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LA LEGGE DI BILANCIO 145/2018 E LE RICADUTE PER IMPOSTE DIRETTE DOPO I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE D.LGS 142/2018: LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI EX ART. 96 TUIR LE NOVITÀ IN MATERIA DI IPERAMMORTAMENTO TRA DECRETO DIGNITÀ 87/18 E LEGGE DI BILANCIO
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LA LEGGE DI BILANCIO 145/2018 E LE RICADUTE PER IMPOSTE DIRETTE DOPO I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE D.LGS 142/2018: LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI EX ART. 96 TUIR LE NOVITÀ IN MATERIA DI IPERAMMORTAMENTO TRA DECRETO DIGNITÀ 87/18 E LEGGE DI BILANCIO I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUI SEMPLIFICATI E SULLA DERIVAZIONE RAFFORZATA : FORUM DEL 24 MAGGIO 2018 LE RECENTI SENTENZE DI MERITO E DI LEGITTIMITA’ SUL FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO DEL SOCIO
Regole generali REGIME FORFETTARIO PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO 6 REQUISITI COMMA 54 : Ricavi o compensi non superiori a € 65.000 nel 2018, NON VI SONO PIU’ I LIMITI SEPARATI Somma ricavi in caso di esercizio di due attività con diversi codici ateco Viene meno il tetto dei beni strumentali e viene meno il divieto ad erogare compensi a lavoratori dipendenti sup a € 5.000 NEL TETTO ANCHE PROVENTI DERIVANTI DA LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE ( DIRITTI DI AUTORE) , VIDEOFORUM RISPOSTA 13, IL CHE PONE DUBBI SULLA QUESTIONE DELLA INDENNITA’ FINE RAPPORTO DI AGENZIA
Regole generali REGIME FORFETTARIO I requisiti COMMA 57 : A) Non applicare regimi speciali Iva ( eccezione per attività agricola) B) Essere residente ( salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno 75% del suo reddito) C) Attività diversa da cessione di fabbricati o autoveicoli nuovi Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone Cessione entro il 2019 permette di mantenere il regime agevolato
Regole generali REGIME FORFETTARIO I NUOVI REQUISITI COMMA 57 . LETT. D) Soggetto che controlla anche indirettamente una SRL ( controllo di diritto, si ritiene) Partecipazione non di controllo non inibisce il regime forfettario Che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella eseguita quale imprenditore o professionista forfettario Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali, che tuttavia se cedute entro il periodo d’imposta non inibiscono il regime forfettario ( circ. 10/16) Eccezione società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non di impresa né da lavoro autonomo ( ris.27/11 ATTENZIONE: VIENE INTRODOTTA UNA NUOVA INIBIZIONE, CIOE’ LA PARTECIPAZIONI A IMPRESE FAMILIARI
Regole generali REGIME FORFETTARIO I NUOVI REQUISITI Ma da quando opera la causa ostativa ? COMMA 57 LETT. D BIS: Non devono sussistere rapporti prevalenti con attuale o ex datore di lavoro ( PREVALENZA MISURATA CON RICAVI O COMPENSI , VIDEOFORUM RISPOSTA 9) La norma cita la locuzione « rapporti di lavoro» intrattenuti nel biennio precedente ( o contemporanei all’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo) con datore di lavoro, il che porta a concludere che l’elemento inibente sia la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato CONFERMATO QUESTION TIME 5-01179 DEL 23.1.19 CON RIFERIMENTO AL CASO DEL PRATICANTE Interrogazione Cementero del 1.2.19: il reddito dei medici intramoenia non rileva ai fini del tetto dei 65.000 euro Viene meno quale elemento inibente il possesso di reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000
Regole generali REGIME FORFETTARIO Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti Circ.10/16 si utilizzano i parametri con cui determino il reddito Ricavi o compensi superiori a vecchi limiti ( es. commerciante al dettaglio che ha superato € 50.000 nel 2018) ma non i nuovi limiti > circ. 10/E/16 > si applicano gia i nuovi limiti Stesso criterio se si è superato il tetto per beni strumentali e compensi al personale dipendente Confermato a Videoforum risposta 2
