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20 aprile 2009. Requisiti di trasparenza … … punto della situazione a quasi un anno dal DD.61/08 Ufficio Studi per la Valutazione. Le norme di riferimento Lo spirito della riforma ex D.M. 270/04 Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) I requisiti di trasparenza (D.D. 61/08)
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20 aprile 2009 Requisiti di trasparenza …… punto della situazione a quasi un anno dal DD.61/08Ufficio Studi per la Valutazione
Le norme di riferimento • Lo spirito della riforma ex D.M. 270/04 • Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) • I requisiti di trasparenza (D.D. 61/08) • Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
Le norme di riferimento • D.M. 270/04 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei • DD.MM. 16/3/07 – Definizione della classi di laurea e laurea magistrale • D.M. n. 386 del 26/7/06 – Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale • Doc 7/07 CNVSU – I requisiti necessari per l’attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l’obiettivo dell’accreditamento (settembre 2007) • D.M. 544/07 – Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale … • D.D. 61/08 – Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 • Note interpretative MIUR
Lo spirito della riforma ex D.M.270/04 LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI NUOVI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE (allegato al D.M. n. 386 del 26/7/06) (…) La ridefinizione dell’offerta formativa, che inizia con l’anno accademico 2008- 2009 e dovrà essere completata entro l’anno accademico 2010-2011, costituisce (…) una occasione irripetibile e di straordinaria importanza: • per migliorare l’efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio • ridurre gli abbandoni durante il percorso formativo; • avvicinare il più possibile la durata reale a quella prevista dagli ordinamenti; • raggiungere più elevati livelli qualitativi; • per favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema; • per innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli atenei, spostandola dalla quantità dell’offerta alla qualità dell’offerta.
Lo spirito della riforma ex D.M.270/04 • per correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma dell’autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99: • insegnamenti per almeno 90 e 60 CFU tenuti da docenti di ruolo per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata; • limite al numero degli esami perevitare la parcellizzazione della formazione degli studenti; • rispetto dei nuovi requisiti minimi inteso come condizione necessaria per l’attivazione dei corsi (requisiti necessari); • riduzione complessiva dell’offerta di corsi di studio, particolarmente se non sostenuta da una adeguata domanda studentesca (soglia di efficienza), per assicurare il contributo di un numero maggiore di docenti di ruolo (docenza necessaria); • equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un’offerta formativa proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti dalla normativa vigente (verifica del carico didattico);
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) D.M. 270/04 - Art. 9. Istituzione e attivazione dei corsi di studio (…) • Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. (…) D.M. 544/07 - Art. 1 - Quadro dei requisiti necessari • Ai fini di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (…) i requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli Atenei riguardano: • i requisiti di trasparenza (art.2) e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati; • i requisiti per la assicurazione della qualità (art.3) dei processi formativi; • i requisiti di strutture (art.7) e di docenza di ruolo (art.4) che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano; • le regole dimensionali relative agli studenti (art.6) sostenibili per ciascun corso di studio.
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) D.M. 544/07 - Art. 3- I requisiti per la assicurazione della qualità • Le Università predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio. • Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti (…) nell’Allegato A al presente decreto (…). Allegato A Indicatori di efficienza: • l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per docente (carico didattico); • l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti(soglie di efficienza di cuiall’art. 6); • il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo (…) riconosciuto dal CNVSU; • la regolarità dei percorsi formativi, (tasso di abbandono tra primo e secondo anno, numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio) Indicatori di efficacia: • gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio • il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti (L. 370/99); • il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio (indagine AlmaLaurea); • la percentuale di impiegodopo il conseguimento del titolo (indagine AlmaLaurea);
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) D.M. 544/07 - Art. 4- Requisiti necessari di docenza • (…) i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale (…) sono riportati nell’Allegato B al presente decreto (…) • Per (…) la verifica del possesso (…) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell’offerta formativa un’apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando, in particolare: • se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l’effettivo impegno dei docenti nei corsi che l’Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007 (60 / 90 CFU coperti con docenti di ruolo); • se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio. Allegato B • Corsi di laurea: 12 • Corsi di laurea magistrale: 8 • Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni: 20 • Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni: 24 • + fattore W se il numero di iscritti supera la numerosità massima della classe
