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„GRIGLIA“

„GRIGLIA“. COSTITUZIONE. CONFERIMENTI. REGIME DELLA PARTECIPAZIONE. REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE. CONTROLLO. BILANCIO. MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO. s.r.l. POI. socio. creditori. Società. PRIMA. finanziamento dei soci. 10.000 Euro. RESTITUITO.

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„GRIGLIA“

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Presentation Transcript


  1. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

  2. s.r.l. POI socio creditori Società PRIMA finanziamento dei soci 10.000 Euro RESTITUITO se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,. in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  3. s.s. „GRIGLIA“ RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE resposabilità illimitatae solidale CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO di tutti i soci che hanno agitoin nome e per conto della società degli altri soci, salvo pattodi limitazione della responsabilità portato a conoscenzadei terzi con mezzi idonei iscrizione R.I.

  4. s.n.c. RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ resposabilità illimitatae solidale di tutti i soci che hanno agitoin nome e per conto della società

  5. s.s., s.n.c. SOPPORTAZIONEDELLE PERDITE divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci) ripartizionedelle perdite secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionaleai conferimenti se solo pattuita ripartizionedegli utili nella stessa misura determinazione dellapartecipazione alle perdite

  6. s.s., s.n.c. socio d‘opera partecipazione ai guadagnie alle perdite contratto se manca: dal giudice secondo equità

  7. s.s., s.n.c. RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA Z V azione diregresso X Y SOLIDALE escutere C

  8. s.s., s.n.c. beneficio di escussione società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi società società X X X escutere escutere escutere escutere C C esercitato azione esecutiva o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale

  9. s.n.c. snc irregolare snc regolare indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi società società X X X escutere escutere escutere escutere C C esercitato azione esecutiva o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale

  10. s.s. POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI puòchiedere la liquidazione della quota C può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativisulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri benisono insufficienti a soddisfareil proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalladomanda deliberazione discioglimento della società oppure socio escluso

  11. s.n.c. POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI non può chiedere la liquidazione della quota C può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativisulla quota società no X si U deve attendere loscioglimento della società se prorogatacita C C se prorogaespressa esercitato azione esecutiva tre mesi per fareopposizione o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale opposizionesenza limiti di tempo può ottenere la dichiarazionedi fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota allamassa attiva

  12. s.s., s.n.c. receduto socio USCITOdalla società eredi del sociodefunto (che hannoaccettato l‘eredità) escluso cessione della quota responsabilità illimitata per i debitisorti fino al momento della cessazionedel rapporto sociale debito sorti successivamente scioglimento non portato… se scioglimento portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei no liberazione salvo prova che il terzo era a conoscenzadella vicenda (avrebbe dovuto (ordinaria diligenza) ex socio/eredi liberati

  13. s.s., s.n.c. quota socio ENTRANTE B A risponde illimitatamenteanche per i debiti socialisorti in precedenza escutere C

  14. s.s., s.n.c. PARTECIPAZIONEAGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATIDA BILANCIO (RENDICONTO) ripartizionedegli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionaleai conferimenti

  15. s.s., s.n.c. RIPARTIZIONE degli utilisecondo pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) divieto di distribuzione di utili non realmenteconseguiti patto nullo restituzione senon in buona fede

  16. CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (esempio) Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale " Danini & C. Società in accomandita semplice di Roberto DaniniArt. 2 - La Società ha per oggetto l’importazione e l’esportazione di articoli informatici. Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n. 12.Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario gerente, i Signori Ugo Bardo e Carla Bianchi sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di capitale sociale.

  17. Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000 e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:- Signor Roberto Danini Euro 3.000;- Signor Ugo Bardo Euro 2.000; Signora Carla Bianchi Euro 5.000.Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2008.Alla scadenza del termine la Società si intenderà tacitamente prorogata, per un due anni, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella della eventuale proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata.

  18. Art. 7 - L'amministratore ordinaria e straordinaria della Società spettano al socio accomandatario Sig. Roberto Danini il quale è investito della firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno comunicati entro il successivo mese di aprile ai soci accomandanti.

  19. Art. 10 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di partecipazione. Le eventuali perdite verranno supportate in proporzione al capitale, ferma restando la responsabilità dei soci accomandatanti alla sola quota della loro partecipazione nel capitale della Società. Art. 11 - Per quanto qui non previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in merito.

  20. RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ s.a.s. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE soci accomandatari REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE ILLIMITATA CONTROLLO SOLIDALE BILANCIO soci accomandanti MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO LIMITATA AL CONFERIMENTO SCIOGLIMENTO tranne immistione nellaamministrazione inserimento nomenella ragione sociale

  21. RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ s.p.a., s.r.l. LIMITATA A(socio) B (società) C C AUTONOMIAPATRIMONIALEPERFETTA

  22. s.p.a. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni però l‘emissione dei titolipuò anche mancare salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione qualità di socio attestatadall‘iscrizione nel librodei soci

  23. s.p.a. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. es. azioni dal valore nominale di 1 euro conferimento 10.000 n. azioni non proporzionaleal capitale sottoscritto 8.000 azioni

  24. s.p.a. Azione uguale valore=uguale diritti uguaglianza all‘internodella categoria però DIVERSE CATEGORIEDI AZIONI diritti patrimoniali diritti amministrativi diverse ESIGENZE degli investitori la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

  25. s.p.a. diritti amministrativi no azioni con votoplurimo ogni azione diritto di voto • lo statuto può prevedere la creazione di azioni • senza diritto di voto, • con diritto di voto limitato a particolari argomenti, • con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale

  26. s.p.a. diritti patrimoniali utili e liquidazione quota a seguito scioglimentodella società Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili nettie del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

  27. s.p.a. AZIONI PRIVILEGIATE AZIONI DI RISPARMIO CATEGORIE SPECIALIDI AZIONI AZIONI CORRELATE AZIONI DI GODIMENTO AZIONI A FAVORE DEIPRESTATORI DI LAVORO

  28. AZIONI DI RISPARMIO s.p.a. la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; anche al portatore nominative: se non interamenteliberate; se ad amministratori, ecc. emesse da società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea prive del diritto di voto, dotatedi particolari privilegi di natura patrimoniale. nessun privilegio patrimoniale minimo diritto di opzione in caso di aumento di capitale, siasu azioni di risparmio che su azioni ordinarie (in mancanzao per la differenza)

  29. s.p.a. AZIONI PRIVILEGIATE diritto di preferenza nella distribuzionedegli utili e/o nel rimborso del capitaleallo scioglimento della società Si possono…creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. es., postergazione nella partecipazione alle perdite

  30. s.p.a. AZIONI DI GODIMENTO RIDUZIONE VOLONTARIADEL CAPITALE AZIONI RIMBORSATE 2353.Azioni di godimento. [2353] (*) — Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

  31. s.p.a. AZIONI CORRELATE la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

  32. s.p.a. AZIONI A FAVORE DEIPRESTATORI DI LAVORO Se lo statuto lo prevede l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro

  33. s.p.a. AZIONI PRIVILEGIATE AZIONI DI RISPARMIO CATEGORIE SPECIALIDI AZIONI AZIONI CORRELATE AZIONI DI GODIMENTO AZIONI A FAVORE DEIPRESTATORI DI LAVORO ASSEMBLEE SPECIALI DEVONO APPROVARE deliberazioni dell’assemblea ordinariache pregiudicano i diritti di una di esse,

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