Regole generali REGIME FORFETTARIO Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti Soggetto che partecipa ad SRL non trasparente nel 2018 Cessione entro il 2019 permette di mantenere il regime agevolato, MA POTRA’ APPLICARSI ANCHE PER LE SRL ?? VIDEOFORUM AGENZIA, RISPOSTA 5 > NO Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone TELEFISCO 2019 : VA CEDUTA ENTRO ANNO PRECEDENTE, SE ERA GIA’ FORFETTARIO PERDE IL REGIME DAL 2019 Ma se prima di iniziare l’attività cede la partecipazione, dovrebbe essere possibile applicare il regime forfettario
Regole generali REGIME FORFETTARIO Elementi confermati Il reddito è determinato applicando alle separate attività la relativa percentuale di redditività e l’insorgenza di una causa ostativa in corso di anno determina la fuoriuscita solo dal periodo successivo ( conferma a Telefisco 2019) L’aliquota applicabile per la tassazione è del 15% ovvero il 5% per le start up Iva esclusa , ma attenzione in caso di acceso al regime, alla rettifica della detrazione Regime contributo agevolato con riduzione del 35% per titolari di reddito d’impresa
REGIME FORFETTARIO Il passaggio di regime, da semplificato a forfettario Il semplificato per cassa che entra in regime forfettario avendo gestito le operazioni con il criterio della annotazione Iva Fatt. acquisto 30.11.2018, annotata e quindi dedotta contabilmente in dicembre, pagata materialmente in gennaio 2019 > non deducibile nel 2019 ( non lo sarebbe comunque in quanto per i forfettari costi sono irrilevanti) Fatt. acquisto 2018, pagata nel 2019, non costituisce costo deducibile né nel 2018 né nel 2019 3 ) Fattura emessa da agente di commercio a novembre 2018, annotata a dicembre e pagata a marzo 2019 > al momento del pagamento 1) deve essere pagata Iva ( addebitata quando si era in regime normale Iva e quindi versata), 2) non deve essere operata la ritenuta d’acconto ( pur se evidenziata in fattura) poiché essa sarebbe operata al momento del pagamento, momento nel quale già si è aderito al regime forfettario
La presenza di opzioni Chi ha scelto il regime semplificato pur avendo i requisiti del regime forfettario > art. 1, comma 70 L. 190/14: I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Ris 64 / 18: Ciò posto, si è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 - non vincoli l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori ????? ma in ogni caso per il 2019 dovrebbe valere l’art. 1 del DPR 442/97 che permette di azzerare il vincolo triennale nel caso in cui si verifichino significativi mutamenti normativi, oltre al fatto che in Videoforum e Telefiscosi è confermato che il regime forfettario e quello semplificato sono entrambi regimi minori, quindi non dovrebbe porsi alcun vincolo triennale ( risposta 7)
Il regime start up • Può essere applicato nel caso in cui l’attività sia iniziata il regime semplificato e non siano trascorsi i 5 anni ? • Circ. 10/16 : In coerenza con la suddetta disciplina, si ritiene, pertanto, che i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive, possano applicare le agevolazioni in parola fino a compimento dell'intero periodo agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. Ciò significa, ad esempio, che laddove un soggetto abbia iniziato una nuova attività nel 2014 applicando il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dal comma 65 (riduzione dell'imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento a decorrere dal 2016) fino al 2018. • Interpello 72/18 : passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettario possibile e applicando regime start up per anni residui del quinquennio
Passaggio da semplificato a forfettario con perdite 2017 riportate a nuovo • E’ possibile utilizzarle nel regime forfettario? • > nuova disposizione L. 145/18 : è possibile utilizzare le perdite 2017 generate in regime semplificato per compensare il reddito prodotto dal 2018/2019/2020 rispettivamente al 40% ( 2018/2019) e 60% 2020. • > il soggetto forfettario deduce le perdite prodotte precedentemente secondo le regole ordinarie del Tuir ( art. 1, comma 68 L. 190/14) • Quindi la perdita riportata a nuovo, nel 2019 può abbattere il 40% del reddito ( nel modello LM le perdite si utilizzano per abbattere il reddito già nettizzato dei contributi previdenziali)
