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Riva del Garda Fierecongressi. Richiesta di parere per impianto d’estinzione automatico a pioggia. Si tratta dell’ampliamento di un impianto esistente, inferiore al 50% della sua dimensione originaria, allo scopo di proteggere anche una nuova superficie espositiva.
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Riva del Garda Fierecongressi Richiesta di parere per impianto d’estinzione automatico a pioggia. Si tratta dell’ampliamento di un impianto esistente, inferiore al 50% della sua dimensione originaria, allo scopo di proteggere anche una nuova superficie espositiva .
L’impianto esistente sarebbe stato progettato e realizzato rispettando le norme UNI 9489 “Apparecchiature per estinzione incendi – Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)” e 9490 “Apparecchiature per estinzione incendi – Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio”, ora sostituite dalla UNI EN 12845, e le prestazioni idrauliche soddisferebbero le norme in vigore al momento della costruzione, ma non quella attuale. Il gruppo di pressurizzazione dell’impianto, infatti, non garantirebbe le prestazioni idrauliche richieste dalla norma UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione”.
Il professionista chiede perciò se il gruppo di pressurizzazione debba essere adeguato alla norma oggi in vigore, oppure se si possa fare riferimento al concetto di “modifica non sostanziale”, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato al DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. L’art. 2 comma 1 del decreto citato ricomprende gli impianti esistenti solo quando siano oggetto di modifiche sostanziali, ossia modifica della tipologia o ampliamento della sua dimensione oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
La materia sembra non essere di competenza dei vigili del fuoco, perché l’art. 4 comma 2 del DM 20/12/2012 specifica: “I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione”. Il compito di decidere l’idoneità del sistema di pressurizzazione, perciò, è a carico del progettista dell’impianto, sulla base di una valutazione del rischio, e non dell’organo di controllo. Ancor meno sembra perseguibile la via del provvedimento di deroga, considerato che l’attività di cui trattasi non è assistita da regola tecnica di prevenzione incendi.
L’art. 1 comma 3 della UNI EN 12845 recita: “I requisiti e le raccomandazioni della presente norma sono anche applicabili a qualsiasi aggiunta, ampliamento, riparazione o altre modifiche apportate ad un sistema sprinkler”, senza fissare limiti inferiori alle modifiche oltre i quali scatti l’obbligo di applicazione. Peraltro, sembra evidente che l’applicazione si riferisca a modifiche di impianti già realizzati secondo la UNI EN 12845, e perciò un ampliamento non superiore al 50% dell’estensione originale di un impianto costruito in conformità alle norme precedenti non comporti l’obbligo di adeguare il sistema di pompaggio, configurandosi come modifica non sostanziale.
Ciò anche in considerazione del fatto che il sistema di pressurizzazione fa parte dell’impianto automatico d’estinzione e pertanto non è certificabile come sistema a se stante, ma, essendo semplicemente una sottounità dell’impianto medesimo, dev’essere ricompreso all’interno della certificazione, o dichiarazione di conformità, dello stesso impianto.