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Il caso del “tonno pinna blu” (Australia e Nuova Zelanda v Giappone).
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Il caso del “tonno pinna blu” (Australia e Nuova Zelanda v Giappone)
Australia, Nuova Zelanda e Giappone sono parte di un trattato concluso nel 1993 sulla conservazione di una specie di tonno altamente migratoria presente nella regiona australe (thunnus maccoyii; il c.d. “southern bluefin tuna” o SBT). Il trattato (“Convention for the conservation of southern bluefin tuna” o CCSBT) stabilisce una quota annuale di cattura di SBT per ciascuno degli Stati. Il Giappone decide unilateralmente di aumentare le catture, nonostante la ferma opposizione degli altri due Stati contraenti. I tre Paesi cercano di giungere ad una soluzione concordata ma il Giappone rifiuta di interrompere il programma di aumento della pesca.
Cosa possono fare Australia e Nuova Zelanda? • Quali meccanismi di soluzione delle controversie possono usare?
La CCSBT Articolo 16 della CCSBT 1. If any dispute arises between two or more of the Parties concerning the interpretation or implementation of this Convention, those Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice. 2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent in each case of all parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice or to arbitration; but failure to reach agreement on reference to the International Court of Justice or to arbitration shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 above. 3. (omissis)
Obbligo preventivo di negoziare • Il negoziato fallisce • Possibile arbitrato, ma solo col consenso di tutti gli Stati parte • il Giappone non è d’accordo
La Corte Internazionale di giustizia? Tutti e tre gli Stati avevano depositato la loro dichiarazione facoltativa di accettazione della giurisdizione obbligatoria ai sensi dell’art. 36 par. 2 (Giappone 58, Australia 75, Nuova Zelanda 77)
Tuttavia… 1. Dubbi sulla giurisdizione per il tenore delle dichiarazioni ex art. 36 par. 2 “as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other State accepting the same obligation and on condition of reciprocity, the jurisdiction of the International Court of Justice, over all disputes . . .with regard to situations or facts . . . which are not settled by other means of peaceful settlement. This declaration does not apply to disputes which the parties thereto have agreed or shall agree to refer for final and binding decision to arbitration or judicial settlement” (Giappone)
2. Pessima “reputazione ambientale” della Corte 3. Misure cautelari: non chiaro se siano vincolanti o meno (lo Statuto parla di “indicate…”) 4. Australia e Nuova Zelanda erano rimaste “scottate” dall’aver perso il Nuclear Test case con la Francia nel 1974
Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare? • Gli Stati devono essere parte della Convenzione di Montego Bay • La controversia deve riguardare l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione di Montego Bay
Quale meccanismo di soluzione delle controversie si applica? • Arbitrato • Ma chiedono misure cautelari • Quindi Tribunale Internazionale per il diritto del mare (ITLOS) • Misure cautelari del Tribunale sono certamente vincolanti (si parla di “prescribe…”) • Considerazioni politiche • Rapidità
La controversia deve riguardare l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione di Montego Bay • Secondo i ricorrenti la controversia riguardava la violazione della Convenzione di Montego Bay (Articoli 64 e 116-119 della stessa) • Secondo il Giappone riguardava solo la CCSBT
Convenzione di Montego Bay, Articolo 64: “. . . The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species listed in Annex I shall co-operate directly or through appropriate international organizations with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such species throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. . . .”. Letto congiuntamente agli articoli 116-119 della Convenzione di Montego bay stabilisce un obbligo di cooperare per garantire la conservazione e l’uso sostenibile delle specie altamente migratorie.
Il Tribunale dà ragione ai ricorrenti La condotta ai sensi della CCSBT è rilevante per valutare il rispetto della Convenzione di Montego Bay: la mancanza di cooperazione ai sensi della CCSBT può comportare contemporaneamente la violazione della Convenzione di Montego Bay
Ulteriore argomento del Giappone Convenzione di Montego Bay, Articolo 281 • If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means and the agreement between the parties does not exclude any further procedure. L’art. 16 della CCSBT secondo il Giappone costituisce una ipotesi ex art. 281 di Montego Bay
Ordinanza dell’ITLOS (27/8/1999) • Ha giurisdizione: • Il caso riguarda anche la Convenzione di Montego Bay • L’articolo 16 della CCSBT non costituisce una ipotesi di cui all’art. 281 della Convenzione di Montego Bay • Ordina le misure cautelari (fermare la pesca oltre la quota stabilita)
La sentenza del tribunale arbitrale (4/8/200) • Non ha giurisdizione: • Il caso riguarda anche la Convenzione di Montego Bay (come deciso dall’ITLOS) • Ma l’articolo 16 della CCSBT costituisce una ipotesi di cui all’art. 281 della Convenzione di Montego Bay
E se gli Stati in questione non fossero parte a nessun trattato?