Regole generali REGIME FORFETTARIO ALLARGATO PERSONE FISICHE a decorrere dal 2020 Ricavi o compensi a € 65.000 entro € 100.000 Reddito determinato nei modi ordinari, ma sostitutiva del 20% Regime comunque opzionale Attenzione alla deducibilta dei contributi previdenziali Stesse cause di esclusione dei forfettari in senso stretto del termine Esonero dal subire o operare ritenuta d’acconto ma obbligo si segnalazione dei rapporti con potenziali sostituiti d’imposta Operazioni escluse da iva come i forfettari tipici, ma obbligo di esecuzione di fatturazione elettronica
Regole generali NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE ART. 8 TUIR PERDITE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI INDIVIDUALI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI PERSONE RIDUCONO SOLO I RELATIVI REDDITI ( viene meno la compensazione totale dei semplificati) Eccedenza riportabile a nuovo, per abbattere 80% del reddito d’impresa fino a capienza Applicazione dal 2018 Si applica art. 84 comma 2 perdite dei primi 3 anni utilizzabili al 100% Circ. 53 del 2011: nuovo regime si applica anche alle perdite non scadute al 2018
Regole generali NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE ART. 8 TUIR LA NORMA PRESUPPONE DUE PASSAGGI 1) LE PERDITE D’IMPRESA ABBATTONO REDDITI D’IMPRESA DELLO STESSO PERIODO ASSUMENDO QUESTI ULTIMI AL 100% ( DIFFERENZA CON REGIME IRES) 2) ECCEDENZA RIPORTATA A NUOVO PER ABBATTERE L’80 DEI REDDITI DI IMPRESA SUCCESSIVI ( ANALOGIA CON SOGGETTI IRES)
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI IN SEMPLIFICATA Perdite 2018 Nel 2019 e 2020 rispettivamente al 40% e 60% del reddito prodotto Perdite 2019 Nel 2020 al 60% del reddito prodotto
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI SEMPLIFICATI Perdite 2017 Nel 2018 e 2019 rispettivamente al 40% Nel 2020 al 60% del reddito prodotto E l ‘eccedenza ???? TESI 1) LETTERALE : per la perdita 2017 non si applicano le nuove norme tranne il riporto a nuovo della eccedenza che termina nel 2020 TESI 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA : prevede l’applicazione dell’utilizzo della compensazione al 2012 all’80% per le perdite 2017/18/19
Telefisco 2019 • Ai fini della disciplina transitoria , non è rilevante la circostanza che l’impresa sia transitata, dopo aver prodotto la perdita, nel regime ordinario • Es. Società in semplificata 2018, genera perdita di 100. Nel 2019 passa in ordinaria, e produce reddito di 200. Potrà compensare la perdita prodotta nel 2018 con il 40% del reddito , cioè con 80, portando a nuovo 20.
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2019 Primo dato da considerare : UTILI ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATI A RISERVA DISPONIBILE NORMA : UTILI ESERCIZIO PRECEDENTE ( 2018) ACCANTONATI A RISERVA NEL 2019 REL. ILL. A tal fine, stabilisce, in buona sostanza, che per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato (2019) rilevano gli utili accantonati nell’esercizio 2018 ( sarebbero gli utili 2017???) SI CONSIDERANO RISERVE DISPONIBILI QUELLE DERIVANTI DA UTILI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI A FAR DATA DAL 2018 , QUINDI NON DERIVANTI DA VALUTAZIONI, AL NETTO DEI PRELEVAMENTI ( definizione mutuata dall’Ace)
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI Secondo dato da considerare DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi ( autovetture date in uso a dipendenti, mentre sono computabili gli acquisti di autovetture normali)
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI Terzo dato da considerare: investimento computabile, il minore tra due dati, la quota di ammortamento e l’incremento dei residui da ammortizzare Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ?????