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07) D.M. 544/07 - Art. 6 - Le regole dimensionali relative agli studenti • Al fine di migliorare l’efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore (come indicato nella tabella 7 dell’Allegato B): • al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico; • al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree magistrali. D.M. 544/07 - Art. 7 - Requisiti di strutture • In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione – tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU … e delle informazioni già disponibili nella Banca dati “Rilevazione Nuclei” - predispongono apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo (…) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi. • Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (…) è subordinata all’accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08) D.M. 544/07 - Art. 2 - Requisiti di trasparenza • Per i fini di cui all’art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni (…) da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati (…), individuate con decreto direttoriale (…). • I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato agli artt. 8 (RAD – Istituzione) e 9 (Off.F – Attivazione) del presente decreto. • Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell’offerta formativa vengono effettuate anche in itineredai Nuclei di valutazione e dal CNVSU. D.D. 61/08 - Art. 1 • Secondo quanto indicato dall’art. 1 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, i requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli Atenei riguardano altresì i requisiti di trasparenza (…) • In sede di prima applicazione, (…) le Università rendono disponibilinella Off.F. pubblica le informazioni riportate nell’allegato al presente decreto (…) prima dell’avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobredi ogni anno. Inoltre, le informazioni inserite dalle Università nei siti internet d’Ateneo - secondo quanto indicato nel predetto Allegato - sono costantemente e sollecitamente aggiornate dalle stesse. • (…) i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle informazioni di cui al comma 2, anche in itinere, nonché ai fini della relazione annuale per l’attivazione dei corsi di studio (…). • Il possesso dei predetti requisiti di trasparenza (…) “viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali”.
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08) D.D. 61/08 - Allegato Le informazioni sono raggruppate in 4 tipologie: • informazioni che le Università devono inserire nella Banca dati dell’offerta formativa, ad integrazione di quelle già inserite nel RAD e nella Off.F. (A) • informazioni già inserite nelle sezioni RAD e Off.F., che saranno rese disponibili nella Off.F. pubblica (AA) • informazionida riportare nei siti internet d’Ateneo, i cui indirizzi devono essere inseriti dalle Università nella Banca dati dell’offerta formativa (B) • elaborazioni, da parte del Ministero, con riferimento, in particolare, ai dati inseriti dagli Atenei nell’Anagrafe nazionale degli studenti (C) In sintesi (documento CONVUI): • Requisiti di trasparenza = quadro informativo rivolto agli studenti e alle parti interessate • Università: responsabilità di rendere disponibili le informazioni • Strumento di comunicazione verso l’esterno = Off.F pubblica • Fonti in cui le informazioni sono reperibili o, se non lo sono già, dovranno essere rese disponibili: RAD, Off.F, Off.F. pubblica, ANS, siti di ateneo
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08) Nota MIUR prot.263 dd.6/10/08 il predetto termine del 31 ottobre, “in considerazione della complessità e della novità delle procedura” è stato prorogato al 1 dicembre 2008. Nota MIUR prot.331 dd.3/12/08 - “attuazione D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (Requisiti di trasparenza) – a.a. 2008/2009” • attesa la complessità e novità delle procedura, le Università che non hanno ancora completato l’inserimento delle predette informazioni, potranno continuare a inserire le stesse anche successivamente al termine del 1 dicembre; si prega comunque di provvedere al riguardo al più presto; • saranno necessariamente evidenziati nella Off.F. pubblica i casi nei quali tali informazioni risultano ancora mancanti o incomplete. • (…) i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle (predette) informazioni: • “in itinere”, monitorando pertanto costantemente il quadro informativo reso disponibile dai propri Atenei nella Off.F. pubblica; • “ai fini della relazione annuale per l’attivazione (scad 15/5) dei corsi di studio (…)”. In particolare, (…) i Nuclei utilizzeranno il predetto quadro informativo per la loro relazione “ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off-F, relativa all'a.a. 2009/2010”. • I corsi di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione da parte dei Nuclei dovranno essere considerati nella stessa come privi dei requisiti di trasparenza (…) e, pertanto, non potranno essere più attivati dall’Ateneo nell’a.a. 2009/2010.
