360 likes | 752 Views
Storia del Diritto Commerciale. Diritto Commerciale X Diritto Civile (di carattere tipicamente nazionale) Specialità e vocazione universale - transnazionale del Diritto Commerciale
E N D
Storia del Diritto Commerciale • Diritto Commerciale X Diritto Civile (di carattere tipicamente nazionale) • Specialità e vocazione universale - transnazionale del Diritto Commerciale • Mercante Veneziano X La società attuale = Ci sono delle conseguenze concrete per l’economia mondiale? Dal punto di vista tecnologico, politico e economico? • L’economia primitiva X il Mercante • Lex mercatoria: corpo organico di diritto speciale che regola l’attività dei mercanti e risponde non all’interesse particolare del singolo, ma a quello generale della classe: sono regole finalizzate a conferire maggiore sicurezza e rapidità degli scambi. Da questo panorama nascono gli istituti: la partita doppia; le scritture contabili; le società personali; il fallimento; le assicurazioni, principi come “il possesso vale titolo”, ecc.
Il Diritto Commerciale e l’affermare dei grandi Stati Nazionali con la creazione di speciali tribunali di commercio; • Le scoperte geografiche e il rafforzamento dell’alleanza fra commercianti e sovrano; La creazione delle compagnie delle Indie; • La Costituzione e l’Unione Europea: previsioni normative, moneta unica, ecc.; • Privatizzazione di gran parte delle aziende prima sottoposte a monopolio statale (aziende di telecomunicazione); • Prospettive:Universalità e specialità continuano a segnare l’attività economica; • Scenari sociali in mutamento: necessità di preservare diritti della persona: riservatezza, salute, ambiente; • Concorrenza fra ordinamenti: quale Stato il Diritto più appetibile per stabilire la mia azienda? • Rapporto consumatori X imprese • Stretto legame fra Diritto Commerciale e la tecnologia
Quando si parla di società? • Elementi essenziali: <<con il contratto di società due o più persone (contratto plurilaterale e aperto, cioè suscettibile di tollerare variazioni nel numero dei partecipanti) con comunione di scopo) conferiscono beni o servizi (quest’obbligo varia a seconda del tipo di società. Es. società per capitale è condizione il conferimento di capitale) per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili>> .
Tipi di società: A) Società di persone: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice • Società di persone: I soci assumono una particolare rilevanza: sono amministratori e rappresentanti della società + rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per i debiti della società; • Necessità di una particolare fiducia tra i soci; • B) Società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata. • Qui sono associati più che persone, sacchi di denaro. La persona del socio è irrilevante perché lui non ha responsabilità per le obbligazioni e non ha poteri gestori.
La società semplice • È la forma più elementare di società; • Ha per oggetto: un’attività economica lucrativa non commerciale, quindi la sua attività non può rientrare: • industriale diretta alla produzione di beni o servizi • intermediaria nella circolazione dei beni • di trasporto per terra, aria, acqua • bancaria o assicurativa • ausiliaria delle attività precedenti • Caratteristiche • Delle obbligazioni sociali rispondono: la società con il suo patrimonio e sussidiariamente i singoli soci personalmente, solidalmente e in misura illimitata. Ciò comporta che il creditore sociale, per realizzare il proprio credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito. In caso di ingresso di un nuovo socio, questi risponde anche delle obbligazioni sociali pre-esistenti.La caratteristica di questo tipo di società è la semplicità gestionale derivante, tra l'altro, anche dalla grande rilevanza che viene data alla volontà dei soci nello scegliere, al momento della redazione o della modifica dell'atto costitutivo, i criteri di svolgimento dell'attività sociale che meglio si adattano alle specifiche esigenze della società. L'atto costitutivo può essere modificato con il consenso unanime dei soci, salvo diversa pattuizione.I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel contratto sociale o, in mancanza di precisazioni in questo senso, essi sono tenuti a conferire in parti uguali i beni occorrenti per raggiungere lo scopo sociale.
Società semplici • Quali sono i vantaggi? • Vantaggio comune a tutte le forme societarie è dato dalla possibilità di partecipare all’esercizio di un’attività economica ripartendosi i costi d’impresa ed i conseguenti impegni. • E com’è la responsabilità? La responsabilità dei soci per i debiti sociali è: • illimitata: i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.); • solidale: ad ogni socio può essere richiesto il pagamento dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione; una volta che un socio ha pagato, può proporre un’azione di regresso contro gli altri soci (richiede quindi un rimborso per quanto versato al creditore). I soci possono derogare al principio della responsabilità illimitata e solidale con uno specifico accordo che preveda invece la responsabilità limitata, in questo caso essi rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della quota di partecipazione (non riguarda i soci amministratori). Al contrario, la società non risponde dei debiti personali del socio, quindi il creditore personale del socio stesso non può aggredire il patrimonio sociale per soddisfare il suo credito.
Contratto di società • Tipico; • Plurilaterale; • Consensuale; • Di durata; • Formale nella maggior parte dei casi. Eccezione: Società semplice che può essere costituita anche verbalmente.
Società semplice • Qual’è il contenuto di questo tipo di contratto? • Le parti determinano l’attività economica che intendono svolgere; definiscono i conferimenti di ciascuno*; i poteri degli amministratori; la partecipazione agli utili e alle perdite; ecc.
I conferimenti: sono le prestazioni che le parti interessate si obbligano a versare. • <<Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale>> • A cosa servono? A) a produrre l’acquisto della qualità di socio e lo svolgimento dell’attività economica; B) a garantire i terzi con cui la società entra in contatto, circa la sua solvibilità. • Di che tipo sono? Possono essere in denaro, in natura, in crediti es.credito derivante dalla vendita di un bene; o in servizi es. nelle società tra coltivatori diretti. • I soci possono usarli per scopi personali? No. I conferimenti formano un fondo comune destinato al perseguimento dell’oggetto sociale.
