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http://dc2010-11.wikidot.com/start. Art. 2082 c.c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. . Art. 2555 .
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Art. 2082 c.c.Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmenteuna attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beniorganizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa Nozione di azienda
ACQUISTO dellaqualificadi imprenditore ex art. 2082 c.c. esercizio di fattodi un‘attività economica attività economica svoltaprofessionalmente attività economicaorganizzata fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni
esercizio di fattodi un‘attività economica pluralità di atti, fatti e contratti ATTIVITÀ pluralità di operazionieconomiche anche unicoaffare diretta alla produzionedi ricchezza ECONOMICA modalità che consentanoalmeno potenzialmente lacopertura dei costi con i ricavi anche SENZAfine di lucro intesocome conseguimentodi un utile art. 2247 c.c.
attività economica svoltaprofessionalmente stabile e non occasionale pr.: chi realizza un singolo affare? es.: costruzionedi una diga pr.: deve essere l‘attività prevalente? es.: impiegato dello Stato chenei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economicaorganizzata organizzazione„produttiva“ coordinamento dei fattori della produzione pr.: necessaria l‘organizzazione del lavoro altrui? es., gioielliere? lavoro e capitalipersonali dell‘impr. pr.:necessità di un minimodi „etero-organizzazione“? organizzazione anche di fattori diversidal lavoro personale dell‘imprenditore es., un mediatore è imprenditore olavoratore autonomo ? solo lavoro proprio no capitali d1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d2: organizzazione non requisito autonomo: espressione di teoriapolitico-economica a giustificazionedel profitto
fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni attività che produce ricchezza pr.: necessaria la destinazioneal mercato? es., costruttore di appartamento perabitazione propria pdv economico impresa/mercato: binomio necessario
l‘esercizio di l‘attività economica illegittimadà luogo ad un‘impresa? attività vietata in modo assoluto es., contrabbando attività esercitata in difetto dellenecessarie autorizzazioni necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi SI norme a tutela dei terzi NO norme poste a favoredell‘imprenditore
attività esercitata in nome proprio? pr.: imprenditore occulto A C2 C2 B (prestanome) C3 CHI èimprenditore?
POTERE DI DIREZIONE A C1 mandato senzarappresentanza C2 B (prestanome) affidamento C3 art. 1705 cc.
d1 colui nel cui nome l‘attivitàviene svolta necessità dellaspendita del nome d2 imprenditore solo il prestanome responsabile anche l‘impr.occulto chi dirige l‘impresa deveassumersene il rischio d3 fallisce anche l‘impr.occulto Teoria dell‘imprenditoreocculto
Teoriadell‘imprenditoreocculto art.147 c.4, l. fall. fallimento soci ill. respassieme alla società G anche senzaspendita del nome fallimento dellasocietà occulta fallimento del soggetto – imprenditore individuale- occulto
C4 A C5 C1 affidamento C2 C6 B (prestanome) affidamento C3 danno dei creditoripersonali del dominus che non potevanoconoscere l‘esistenza dell‘attività economica tramite prestanome tutela dei creditoridel prestanomeoltre all‘affidamento
SI fallimento di socio occulto di società occulta NO fallimento dell‘impr. occulto IMPRESA « FIANCHEGGIATRICE » ?
