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DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE

DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE. STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2005. Art. 1, c. 399 / 401 – 408 / 411 Legge n. 311 del 2004. Revisione periodica Accertamento Adeguamento in dichiarazione.

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Presentation Transcript


  1. DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNAUFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE STUDI DI SETTORE LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2005

  2. Art. 1, c. 399 / 401 – 408 / 411 Legge n. 311 del 2004 • Revisione periodica • Accertamento • Adeguamento in dichiarazione

  3. Revisione periodicaArt. 1, c. 399 • E’ prevista la revisione degli studi, di norma, ogniquattro anni • E’ possibile una revisione anticipata sulla base dei dati della contabilità nazionale • La revisione è programmata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia da approvarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno (per l’anno 2005, Provv. del 21/2/2005 - 57 studi)

  4. Revisione straordinariaArt. 1, c. 400 - 401 • E’ disposta la revisione straordinaria degli studi già precedentemente individuati entro il mese di febbraio 2005 con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 • Sarà destinata una maggiore capacità operativa per i controlli nei confronti di soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore

  5. Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 • Le novità riguardano in particolare le imprese in contabilità ordinaria • E’ disposto che prima della notifica dell’avviso di accertamento l’Ufficio inviti il contribuente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione) • E’ estesa l’irrilevanza penale dei maggiori ricavi o compensi

  6. Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 • Per tutte le imprese in contabilità ordinaria - per opzione e per obbligo - è possibile accertare maggiori ricavi quando vi è uno scostamento per due periodi d’imposta su tre consecutivi • E’ possibile rettificare il singolo periodo d’imposta quando si verifica una situazione d’incoerenza rispetto a particolari indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale • Gli indici sono individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentita la Commissione degli esperti

  7. Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 409 - 410 Le novità indicate ai punti precedenti hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 Esempio (impresa in contabilità ordinaria per obbligo): Anno 2002 : ricavi non congrui Anno 2003 : ricavi congrui Anno 2004 : ricavi non congrui E’ possibile rettificare solo l’anno 2004

  8. Disposizioni per l’accertamento fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2003 - Art. 10 della legge n. 146/1998 -

  9. Disposizioni per l’accertamento dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2004 - Art. 10 della legge n. 146/1998 -

  10. Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 408 • L’accertamento basato sugli studi di settore è effettuato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, relativamente alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché in riferimento alle ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA • Analoga disposizione si applica anche agli accertamenti basati sui parametri (c. 407)

  11. Nuove disposizioni per l’accertamento Art. 1, c. 408 • In caso di definizione dell’accertamento ai sensi degli art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/97 non è precluso l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice relativamente alle medesime categorie di reddito indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi • La nuova disposizione si applica anche agli accertamenti basati su parametri (art. 70, c. 3, della legge 21/11/2000 n. 342)

  12. Adeguamento in dichiarazione • E’ sempre possibile l’adeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi senza sanzioni ed interessi • L’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi rileva sempre ai fini IRAP

  13. Adeguamento (segue) Se la differenza tra i ricavi o compensi determinati da Ge.Ri.Co. e quelli annotati nelle scritture contabili è superiore al 10% di questi ultimi è dovuta una maggiorazione pari al 3% di tale differenza Es. : Ricavi da Ge.Ri.Co. = 100.000 Ricavi contabilizzati = 80.000 Differenza = 20.000 (> 10% di 80.000) Importo da versare = 600 (3% di 20.000)

  14. Adeguamento (segue) • La maggiorazione del 3% deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito • Tale maggiorazione non è dovuta per il periodo d’imposta in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore (anche a seguito di revisione)

  15. Adeguamento (segue) • I maggiori ricavi o compensi vanno annotati sui registri IVA (corrispettivi / fatture emesse) e riportati anche nella dichiarazione annuale IVAdel relativo periodo d’imposta (rigo VA42 mod. IVA 2005) • Il versamento dell’IVA dovuta va effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi

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