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LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO

LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO. Dal diritto di Stato allo stato di diritto. La Rivoluzione americana e la dichiarazione d’indipendenza. 1775-1783. Prologo della dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776.

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LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO

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Presentation Transcript


  1. LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO Dal diritto di Stato allo stato di diritto

  2. La Rivoluzione americana e la dichiarazione d’indipendenza 1775-1783

  3. Prologo della dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776 • Quando, nel corso degli umani eventi, diventa necessario per un popolo rescindere tutti i legami politici che l’hanno legato ad un altro e assumere quella posizione separata e di uguaglianza con tutti gli altri potenti della terra alla quale, per le leggi di natura, è destinato, tale popolo è tenuto - per il rispetto dovuto alle opinioni del genere umano - a dichiarare le cause che l’hanno costretto alla separazione

  4. Principi fondamentali della dichiarazione d’indipendenza americana 4 luglio 1776 • Gli uomini sono stati creati uguali • Gli uomini sono stati dotati dal Creatore di diritti inalienabili, tra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità • I Governi sono istituiti per garantire il raggiungimento di questi fini • I Governi derivano il loro potere dal consenso dei governati • Qualsiasi forma di governo che non garantisce il perseguimento di questi scopi, i popoli hanno il diritto di modificarla,o abolirla e istituire un nuovo Governo che sia fondato su quei principi e che sia dotato di un’organizzazione che possa il più verosimilmente possibile rendere effettive la sicurezza e la felicità

  5. USA dalla pace con l’Inghilterra alla Costituzione 3 settembre 1783 • trattato di Pace tra re d’Inghilterra e re di Francia • trattato di Pace tra re d’Inghilterra e re di Spagna • trattato di pace e di amicizia tra il re d’Inghilterra e gli Stati Uniti: L’Inghilterra riconosce l’indipendenza delle ex colonie americane e la sovranità della nazione confederata in 13 stati • Costituzione degli U.S.A completata il 17 settembre 1787, entra in vigore nel 1788, • We the People of the United States

  6. We the People of the United States in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain to establish this constitution for the United States

  7. J. Adams to the President of Congress. Braintree, August 4, 1779. At the close of the service on which Congress have done me the honor to send me it may not be amiss to submit a few reflections to their consideration on the general state of affairs in Europe as far as they relate to the interests of the United States. As the time approaches when our relations with the most considerable states in Europe will multiply and assume a greater stability, they deserve the attention of Americans in general, but especially of those composing their supreme council. USA vs. EUROPA

  8. USA vs. EUROPA - Francia • France deserves the first place among those powers with which our connections will be the most intimate, and it is with pleasure I am able to assure Congress that from the observations I have made during my residence in that kingdom I have the strongest reasons to believe that their august ally, his ministers and nation, are possessed of the fullest persuasion of the justice of our cause, of the great importance of our independence to their interests, and the firmest resolution to preserve the faith of treaties inviolate, and to cultivate our friendship with sincerity and zeal.

  9. USA vs. EUROPA - Francia • This is of the more consequence to us, as this power enjoys in Europe at this hour an influence which it has not before experienced for many years.

  10. USA vs. EUROPA - Italia • Italy, a country which declines every day from its ancient prosperity, offers few objects for our speculations.

  11. USA vs. EUROPA - Italia • The privileges of the port of Leghorn, nevertheless, may render it useful to our ships when our independence shall be acknowledged by Great Britain, if, as we once flattered ourselves, the court of Vienna might receive an American minister. We were equally in error respecting the court of the Grand Duchy of Tuscany, where an Austrian prince reigns, who receives all his directions from Vienna in such a manner that he will probably never receive any person in a public character until the chief of his house has set him the example.

  12. USA vs. EUROPA - Italia • The King of the twoSicilies is in the same dependence on the court of Madrid, and we may depend upon it he will conform himself to all it shall suggest to him. This prince has already ordered the ports of his dominions to be opened to American vessels, public and private, and has ordered his ambassador at Paris to apply to your commissioners for a description of the American flag, that our vessels might be known, and receive no molestation upon their appearance in his harbors.

  13. USA vs. EUROPA - Italia • The court of Rome, attached to ancient customs, would be one of the last to acknowledge our independence if we were to solicit for it, but Congress will probably never send a minister to his Holiness, who can do them no service, upon condition of receiving a catholic legate or nuncio in return or in other words an ecclesiastical tyrant, which it is to be hoped the United States will be too wise ever to admit into their territories.

  14. USA vs. EUROPA - Italia • The states of the King of Sardinia are poor, and their commerce is very small. The little port of Villa Franca will probably see few American vessels, nor will there be any close relations, either commercial or political, between this prince and us. • The Republic of Genoa is scarcely known at this day in Europe but by those powers who borrow money. It is possible that some small sums might be obtained there, if Congress would fall upon means of insuring a punctual payment of interest in Europe.

