sportiva non agonistica - Art.3 del DM 24.04.2013 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: (…) b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982 (…) 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C). 3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e' raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Materiale didattico Arsea srl 2013
Modifiche all’art.3 del DM 24.04.2013 operate dalla L.98/2013, art.42bis • Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. • Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma. Materiale didattico Arsea srl 2013
Le attività organizzate dalla UISP o dalle organizzazioni affiliate possono essere qualificate come “ludico – motorie”? Si ritiene di NO per il combinato disposto dell’art.2 e 3 del DM 24/4/2013. L’articolo 2, definisce amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati L’articolo 3 prevede che si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate da quanti svolgono attività organizzate da società sportive affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e che chi pratica dette attività debba presentare il certificato medico. Materiale didattico Arsea srl 2013
Quale certificato medico? sport agonistico sport non agonistico certificato di idoneità sportiva agonistica del medico sportivo: visita, esame completo delle urine ed elettrocardiogramma a riposo (sport Tabella A) + elettrocardiogramma dopo sforzo e spirografia (sport Tabella B a maggior impegno cardiovascolare e respiratorio) + esami complementari legati alla singola disciplina certificato di sana e robusta costituzione rilasciato (a scelta) dal medico di base/pediatra/medico sportivo. NON è obbligatorio l’ECG a riposo se non lo richiede il medico DM del 24.04.2013 DM del 28.2.1983. Materiale didattico Arsea srl 2013
Chi stabilisce cosa è attività agonistica e cosa è attività non agonistica? La qualificazione dell’attività come agonistica è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti (art.1 DM 18/02/1982) ma nell’accezione comune – che potrebbe essere adottata in via interpretativa dal giudice – vi rientra qualsiasi attività competitiva che prevede una classifica. Materiale didattico Arsea srl 2013
Delibera del Consiglio Nazionale UISP del 18/06/2011 Attività agonistiche Attività non agonistiche Attività promozionali e ricreative Manifestazioni agonistiche che presentano caratteri di continuità e/o sistematicità Attività di formazione ed alcune attività individuate in ragione della Lega che le organizza Es: feste dello sport, area anziani in movimento, prova lo sport, Vivicittà Certificato medico sportivo Certificato medico di base Nessun certificato Da aggiornare alla luce del DM Materiale didattico Arsea srl 2013
L’attuale sistema è come quello già previsto in Veneto Attività agonistica Attività non agonistica Attività ludico motoria Certificato per attività non agonistiche Certificato per attività agonistiche Certificato se sono tesserati Nessun certificato Materiale didattico Arsea srl 2013
COSA SUCCEDE SE NON HO IL CERTIFICATO MEDICO?? + Decesso durante torneo il cui regolamento non richiedeva l’acquisizione del certificato medico sanzione amministrativa da € 51.65 ad € 516.46 (ex art.2 Legge n.1099/1971) Responsabilità penale del presidente per omicidio colposo Responsabilità civile dell’ente + (Vedi Corte di Cassazione 15394/2011) Materiale didattico Arsea srl 2013