Esempio : esercizio 2019 • Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500 • Utile 2018 destinato a riserva = 350 • Investimento 2019 = 2.200 • Ammortamento 2019 su beni NON NUOVI = 1500 • Costo beni 2019 = 4.500 + 2.200 – 1.500 = 5.200 • Incremento rilevante = 5200- 4500 = 700 • Ammortamento beni nuovi = 220 ( inferiore a 1) 350 e 2) 700) quindi computabile per reddito agevolato > 220 x 15% ( risparmio 220 x 9% = 19,8) Riporto a nuovo : 1) Utile 350 – 220 = 130
Esempio : esercizio 2020 • Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500 • Utile 2019 destinato a riserva = 100 + 130 ( riporto dal 2019) = 230 • Investimento 2020 = zero • Ammortamento 2020 su beni NON NUOVI = 1500 ( non si considerano gli acquisti di beni nuovi 2019) • Costo beni 2020 = 4.500 + 2.200 – 3.000 = 3.700 • Incremento rilevante = 3700- 4500 = - 800 ( non c’e’ incremento) • Ammortamento beni nuovi = 440 che non fruisce dell’agevolazione perché non c’e’ incremento
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI CALCOLO QUOTA UTILI DETASSATA PARAMETRO B = PERSONALE DIPENDENTE Personale dipendente utilizzato in strutture ubicate nel territorio dello Stato Ma Deve verificarsi incremento della base occupazionale rispetto al dato occupazionale al 30.9.2018 Costo lavoro 2019 = 100.000 euro Dipendenti 7 rispetto a 6 al 30.9.2018 ( costo incrementale € 15.000) Dato di computo per detassazione 15000 Parametro occupazionale sempre al 2018 Sembrerebbe che il costo del lavoro rilevi come dato complessivo a condizione che vi sia incremento occupazionale Per i soggetti che assumono qualifica di datore di lavoro dopo 1.10.2018, qualunque dipendente assunto si definisce incrementale
Eccedenza utili o investimenti o incremento costo personale 3 sono i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio: a) il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio; b) l’utile accantonato a riserva nell’ammontare sopra individuato; c) gli investimenti effettuati nell’ammontare sopra determinati Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione di questi tre parametri potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, ad esempio, il reddito è inferiore sia all’importo dell’utile rilevante sia a quello degli investimenti rilevanti, 2) il reddito ecceda almeno uno degli altri due parametri PER QUESTO E’ PREVISTO IL RIPORTO A NUOVO DELLE ECCEDENZE ( rilevante soprattutto quando il soggetto e’ in perdita) %
Riporto a nuovo • I° ipotesi : utile, investimenti, costo personale sono superiori al reddito > riporto a nuovo eccedenza • II° ipotesi : utile superiore a investimenti + costo personale > utile riportato a nuovo • III° ipotesi : somma investimenti + personale superiore a utile > riporto a nuovo della quota eccedente ( ma come investimento in beni strumentali o costo del personale ? )
Applicabilità riduzione aliquota di 9 punti anche a soggetti Irpef In contabilità ordinaria In contabilità SEMPLIFICATA SE SCRITTURE SONO INTEGRATE Da apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.