il piccolo imprenditore art. 2083 c.c. • coltivatore diretto del fondo • artigiano • piccolo commerciante • chi esercità un‘attività professionale organizzata prevalentementecon il lavoroproprio e dei componenti della famiglia PREVALENZA SU capitale investito altri fattori dellaproduzione lavoro altrui
legge-quadrosull‘artigianato definizione di artigiano lavorazione in serie/non in serie, ecc. NEI LIMITI DIMENSIONALIdi cui alla legge-quadro n. massimo dipendenti/apprendisti es., abbigliamento su misura:max. 32 lavoro altrui può anche prevaleresu quello della propria famiglia
Pr. ogni imprenditore artigiano ai sensidella legge speciale è piccolo imprenditore ex art. 2083? artigiano ex art. 2083 c.c. artigiano ai sensi della legge quadro per ottenere dei beneficiex normativa speciale qualificazione comepiccolo imprenditore
IMPRENDITORENON PICCOLO PICCOLOIMPRENDITORE IMPRESA STATUTO DELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITOREAGRICOLO IMPRENDITORECOMMERCIALE
STATUTODELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE obbligo di tenuta delle scritture contabili disciplina speciale dellarappresentanza soggezione alle procedure concorsuali in caso in insolvenza
IMPRENDITORE COMMERCIALE ex art. 2195 c.c. imprenditore che esercita: - un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi;- un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;- un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;- un'attivita' bancaria o assicurativa;- altre attivita' ausiliarie delle precedenti
1387 ss. c.c. AUSILIARI dell‘imprenditorecommerciale ausiliari esterni in nome e perconto dell‘imprenditore agenzia mandato mediazione ecc. IMPRENDITORE rappresentanzacommerciale rapporto dilavorosubordinato ausiliariinterni
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE institore procuratori commessi naturali poteri rappresentativi modificabili solo- CON specifico atto - opponibile ai terzisolo se portato a loroconoscenza
INSTITORE Art. 2203 Preposizione institoriaE institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto
OBBLIGHI è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili RAPPRESENTANZA compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto SOSTANZIALE NO alienazionebeni immobiliNO ipoteca LIMITAZIONI procura/limitazioni .pubblicate nel R.I. .salvo prova che terzile conoscessero almomento dellaconclusione dell‘affare
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto NECESSARIA SPENDITA DEL NOME Pr: il nome non viene speso; chi èresponsabile? institore, personalmente anche il preponente se atti pertinenti all‘eserciziodell‘impresa cui è preposto
PROCURATORI - un rapporto continuativo, - il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso COMMESSI • possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. • non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati
IMPRENDITORE PLUSVALORE AZIENDA AVVIAMENTO Art. 2555 Nozione L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
PLUSVALORE AZIENDA AVVIAMENTO B A
TRASFERIMENTOD‘AZIENDA CONTRATTODI TRASFERIMENTO SUCCESSIONENEI CONTRATTI CREDITI E DEBITI DIVIETO DI CONCORRENZA
FORMA DEL CONTRATTODI TRASFERIMENTO 2556. Imprese soggette a registrazione. — 1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante
se manca iscrizionenel R.I. (imprese comm. non piccole) acquisto non è opponibile a terzi (salvo provadella conoscenza) attività svolta dall‘acquirenteimputabile all‘alienante (principio dell‘apparenza)
+ NORME sull‘opponibilitàdel trasferimento di particolaribeni aziendali es. trascrizione nei registriimmobiliari per i beni immobili
SUCCESSIONENEI CONTRATTI C leasing ? B A
Art. 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentranei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
CREDITI A azienda B C
2559. Crediti relativi all’azienda ceduta. — La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
DEBITI A azienda B C
2560. Debiti relativi all’azienda ceduta. — L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori
DIVIETO DI CONCORRENZA obbligo dell‘alienante di astenersi per un periodo massimo di 5 annidall‘iniziare una nuova impresa IDONEA A SVIARELA CLIENTELA per l‘oggettoper l‘ubicazioneper altre circostanze
ENTITÀ che compiono operazioni economiche IMPRENDITORE commerciale/agricolo piccolo/non piccolo, ecc. SOCIETÀ di persone / di capitali/ cooperative a scopo di lucro / a scopo mutualistico ecc. GRUPPI DI SOCIETÀ ALTRO consorzi GEIE associazionifondazioni
2247 – Nozione di contratto di società - due o più personeconferiscono beni o servizi - per l‘esercizio in comune di un‘attività economica - al fine di dividerne gli utili
„SCHERMI“ SOCIO SOCIO SOCIETÀ CREDITORI x x SOCIO SOCIO CREDITORI
A(socio) B (società) C C vantaggi? AUTONOMIAPATRIMONIALEPERFETTA svantaggi?
autonomiapatrimonialeimperfetta A(socio) B (società) A(socio) B (società) C C C C solo dopo i creditori della società A responsabile per leobbligazioni sociali chiedere liquidazionedella quota?
Medioevo A B fraterna compagnia COMPAGNIA obbligazioni assunte da A vincolavano B responsabilità solidalee congiunta no autonomiapatrimoniale
VULNERABILITÀ compagnia A y x creditore
mercanti alle fiere diritto consuetudinario responsabilità solo nei confrontidei creditori presenti alla fiera responsabilità solidale dei mercantiprovenienti dalla stessa città vigilanza deglialtri mercanti
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA Firenze, 1408 investitorepassivo investitoreattivo nei limiti di quanto investito se ingerenza: perdita dellaresponsabilità limitata non limitata a singolo affare
XVII secolo grandi imprese commerciali Spagna/Portogallo Stato finanziava Paesi Bassi/Inghilterra diritti esclusivi di sfruttamento commerciale Stato+privati
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