B) Verso i creditori particolari del socio * Divieto di compensazione - La società deve godere di autonomia patrimoniale; Il patrimonio della società e quello del socio sono cose diverse!
Ripartizione degli utili e delle perdite: Qual’è lo scopo finale di ogni società lucrativa? È la realizzazione dell’utile e la sua ripartizione • Il socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. • La ripartizione di regole avviene in modo proporzionale ai conferimenti di ciascun socio; • Divieto di patto leonino: è nullo il patto che esclude uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite
Fase di liquidazione: consiste nel pagamento di tutti i debiti sociali, nella riscossione di eventuali crediti e nel riparto dell’attivo residuo tra i soci
Società in nome collettivo (s.n.c):è considerata il tipo generico di società commerciale; cioè quando 2 o + persone esercitano in comune un’attività commerciale allo scopo di dividere gli utili • Carattere fondamentale: la responsabilità illimitata e solidale. Qui non viene ammesso nessun patto di limitazione della responsabilità dei soci che abbia valore nei confronti dei terzi. • Ai fini della costituzione della società bisogna stipulare un contratto sociale che prende il nome di atto costitutivo. Che cosa contiene? • La generalità dei soci; • La ragione sociale: nome sotto il quale la società agisce. Es. MCDONALD'S è il nome fantasia; la sua ragione sociale è: MCDONALD’S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. • Quali soci avranno la rappresentanza della società; • La sede principale e le sedi secondarie; • L’oggetto sociale: l’attività economica che le parti intendono svolgere;
i conferimenti; • le prestazioni a cui sono tenuti i soci d’opera; • la durata della società • L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese. • Che valore ha questa iscrizione? • Valore di pubblicità cioè, l’atto iscritto è opponibile ai terzi che non possono provare di non essere stati a conoscenza dell’esistenza della società.
Società in nome collettivo irregolare: quando l’atto costitutivo non è registrato nel registro delle imprese. Ci sono delle conseguenze? Sí. • Per i creditori sociali: i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle disposizioni sulla società semplice, cioè i creditori sociali possono indifferentemente aggredire il patrimonio sociale o il patrimonio particolare di un socio salvo il diritto di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale; • Il patto di limitazione di responsabilità di uno o più soci non è opponibile ai terzi
Il capitale sociale VS Il patrimonio sociale • Capitale sociale: valore in denaro dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci come risulta dall’atto costitutivo; quindi il capitale sociale se definisce al momento della costituzione della società; • Il patrimonio sociale: è il complesso delle attività (beni immobili, crediti) che fanno capo alla società in un certo momento. Questa è un’entità dinamica soggetta a variazione nel tempo. • Codice civile: la distribuzione degli utili non può farsi luogo al riparto di somme se non per utili effettivamente conseguiti, se questa norma viene violata i soci hanno l’obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse; • Qualsiasi modifica del capitale sociale dovrà essere seguita dall’iscrizione nel registro delle imprese, affinché i terzi ne abbiano conoscenza. La delibera di riduzione sarà operativa solo dopo 3 mesi dalla sua iscrizione, il tempo concesso ai soci di opporsi alla riduzione.
Scioglimento ed estinzione della società • Stesse cause di scioglimento della società semplice + • Per provvedimento dell’autorità governativa nei casi previsti dalla legge: provvedimento di liquidazione coattiva amministrativa; • Per la dichiarazione di fallimento
La società in accomandita semplice (s.a.s) • Caratteristica principale: formata da 2 gruppi di soci, gli accomandanti e gli accomandatari; • Soci accomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono solo della loro quota di conferimento, hanno cioè responsabilità limitata. • È QUINDI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ MISTA (ha in parte le caratteristiche di una s.n.c in parte le caratteristiche di una società di capitale in cui i soci sono a responsabilità limitata
Gli accomandanti • Sono gli imprenditori della società; • Mettono a rischio la quota conferita + il loro patrimonio personale • L’organizzazione e l’amministrazione della società ricadono completamente su di loro; • Se la società fallisce, falliscono anche i soci
Gli accomandanti • Sono finanziatori; • Non agiscono per la società, ma contribuiscono con il denaro, lavoro o beni al raggiungimento dell’oggetto sociale; • PER QUALE TIPO DI ATTIVITÀ SI COSTITUISCONO? • Sono maggiormente utilizzate per attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni; • NON possono ricorrere al mercato finanziario, quindi, non possono vendere azioni della propria società.
Costituzione e disciplina della società • La costituzione avviene mediante redazione di un atto costitutivo: stesso contenuto delle s.n.c. + devono essere esplicitamente indicati i soci accomandatari e i soci accomandanti; • Nella ragione sociale devono indicare il nome di almeno un socio accomandatario. Perché? A tutela dei creditori.
Trasferimento della quota dei soci • Trasferimento della quota dei soci accomandatariè sempre necessaria l’approvazione degli altri soci + modifica dell’atto costitutivo; • In caso di morte, la quota va liquidata, a meno che i soci non consentano agli eredi di entrare a far parte della società; • La quota dei soci accomandanti può essere trasferita senza modifica dell’atto costitutivo e con il semplice consenso della maggioranza dei soci ( qui operano come soci di una s.p.a. nella quale possono trasferire liberamente la loro quota di partecipazione
Scioglimento del rapporto sociale • La s.a.s. si scioglie per le cause di scioglimento della s.s. e della s.n.c. + quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, qui entro 6 mesi bisogno ricostituire il gruppo mancante; • Se non si ricostituiscono la società si scioglie, a meno che i soci rimasti non preferiscono trasformarla in società di altro tipo. Es. se sono rimasti solo accomandatari possono trasformasi in s. n. c.