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CURATORE. E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
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CURATORE • E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f. • E’ l’organo al quale il legislatore (art.31 1°co) affida l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie TUTTE le operazioni della procedura sotto la VIGILANZA non più la direzione del GD e del Comitato Creditori nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite • Tale potere quindi deriva direttamente dalla legge • Il curatore non è quindi un sostituto del fallito o dei creditori ma AUSILIARIO DEL GIUDICE CON FUNZIONE PUBBLICA
PER QUANTO ATTIENE LE SUE FUNZIONI E’ PUBBLICO UFFICIALE (NON UFF.DI POLIZIA GIUDIZIARIA)
ASSUME LA POSIZIONE DI TERZO • Nelle attività relative alla costituzione delpatrimonio assoggettato al vincolofallimentare, per esempio le iniziative dirette a far rientrare nel patrimonio alcuni beni che non ne facevano parte o quando esercita una azione revocatoria art 64 ss,o ancora azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita art 2394 bis cc
ASSUME LA POSIZIONE DEL FALLITO • Nelle attività di custodia di amministrazione e liquidazione del patrimonio fall.re (riscuote i debiti,subentra nei contratti pendenti)
Dal fatto che esercita funzioni proprie derivano alcune conseguenze • Se non esegue le operazioni della procedura il G.Delegato NON può sostituirsi a lui • All’esercizio di quelle funzioni corrispondono responsabilità personali:il curatore deve adempiere al proprio ufficio con la diligenza qualificata dalla natura professionale dell’attività dallo stesso svolta art.38 lf • Le sue funzioni sono intrasmissibili
Novità 2008 E’ stato soppresso il comma 2°dell'art. 28 l,fall., che imponeva al Tribunale di indicare nel provvedimento di nomina le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Ma, quanto alla nomina, ben più rilevante è la modifica dell’art 37 bis l.:la sostituzione può essere chiesta, dai creditori «presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi», solo al termine dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso
Novità 2008 correttivo • Resta affidato al giudice delegato, al quale spetta, tuttavia, il potere di revoca degli incarichi conferiti dal curatore fallimentare e quello di liquidarne i compensi (art. 25, comma 1°, nn. 4 e 61. fall.), nonché, in alcuni casi, il potere di nomina di taluni incaricati, come nel caso degli arbitri (art. 25, comma 1°, n. 7 l, fall.) o dell'apposizione deisigilli (art. 84, comma 3° 1. fall.) o, secondo la prassi di qualche tribunale, degli stessi professionisti chiamati a difendere iI curatore fallimentare in giudizio.
Quale gestore di un patrimonio altrui • Sia pure Pubblico ufficiale,il curatore deve rendere il conto della gestione • Se vi è esercizio provvisorio deve depositare in cancelleria ogni 6 mesi o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio un RENDICONTO
Il curatore PUO’ avere collaboratori • DELEGATI (veri sostituti del curatore per lo Svolgimento di specifiche e temporanee mansioni • COAUDIUTORI nominati per lo svolgimento di incarichi più duraturi e generali di natura tecnica o manuale o intellettuale estranei alle attribuzioni proprie ma ugualmente necessarie e utili e in qualche misura INTEGRATIVE delle attribuzioni del curatore
Art 32 1° co • Quanto all'esercizio delle attribuzioni del curatore il potere di delegare ad altri specifiche operazioni, in precedenza assegnato solo al Giudice è stato trasferito al comitato deicreditori con esclusione degli adempimenti di cui • All’art. 89 (elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio), • art.92 (avviso ai creditori ed agli altri interessati),
Art 32 co.1 • Art.95 (progetto di stato passivo e udienza di discussione), • Art.97 (comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo)
Chi può essere curatore • Positivi: avvocati, dott.commercialisti,ragionieri e ragionieri commercialisti studi professionali (in questo caso deve essere designata la persona fisica responsabile) associati,società tra professionisti,chi ha svolto funzioni di amministrazione direzione,controllo di SPA dando prova di capacità imprenditoriali • Limiti negativi: coniuge parente ed affini fino al 4°grado creditori del fallito,chi ha conflitto di interessi,chi ha concorso al fallimento
DOVERI • Nuovo regime di responsabilità : • DOVERI del proprio ufficio (ex D.Lgs.5/2006), • DOVERI imposti dalla legge, o derivati dal PIANO DI LIQUIDAZIONE approvato • DOVERI svolti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, quindi la diligenza è quella specifica tipica della gestione di una azienda commerciale art. 38 l.f
DERELEZIONE DEI BENI • Il curatore previa autorizzazione del C.C. può NON acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare più beni,se l’attività NON appare conveniente • In tale caso il curatore né dà comunicazione ai creditori i quali in deroga a quanto previsto dall’art 51 lf possono iniziare esecuzioni o az.cautelari sui beni messi nella disponibilità del debitore.