Altre novità • Acquisti di beni strumentali industria 4.0 eseguiti nel 2019, ovvero entro il 2020 per ordini accettati al 31.12.2019 e pagato acconto del 20% al fornitore > • Iper ammortamento al : • 170% per investimenti fini a 2,5 ml euro, • 100% per gli investimenti da 2,5 ml a 10 ml, • 50% da 10 ml a 20 ml. • Telefisco 2019: acconto pagato nel 2018 del 20% del prezzo preventivato, ma inferiore al 20 % del consuntivo : la quota eccedente diventa investimento del 2019 quindi rientra nella disciplina a scaglioni • Soppressa Ace ma permesso il riporto a nuovo della eccedenza rispetto al reddito 2018 • Soppressa IRI
Altre novità • Riaperta la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1.1.2019, con perizia e versamento al 30.6.2019 • Aliquote imposta sostitutiva : 11% partecipazioni qualificate • 10% terreni e partecipazioni non qualificate • Differenza di aliquota difficile da motivare a fronte del prelievo ordinario in caso di cessione che è del 26% , dall’1.1.2019, sia per partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate • Calcolo di convenienza per non qualificate : plusvalenza deve essere almeno del 63% , quindi costo 100, cessione 163 > rivalutazione 10% di 163 = 16, prelievo su plusvalenza 26% su 63 = 16 • Calcolo di convenienza per qualificate : plusvalenza deve essere almeno del 74% • Riaperta la estromissione dell’immobile strumentale della impresa individuale con versamento dell’8% sulla eventuale plusvalenza
IperAmmortamento : Decreto Dignità , D.L. 87 del 12.07.2018 e Legge di Bilancio 2019
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene Vecchia disciplina Beni acquistati entro il 13.07.2018 Se ceduti, il beneficio si interrompe con la cessazione dell’iper Se sostituiti con altri beni 4.0 il beneficio continua ( attenzione se il costo del nuove bene è minore di quello sostituito) Se destinati a struttura produttiva ubicata all’estero nessuna conseguenza
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene Nuova disciplina Beni acquistati dal 14.07.2018: Art.7, comma 1 D.L. 87/18 : iperammortamento spetta per beni utilizzati nel territorio dello Stato Ma cosa significa struttura produttiva estera : il cantiere ?? NO , CHIARIMENTO TRAMITE EMENDAMENTO Se destinati a struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello stato Se Ceduti a terzi, Anche residenti ?? continua
Telefisco 2019 • Si, nel senso che la disciplina del recapturesi applica anche per le cessioni domestiche, tranne che la cessione del bene avvenga in una operazione più ampia di cessione di azienda, ipotesi nella quale l’agevolazione è beneficiata, per le quote residue, dal cessionario di azienda
Iperammortamento cessa, nonostante possa continuare ammortamento normale ( nel caso di destinazione a strutture produttive estere della impresa residente) • Si procede al recupero della precedente agevolazione complessivamente fruita tramite variazione in aumento , in unica soluzione, nel periodo d’imposta di cessione o destinazione all’estero ( senza sanzioni o interessi) • Se viene acquistato un bene sostitutivo , industria 4.0 si applicano le norme della L.205/17 art. 1 c. 35 e 36, anche per beni delocalizzati, che quindi cessano di produrre agevolazione la quale si sposta sul bene sostitutivo, ma se bene nuovo ha costo inferiore al beneficio già fruito vi e’ recupero della differenza di agevolazione beneficiata • Se il bene è acquistato in leasing, il beneficio dell’iperammortamento si fruisce ( in misura molto ridotta) anche sul prezzo di riscatto > quindi il periodo di sorveglianza quanto diventa lungo ? E in caso di cessione durante l’ammortamento del riscatto viene recuperato l’intero bonus o solo quello rapportato al prezzo di riscatto ? PROBLEMA
