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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP D.Lgs. 195/2003 e Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 Modulo A Il sistema legislativo. L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94. (argomento A1). Modulo A.
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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPPD.Lgs. 195/2003 e Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006Modulo A Il sistema legislativo.L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94.(argomento A1)
Modulo A Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP, valido per tutti i macrosettori e costituisce credito permanente. Ha una durata di 28 ore. Obiettivo generale del corso è l’acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai principi della prevenzione
Modulo A Obiettivi specifici Acquisire elementi di conoscenza su: • Sistema legislativo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale • Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi • Classificazione dei rischi in relazione alla normativa • Criteri metodologici per la valutazione dei principali rischi per la salute e la sicurezza • Ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi • Modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale
Modulo A Valutazione Al termine del modulo A, obbligatorio per tutti i settori lavorativi e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso mediante un test di valutazione delle conoscenze acquisite. Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni Attestato Al termine del modulo A è rilasciato un attestato di frequenza (per il quale è necessario partecipare ad almeno il 90% del monte ore) e l’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione. Credito formativo La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
Lezione A1 Argomenti • L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori • Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento
QUADRO NORMATIVOScala gerarchica delle fonti del diritto • Costituzione (artt. 32 e 41) • Codice penale e Codice civile • Leggi ordinarie dello Stato • Decreti legislativi, Decreti Presidente della Repubblica • Decreti ministeriali • Leggi Regionali • Circolari ministeriali e regionali
Quadro normativo Norme non cogenti • Norme tecniche armonizzate europee (UNI EN – CEI EN) • Norme tecniche internazionali (ISO – IEC) • Norme tecniche nazionali (UNI – CEI) • Altre norme di buona tecnica …..
PRINCIPI COSTITUZIONALI • ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti • ART. 41 COSTITUZIONE L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana …
ART. 2087 CODICE CIVILE L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Danni da lavoro • Infortuni sul lavoro • Malattie professionali
Infortunio sul lavoro Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro
Malattia professionale Patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro
DELITTI Multa Reclusione CONTRAVVENZIONI Ammenda Arresto REATI PENALI
DELITTI • Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro • Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro • Art. 589 C.p. - Omicidio colposo • Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose
ARTICOLO 437 C.P. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro -Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
ARTICOLO 451 C.P. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.
ARTICOLO 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni….
ARTICOLO 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239…
COLPA Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
LEGISLAZIONE ANNI 50 Dopoguerra • normativa tutela igienica incompleta e frammentaria Riforma • Legge delega 51/55 • Dpr 547/55 - Prevenzione infortuni • Dpr 303/56 - Igiene del lavoro • Dpr 302/56 - Lavori pericolosi • Dpr 164/56 - Prevenzione infortuni lavori nelle costruzioni …...
D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro I. Disposizioni generali II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio III. Norme generali di protezione delle macchine IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento VI. Impianti ed apparecchi vari VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi IX. Manutenzione e riparazione X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza XI. Norme penali XII. Disposizioni transitorie e finali
D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali I. Ambienti di lavoro II. Difesa dagli agenti nocivi III. Servizi sanitari IV. Servizi igienico-assistenziali V. Nuovi impianti Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole Titolo IV- Norme penali Titolo V- Disposizioni transitorie e finali
Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Si applicano a tutte le attività, sia pubbliche che private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, fatte salve alcune specifiche attività espressamente escluse in quanto disciplinate da altre normative (es. esercizio di miniere e cave, servizi e impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di trasporti pubblici, ecc.)
Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione
Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Sono equiparati ai lavoratori subordinati anche gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere (art. 3 D.P.R. 547/55)
Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56 • Datori di lavoro • Dirigenti • Preposti • Lavoratori
Altre norme di prevenzione specifiche DPR 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni L. 186/68 Disposizione concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici L. 46/90 e DPR 447/91 Norme per la sicurezza degli impianti
D.LGS. 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore) Ne rimane oggi vigente il solo capo I: norme generali
D.LGS. 626/94 Titolo I Disposizioni generali Titolo II Luoghi di lavoro Titolo III Uso di attrezzature di lavoro Titolo IV Uso di dispositivi di protezione individuale Titolo V Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni Titolo VII bis Protezione da agenti chimici Titolo VIII Protezione da agenti biologici Titolo VIII bis Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX Sanzioni Titolo X Disposizioni transitorie e finali
PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94 • Valutazionedei rischi • Miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza • Introduzione di figure con compiti specifici • Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori
Le Misure generali di tutela previste dal D.lgs. 626/94 (art.3) • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza • eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo • sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso • riduzione dei rischi alla fonte • utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro • misure di protezione collettiva ed individuale, con priorità delle misure di protezione collettiva • limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio • rispetto dei principi ergonomici • misure igieniche • controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici con eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari • programmazione della prevenzione • informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, • misure di emergenza • regolare manutenzione
DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP E RSPP RLS INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S. MEDICO COMPETENTE ATTORI DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA Datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione: dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario senza qualifica dirigenziale nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa. Nelle istituzioni scolastiche ed educative statali datore di lavoro è il DIRIGENTE SCOLASTICO.
