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Unità di rilevazione e obbligo di risposta

Unità di rilevazione e obbligo di risposta.

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Unità di rilevazione e obbligo di risposta

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Presentation Transcript


  1. Unità di rilevazione e obbligo di risposta Dall’art. 7 del decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione tenute all’obbligo di risposta in sede di progettazione dell’indagine e di una corretta compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni le unità di rilevazione soggette all’obbligo di risposta sono lefamiglie leconvivenzelepersone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti(Par. 5 PGC)

  2. Soggetti all’obbligo di risposta Le unità di rilevazione soggette all’obbligo di risposta devono fornire tutti i dati che vengono loro richiesti in modo completo e veritiero (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989), fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Le famiglie, le convivenze e le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti sono obbligate a fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione I soggetti obbligatia fornire i datisono(Par. 5 PGC) - l’intestatario del foglio di famiglia(Foglio di Famiglia) - la persona che dirige la convivenza(Foglio di Convivenza)

  3. Limiti all’obbligo di risposta Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati “sensibili” e “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Nell’ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni I dati sensibili sono quelli rilevati attraverso i quesiti da 8.1 a 8.4 della Sez. II “Difficoltà nelle attività della vita quotidiana” del Foglio di famiglia in versione completa (Mod. Istat CP.1) Non sono trattati dati giudiziari

  4. Informativa ai rispondenti La versione completa del Foglio di famiglia (Mod. Istat CP.1), alla sezione II presenta quesiti inerenti dati sensibili. Il rilevatore, o altro operatore della rete di rilevazione, laddove il rispondente richieda ausilio alla compilazione, è tenuto a far presente lafacoltatività della risposta in relazione ai quesiti indicati come sensibili (quesiti da 8.1 a 8.4), ai sensi degli artt. 20 e 22 del dlgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  5. APPLICABILITA’ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A NON RISPONDENTI PER RIFIUTO L’applicazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione dell’obbligo di risposta è disciplinata dagli articoli 7 e 11 del d.lgs n. 322/89 Secondo il testo originario dell’art. 7 (modificato dall’art.3, comma 74 della LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 – finanziaria 2008), in presenza dell’obbligo di risposta, erano soggetti a sanzione tutti i mancati conferimenti di dati. In base al testo attualmente vigente la situazione è profondamente cambiata

  6. Riferimenti normativi La LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 ha fatto venir meno l’automatismo previsto dal legislatore del 1989. Ai sensi del testo vigente solo per particolari rilevazioni, comprese nel Programma statistico nazionale e contenute in un apposito elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11 del d.lgs n. 322/89.

  7. Elenco indagini con obbligo di risposta sanzionabile Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e rientra tra le rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati o la fornitura scientemente errata o incompleta configura violazione sanzionabile dell’obbligo di risposta.

  8. Accertamento della violazione Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni l'accertamento della violazione viene effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento conformemente alle istruzioni che l’ISTAT impartirà agli organi di censimento con specifica circolare

  9. Accertamento della violazione – disciplina generale Ai sensi dell’art.11 comma 2 del dlg.n.322/1989 l’accertamento delle violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie, è effettuato dagli Uffici di Statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione.

  10. Fasi della procedura - Redazione e invio dell’atto di diffida : il Responsabile dell’UCC sulla base di una relazione del rilevatore, che documenta i tentativi esperiti per ottenere la risposta, invia al rispondente una diffida ad adempiere intimando la compilazione entro e non oltre il termine indicato con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarà avviata la procedura per l’irrogazione della sanzione - Redazione e invio del verbale di omessa compilazione decorso il termine indicato nell’atto di diffida il responsabiledell’UCC redige un verbale di omessa compilazione del questionario e lo trasmette all’Istat insieme alla documentazione necessaria per la redazione del verbale di contestazione (ex art. 14 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689)

  11. Irrogazione della sanzione applicazione : Verbale di contestazione: Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui è stata accertata la violazione, l’Istat notifica al trasgressore la contestazione dell’infrazione secondo il procedimento di cui alla LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689 indicando l’ammontare della sanzione e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta Ordinanza-ingiunzione: Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta l’Istat redige un rapporto in ordine alla violazione e lo trasmette al Prefetto ai fini dell’emanazione dell’ordinanza - d’ingiunzione.

  12. Importo della sanzione A seguito della conversione in euro (art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), gli importi delle sanzioni sono stabiliti: - nella misura minima € 206,00 e massima di € 2065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche; • nella misura minima di € 516,00 e massima di € 5164,00 per le violazioni commesse da enti e società. ********************************************** Per la segnalazione di eventuali disservizi si segnalano i nominativi dei dipendenti, di seguito indicati, che potranno essere contattati ai nn° telefonici: 081/2360304 – 303. • Responsabile dell’ UCC - Sig. D’Allocco Raffaele; • Responsabile dei Procedimenti dell’ UCC - Sig. Marino Antonio Salvatore -

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