esempi • 1) agevolazione fruita per ultima volta nel 2019 pro rata temporis • 1) Bene acquistato nel 2017 per € 100.000 ceduto nel 2019 senza alcun altro acquisto • 2) agevolazione continua ad essere fruita rapportata al valore del bene nuovo ( se inferiore a quello vecchio) • 2) Bene acquistato nel 2017 per € 100.000 ceduto nel 2019 con acquisto di bene sostitutivo • 3) nessuna conseguenza, l’agevolazione continua ad essere fruita • 3) Bene acquistato nel 2017 per € 100.000 e destinato nel 2019 a struttura produttiva estera
esempi • 4) nel 2019 variazione in aumento per recuperare bonus fruito nel 2018 • 4) Bene acquistato il 16.7.2018 € 100.000 ceduto nel 2019 senza alcun altro acquisto • 5) agevolazione continua ad essere fruita rapportata al valore del bene nuovo ( se inferiore a quello vecchio) e recupero agevolazione per differenza dei costi di acquisto • 5) Bene acquistato il 16.7.2018 per € 100.000 ceduto nel 2019 con acquisto di bene sostitutivo • 6) recupero agevolazione come punto 4), mentre se venisse acquistato bene industria 4.0 nel 2019 continua vecchia agevolazione ( attenzione se valore bene nuovo minore di quello vecchio) • 6) Bene acquistato il 16.7.2018 per € 100.000 e destinato nel 2019 a struttura produttiva estera
La disciplina della revoca degli aiuti di stato Il caso particolare di beni per i quali si è fruito di aiuto di stato ( art. 5 del D.L. 87/18) Beni acquistati entro dal 14.07.2018 e delocalizzazione avvenuta entro cinque anni da investimento Se delocalizzati oltre UE, il beneficio viene recuperato Viene irrogata sanzione da 2 a 4 volte aiuto fruito Se delocalizzati anche in ambito nazionale viene semplicemente meno il beneficio
Per investimenti eseguiti prima del 14 07.2018 vale regola di cui art. 1 , comma 60 L. 147 del 2013 • Le imprese che entro tre anni dalla concessione di contributi pubblici in conto capitale, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
Proroga iperammortamento • L. 145/18, comma 60 e sgg : acquisto di beni materiali industria 4.0 , destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato, eseguito: • entro 31.12.2019 • Oppure entro 31.12.2020 con ordine accettato dal fornitore entro 2019 e acconto 20% pagato entro stessa data • Aliquota dell’iperammortamento > investimenti fino a 2,5 ml euro > 170% • Investimento da 2,5 ml a 10 ml > 100% • Investimento da 10 ml a 20 ml > 50% • Prorogato iperammortamento per beni immateriali al 140%
Le norme applicabili dal 2019: la Direttiva 2016/1164 ( Atad) : IL D.LGS 142/18 • OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA: EVITARE MANOVRE DI TRASFERIMENTO DI IMPONIBILE TRA I VARI STATI UNIFORMANDO LA DISCIPLINA FISCALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO • VIENE MODIFICATO ARTICOLO 96 DEL TUIR CON DECORRENZA 1.1.2019, SALVO NORME TRANSITORIE
Regole generali Il NUOVO ART. 96 COMMA 1 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Erano esclusi dal tetto di deducibilità 30%Rol, gli interessi compresi nel costo del bene ( capitalizzati) Sono inclusi nel calcolo del 30% del Rol OIC 16, PAR. 41 SGG, interessi passivi possono essere capitalizzati nella fase di costruzione fino a quando il bene è atto all’uso. Capitalizzazione cosiddetta indiretta : interessi passivi vanno iscritti tra i proventi voce A 4 del C.E
esempio • Nuova disciplina: interessi passivi totali 10.000 di cui capitalizzato 5.000. ROL originario 6.000 • Interessi da monitorare con il ROL 10.000 • Rol 6.000 + 5.000 = 11.000 x 30% = 3.300 • Interessi deducibili 3.300, indeducibili 6.700 • Vecchia disciplina: interessi passivi totali 10.000 di cui capitalizzato 5.000. ROL originario 6.000 • Interessi da monitorare con il ROL 5.000 • Rol 6.000 + 5.000 = 11.000 x 30% = 3.300 • Interessi deducibili 3.300 + 5000 quindi 8.300, indeducibili 1.700