DIRIGENTE E’ colui che dirige le attività lavorative ed è tenuto ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro. Nella Scuola: il DSGA, in determinate circostanze l’insegnante.
PREPOSTO E’ un lavoratore dipendente che sovraintende le attività lavorative di un gruppo di lavoratori (es. capo officina, capo turno, capo cantiere, capo ufficio, ecc.), con il potere di impartire ordini e istruzioni. Principio di “effettività”. Nella scuola: insegnante, assistente tecnico, collaboratore scolastico.
OBBLIGHI DEI PREPOSTI Nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze i preposti devono in particolare: • attuare le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività; • rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; • vigilare sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali; • verificare se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti prendendo le opportune cautele; • attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
LAVORATORI Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Nella scuola: insegnante, assistente tecnico, collaboratore scolastico, assistente amministrativo, studente nei laboratori, studente in alternanza scuola-lavoro.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva L’organizzazione del Servizio è sempre obbligatoria. E’ obbligatoria l’istituzione del Servizio interno per le scuola con personale che complessivamente supera le 200 unità (dal computo sono esclusi gli allievi).
Compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
RSPP Persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis D.Lgs. 626/94
RSPP nella scuola Il Dirigente Scolastico che non si autonomina RSPP deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è può individuarlo tra le seguenti categorie (ai sensi del DM 382/98 art. 2 c.3 e della Circolare Ministeriale 119/99): 1. personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari disponibile; 2. personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari disponibile; 3. personale interno ad un’unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti; 4. Tecnico dell’Ente locale proprietario degli edifici scolastici, se disponibile; 5. Esperto esterno che opera per enti specializzati; 6. Esperto esterno libero professionista.
RSPP nella scuola Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno, con stipula di apposita convenzione, prioritariamente con gli Enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con un altro esperto esterno (DM 382/98 art.2 c.4)
SPP nella scuola Qualora il Dirigente scolastico non trovi all’interno dell’Istituto persona con capacità adeguate o disponibili a svolgere funzioni di RSPP o di ASPP può avvalersi di persone esterne alla Scuola. Resta in ogni caso a carico del Dirigente scolastico l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, in quanto l’apporto esterno di configura una integrazione del Servizio (Circolare Ministeriale n. 119/99). E’ comunque opportuno che tale organizzazione veda la presenza nella Scuola di figure di riferimento per l’RSPP esterno.
SPP nella scuola E’ opportuno che il RSPP abbia dei collaboratori tra il personale interno della scuola. A tal fine, il Dirigente Scolastico può nominare, con apposita lettera, gli ASPP. E’ opportuno nominare ASPP, una volta formati ai sensi del D.lgs. 195/03, i “referenti per la sicurezza di plesso” o i “ componenti delle commissioni sicurezza” o i “responsabili di laboratorio” o altre figure con compiti di prevenzione o con competenze utili alla gestione della sicurezza
Nomina RSPP Il dirigente scolastica nomina il RSPP con atto scritto, controfirmato per accettazione dall’incaricato. Effettuata la designazione, il Dirigente scolastico deve comunicarla agli organi di vigilanza competenti per territorio (ASL e DPL), corredando la comunicazione con: • descrizione dei compiti svolti in materia di prevenzione e protezione • periodo nel quali tali compiti sono stati svolti • curriculum professionale e formativo
MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di specifici requisiti di legge incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
RLS Persona, ovvero persone, eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Altre norme relative alla sicurezza sul lavoro Direttiva “Macchine” (D.P.R. 459/96) Direttiva “Cantieri” (D.lgs. 494/96) Pronto soccorso (D.M. 388/03) Decreto Vibrazioni (D.lgs. 187/05)