  15. USA vs. EUROPA - Italia • Venice, heretofore so powerful, is reduced to a very inconsiderable commerce, and is in an entire state of decay. • Switzerland is another lender of money, but neither her position nor her commerce can occasion any near relation with us. • Whether there is any thing in these remarks worth the trouble of reading I shall submit to the wisdom of Congress; and subscribe myself with the highest consideration, your most obedient and humble servant, John Adams.

  16. La Rivoluzione francese Il diritto intermedio

  17. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

  18. Successione organi di governo • Assemblea Costituente (giugno 1789) • Assemblea Legislativa (1 ottobre 1791) • Convenzione Nazionale (21 settembre 1792) • Direttorio (26 ottobre 1795) • Consolato (9 novembre 1799)

  19. Decreto dell’assemblea costituente francese del maggio 1790 • L’umanità forma un’unica comunità • In questa grande società generale i popoli e gli Stati considerati come individui godono degli stessi diritti naturali e sono soggetti alle stesse regole di giustizia alle quali sono soggetti gli individui nelle società parziali e secondarie

  20. I primi provvedimenti rivoluzionari:i beni • Abolizione del regime feudale (Decreti tra 5 e 11 agosto 1789) • Abolizione manomorta ecclesiastica (2 novembre 1789) • Parziale eliminazione delle proprietà collettive (10-11 giugno 1793)

  21. Principali provvedimenti rivoluzionari:le nuove istituzioni • Decreto sull’organizzazione della giustizia (16-24 agosto 1790) • Tribunale di cassazione • Giuria Penale • Oralità del processo • Libero convincimento del giudice • Diritto di difesa • Decreto istitutivo degli uffici di stato civile (20 settembre 1792)

  22. Principali provvedimenti rivoluzionariil diritto delle persone • Abolizione della facoltà di testare (Decreto 7-11 marzo 1792) • Istituzione del divorzio (Decreto 20 settembre 1792) • Diritto di successione dei figli naturali (Decreto 4 giugno 1793)

  23. Illuminismo e ideologie della codificazione Il diritto penale è ovunque la sfera in cui si aspirò a realizzare il più alto livello di certezza giuridica e la più profonda rottura sostanziale con l’ancien régime

  24. Principali provvedimenti rivoluzionari:il diritto penale • Codice penale (25 settembre-6 ottobre 1791) • Codice di procedura penale (24 ottobre 1795)

  25. Codice penale del 1791: premesse • Libertà e sicurezza individuale in opposizione al sistema “arbitrario” dell’ancien régime” • Dichiarazione dei diritti del 1789: • le legge non può impedire se non le azioni che rechino danno alla società; • tutto ciò che non è impedito dalla legge non può essere impedito • La legge non deve stabilire che pene strettamente e evidentemente necessarie e nessuno può essere punitose non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata

  26. Codice penale del 1791: Progetto di Michel Lepeletier de Saint Fargeot • Funzione rieducativa della pena • Laicità della pena e depenalizzazione di eresia, lesa maestà divina, magia, sortilegio… • Legalità • Uguaglianza della pena e del soggetto di diritto penale • Proporzionalità • Temporaneità • Decremento progressivo • Sistema delle pene fisse: la giuria giudica della verità del fatto; il tribunale applica la legge, ogni arbitrio è escluso

  27. Codice di procedura penale del 25 ottobre 1795 (codice Merlin) • Azione pubblica e iniziativa del pubblico ministero • Segretezza della fase istruttoria • Pubblicità del dibattimento • Giuria • Valore probatorio dei verbali istruttori del processo • Sanzionabilità del teste contraddittorio

  28. Illuminismo e ideologie della codificazione • Il diritto penale è ovunque la sfera in cui si aspirò a realizzare il più alto livello di certezza giuridica e la più profonda rottura sostanziale con l’ancien régime

  29. Le Carte costituzionali • Costituzione 5 settembre 1791 • Costituzione 24 giugno 1793 • Costituzione 22 agosto 1795 • Costituzione 1799

  30. Assemblea Costituente 5 luglio 1789 “Le leggi civili saranno rivedute e riformate dai legislatori, e sarà fatto un codice generale di leggi semplici, chiare e adatte alla Costituzione”

  31. Costituzione 3 settembre 1791 “Sarà fatto un Codice di leggi civili comune a tutto il regno”

  32. Costituzione 24 giugno 1793 “Il codice di leggi civili e criminale è uniforme per tutta la Repubblica”

  33. I progetti di codice civile (1793-1799) • I Progetto Cambacérès (9 agosto 1793) • II Progetto Cambacérès (9 settembre 1794) • III Progetto Cambacérès (12 giugno 1796) • Progetto Jacqueminot (21 dicembre 1799) • Progetto Target (fine 1798-inizio 1799)

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