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi Sintesi dei compiti del Nucleo di Valutazione con riferimento all’offerta formativa • Le attività di valutazione del Nucleo (tempistica, scelta degli indicatori, modalità di reperimento dei dati, traccia delle relazioni…) è stata condotta seguendo le linee guida concordate dai Presidenti dei Nuclei aderenti al CONVUI, coerentemente con i vincoli e le indicazioni operative derivanti dalla normativa (prevalentemente DM 544/07) e dalle note interpretative del MIUR
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi Come si è mosso l’Ateneo per i requisiti di trasparenza: • Verbale NV 30/6/08: “(…) Il Nucleo esamina il preannunciato decreto direttoriale (n.61/08) che contiene le indicazioni attuative, relative ai requisiti di trasparenza, di cui all'art. 2 del D.M. n.544/07. Il Nucleo rileva che si tratta indubbiamente di una notevole quantità di informazioni e ritiene opportuno che l'Ateneo proceda in modo uniforme alla loro pubblicazione. In particolare suggerisce all’Ufficio Studi per la Valutazione di predisporre, in collaborazione con gli altri uffici interessati, delle linee guida da inviare alle Facoltà per provvedere operativamente in merito. (…)” =>USV, Servizio offerta formativa e Coordinatore del T.T. permanente KEY-Users ESSE3 hanno analizzato il decreto ed inviato alle facoltà (agosto 2008), d’accordo con il Collaboratore del Rettore Area Studenti e Formazione, alcune linee guida suggerendo, laddove possibile di fare riferimento con opportuni link a pagine di informazioni già presenti nel sito dell'Ateneo • Riunione tecnica 5/11/08 tra Divisione ISI, USV, Coordinatore T.T. SDAF e Coordinatore T.T. permanente KEY-Users ESSE3: si è concordato che per questo anno "sperimentale", non essendoci i tempi tecnici per organizzare un contenitore unico a livello di Ateneo, la soluzione sarebbe stata di rendere disponibili le informazioni, nei modi già adottati dai vari Centri Servizi, sui siti delle Facoltà. • Verbale NV 17-18/11/08: “(…) Il Nucleo dà mandato all’ufficio di procedere, a partire dal 1 dicembre, ad una verifica della completezza delle predette informazioni sui siti indicati dalle facoltà, sulla base della quale potrà condurre la propria analisi qualitativa. (…)” =>analisi da parte dell’USV di tutti i siti delle Facoltà e/o CdS
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi (…) • S.A. 10/12/08: la Divisione ISI ha ribadito che gli strumenti per realizzare il "contenitore unico“ (individuati in U-GOV e Guida on-line) avrebbero consentito di rispondere compiutamente ed in modo uniforme ai requisiti di trasparenza "a partire dal prossimo anno". • Verbale NV 15/12/08: “(…)L’Ufficio Studi per la Valutazione ha verificato sui siti indicati dalle facoltà, a partire dal 1 dicembre, la completezza delle informazioni previste dal DD. 61/2008. Il Nucleo analizza la situazione nelle diverse facoltà e dà mandato all’ufficio di segnalare alle facoltà gli aspetti da integrare o migliorare e le best practice rilevate. Il Nucleo provvederà a verificare la situazione in itinere al fine di esprimere il previsto parere in sede di stesura della relazione sull’attivazione dei corsi per l’a.a. 2009/10. Il Nucleo ricorda che, come specificato nella nota MIUR dd. 3/12/2008, i corsi di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione saranno considerati come privi dei requisiti di trasparenza (requisito necessario all’attivazione ai sensi del DM 544/07) e, pertanto, non potranno essere attivati.(…)” =>mail dd.20/1/09 ai Presidi con il file analitico e le indicazioni del NV, chiedendo di segnalare le situazioni che nel frattempo fossero già state integrate/modificate • Da febbraio ad oggi: In seguito alle indicazioni del Nucleo, le facoltà si sono attivate per apportare le integrazioni indicate (in particolare CV dei docenti, programmi delle attività didattiche, eventuali link al sito di Ateneo), ed in alcuni casi per riscrivere l'architettura del sito. L’USV è stato in contatto con le facoltà per verificare in corso d’opera le modifiche apportate ai siti.
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi Duplice funzione dei Nuclei (documento CONVUI) • Esterna: Da un lato l’adempimento nei confronti dei Ministero, nella fase di attivazione, ai fini dell’inserimento dei Corsi di studio nell’Off.F, con una precisa scadenza annuale • Interna:Nei confronti dell’Ateneo, una funzione di supporto tecnico-metodologico rispetto allo sviluppo di un sistema organico ed efficace di informazioni rivolte allo studente e alle parti interessate; ciò dovrebbe riguardare in particolare le informazioni che l’Ateneo rende disponibili nei siti internet locali, collegati a loro volta con la banca dati dell’offerta formativa. Delicato equilibrio tra responsabilità dei NV in merito alle dichiarazioni e ai pareri inseriti nella Off.F e discrezionalità dell’azione valutativa, naturalmente nel rispetto dalla normativa di riferimento.