Regole generali Il NUOVO ART. 96 COMMA 1 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Limite di deducibilità: gli interessi attivi di periodo, eccedenza monitorata con il 30% del ROL Limite di deducibilità: gli interessi attivi di periodo e quelli dei periodi precedenti non utilizzati, eccedenza monitorata con il 30% del ROL
Regole generali Il NUOVO ART. 96 COMMA 2 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 30% ROL non utilizzato viene riportato a nuovo in modo indefinito temporalmente 30% ROL non utilizzato viene riportato a nuovo e deve essere utilizzato entro un quinquennio Interessi passivi eccedenti quelli attivi vanno 1) confrontati con 30% ROL di periodo e 2) la quota eccedente si confronta il l’eccedenza Rol riportata a nuovo più vecchia nel tempo
Il NUOVO ART. 96 COMMA 3 NUOVO TESTO VECCHIO TESTO 1)Interessi attivi rilevanti se derivano da causa finanziaria 2) Interessi attivi e passivi rilevano in base alla definizione loro data dai principi contabili, ma Telefisco 2019 le microimprese che applicano facoltativamente costo ammortizzato non considerano ai fini fiscali gli interessi che ne derivano 3) Interessi attivi rilevanti se imponibili 4) Per operazioni con P.A. rilevano (solo) interessi di mora, ELIMINATI GLI INTERESSI VIRTUALI ( tasso interessi moratori 2018 = 8%) . Interessi attivi sempre compresi Interessi passivi rilevanti solo se derivanti da causa finanziaria Interessi attivi virtuali per rapporti con Amministrazioni Pubbliche RISOLTO IL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI MORATORI ? ( ASS. 46/09) INTERESSI MORATORI RILEVANTI SOLO SE IMPONIBILI
Esempi di interessi attivi e passivi « generati» dalla classificazione secondo OIC • Cessione di beni a tasso zero con pagamento dilazionato • Es.. Merce venduta per € 100.000 all’1.1.2017 e pagamento che avviene al 31.12.2019 . Tasso di mercato 3% . • Determinazione del valore attuale del credito : € 91.743 mentre il differenziale rappresenta il provento finanziario € 8.257 imputato pro rata temporis quindi 2752 per esercizio • Scrittura contabile anno 1 : Dare credito 94.495 avere ricavo 91.743 avere interessi attivi 2752
PAGAMENTO DIFFERITO ACQUISTO ATTREZZATURA COSTO DI ACQUISTO € 110.000 CONSEGNA (E TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI) 01.01.2017 PAGAMENTO € 10.000 CONSEGNA/€ 100.000 31.12.2019 TASSO DI INTERESSE DI MERCATO 5% VALORE ATTUALE DEBITO € 86.383,76 VALORE ISCRIZIONE ATTEZZATURA IN BILANCIO € 96.383,76 Vecchia disciplina : Deducibili in misura integrale in quanto esclusi da ROL ( non derivano da rapporto avente causa finanziaria) VALORE PER COMPUTO AMMORTAMENTI: € 96.383,76 Differenziale di € 13.617 rappresentano interessi passivi imputabili pro rata temporis Nuova disciplina : Deducibili in base a ROL REL ILL.: Ovviamente, per effetto di tale definizione, rientreranno nell’ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell’IFRS 15.
FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI • 15 settembre 2019 → Società riceve da controllante finanziamento di € 500.000 • Tasso di interesse: infruttifero • Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna • Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2028 • Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38 • differenziale interessi al 31.12 € 3.306,67 Se non vi è intento di capitalizzare Interessi attivi tassabili Deducibili D.M. 3.8.2017 art. 1 : Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;
Regole generali Il NUOVO ART. 96 COMMA 4 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Il ROL viene calcolato con mera accezione bilancistica Il ROL viene calcolata dapprima sui dati bilancistici, ma assunti nel loro valore fiscale Rel Illustrativa : Nel ROL ANCHE I COMPONENTI STRAORDINARI DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI AZIENDA