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GESTIONE SEPARATA Tutela della maternità. Art.59 comma 16 L.449/1997 estensione della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse derivanti dal contributo dello 0.5% Decreto 27 maggio 1998 criteri --- dal 1 gennaio 1998
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GESTIONE SEPARATATutela della maternità • Art.59 comma 16 L.449/1997 • estensione della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse derivanti dal contributo dello 0.5% • Decreto 27 maggio 1998 • criteri --- dal 1 gennaio 1998 • Art. 64 D.lgs 151/2001 (Art. 80 comma 12 L.388/2000) • interpreta: latutela della maternità e degliassegni al nucleo familiare avviene con le forme e le modalità previste per il lavoro dipendente • Decreto 4 aprile 2002 • criteri --- dal 1 gennaio 1998 Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità • Legge n. 296/2006 Art.1 comma 791 • Gravidanza a rischio e lavori insalubri • Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 del Dlgs 151 del 26 marzo 2001. • Un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’estensione della tutela nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. da determinare con il medesimo decreto Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità • DM 12 luglio 2007 • Estensione del divieto di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità • ai committenti delle lavoratrici a progetto • e categorie assimilate • agli associanti in partecipazione. Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità • DM 12 luglio 2007 • Alle lavoratrici a progettoed alleassociate in partecipazione, spetta l’indennità di maternità anche nel caso di complicanze della gestazione e per lavori faticosi, pericolosi o insalubri. • Alle libere professioniste è riconosciuto l‘anticipo del congedo di maternità solo per il periodo di gravidanza a rischio. Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità • DM 12 luglio 2007 • Condizione essenziale per la corresponsione dell’indennità di maternità (oltre al requisito contributivo) è la sospensione dell’attività lavorativa. • L’estensione della tutela, è finanziata con un incremento dello 0,22% dell'aliquota contributiva, attualmente prevista in misura pari allo 0,50%, a carico di tutti gli iscritti alla Gestione separata. • L’aliquota maggiorata è dovuta sui compensi corrisposti a partire dal 7 novembre 2007 Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità - D.M. 4 aprile 2002 • Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata tenute al versamento dello 0,72% • Indennità di maternità • eventoper i due mesi prima della data presunta ed i tre • mesi successivi al parto (salvo parto prematuro) • obbligo di astensione : SI • Indennità di paternità • eventoper i tre mesi successivi al parto • (o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre) • Nel caso di morte, grave infermità della madre, • abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre • Assegno di abortoNon previsto Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità - D.M. 4 aprile 2002 • Lavoratrici escluse: • Pensionate • Iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie • Requisito contributivo • 3 mesidi contribuzione (0,72%) • neidodici mesi precedenti i due anteriori alla • data del parto Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità - D.M. 4 aprile 2002 • Requisito contributivo anno 2008 • l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al: • 24,72%. • applicando l’aliquota sul minimale di reddito della gestione previdenziale dei commercianti (che per l’anno 2008 è pari a euro 13.819,00), si ottiene il contributo mensile utile ai fini dell’ accertamento del requisito: • euro 284,67 Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
LAVORATORI PARASUBORDINATIAccredito dei contributi • Reddito imponibile < minimo stabilito • il numero dei mesi accreditabili verrà contratto • Reddito imponibile = minimo stabilito • vengono accreditati tutti i ctb mensili relativi all’anno solare cui si riferisce il versamento (criterio di cassa)* • * Il reddito imponibile va considerato con riferimento all’anno nel quale viene conseguito, anche se si riferisce ad attività svolta nel corso di altro anno solare Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
LAVORATORI PARASUBORDINATIAccredito dei contributi • Contributi > al limite minimo* • viene accreditato l’intero anno solarein cui viene percepito il compenso (criterio di cassa) • anche se la prestazione è stata svolta per un periodo inferiore all’anno • (*) minimale di reddito stabilito per la gestione previdenziale dei commercianti che è pari, per l’anno 2008, a euro 13.819,00. Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità - D.M. 4 aprile 2002 • Indennità di maternità adozione o affidamento: • eventoper itre mesi successivi all’ingresso del bambino • in famiglia • età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento • inferiore a: 6 anni o 18 anni (in caso di adozione o • affidamento preadottivo internazionale) • Indennità di paternità adozione o affidamento: • In alternativaalla madre che non ne faccia richiesta Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità - D.M. 4 aprile 2002 • MISURA dell’indennità giornaliera di maternità o paternità • Indennità giornaliera: 1/365 dell’80% del reddito utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile • Reddito per liberi professionisti denunciato ai fini irpef • Reddito per Co.co.pro dichiarato dal committente e risultante dai versamenti contributivi Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008
GESTIONE SEPARATATutela della maternità • Legge n. 296/2006 Art.1 comma 788 • Congedo parentale • lavoratori a progetto e categorie assimilate • Istituzione (per i genitori di bimbi nati dal 2007 in poi) dell’indennità per congedo parentale, per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. • L’indennità spetta anche nei casi di adozione o affidamento • importo: 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Inas Cisl - Area Politiche sociali 2008