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MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 15.12.2004, n. 10 CHE MODIFICA L.P. 261993 entrata in vigore il 18.12.2004). Brevi note di commento per i profili di stretta pertinenza delle amministrazioni comunali, in attesa di apposita circolare provinciale.
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MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 15.12.2004, n. 10 CHE MODIFICA L.P. 26\1993 entrata in vigore il 18.12.2004) Brevi note di commento per i profili di stretta pertinenza delle amministrazioni comunali, in attesa di apposita circolare provinciale
Art. 4, art. 30 comma 4, art. 32 commi 6 e 7, art. 46, art. 53 Modificano gli articoli sulle competenze per adeguare la legge provinciale al sistema ordinamentale delle competenze in vigore per la Provincia. Non vale per le realtà comunali per le quali vige l’art. 2, comma 2 “gli organi e funzionari preposti alle strutture provinciale devono intendersi siostituiti dai competenti organi e strutture delle suddette amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti….” Sono confermate pertanto per ciascun Comune le norme sulla competenza dettate dai rispettivi ordinamenti.
Art. 5 La modifica è intesa ad introdurre nell’ordinamento locale il sistema del cosiddetto “appalto integrato”, consistente nella inclusione nell’oggetto contrattuale (e quindi tra le obbligazioni in capo all’appaltatore) della progettazione esecutiva oltre alla esecuzione dei lavori (che è l’oggetto tipico). Le norme che valgono a definire compiutamente la fattispecie saranno dettate nel regolamento di attuazione.
Art. 7, commi tre bis e tre ter Inserisce nella norma sulla delega la previsione della fattispecie consistente nella realizzazione a cura di una amministrazione aggiudicatrice (tra quelle di cui all’art. 2 ) di opere e lavori di competenza di altre amministrazioni (ivi compresi i gestori di servizi pubblici o di reti) che insistano su aree (o zone contigue) nelle quali l’amministrazione aggiudicatrice interviene con propri lavori. E’ necessario un accordo tra i soggetti (competente e non competente). E’ prevista la possibilità per l’amministrazione interveniente di anticipare le somme necessarie. Nel caso di attivazione della istituto della delega con riferimento a lavori già in corso, occorre attivare il meccanismo della variante ai sensi dell’art. 51. In tale caso è qualificata la fattispecie con la previsione della necessità di lavori interferenti con opere già realizzate (o realizzande) se eseguiti in un secondo tempo. E’ definito il criterio ed la determinazione dei prezzi in variante. Estende in via generale, anche ad amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia (e quindi anche per i Comuni), possibilità fino ad ora previste solo per la Provincia con la legge provinciale 25.07.2002, n. 9 (ora abrogata) determinate da ragioni di economia di intervento e di gestione delle risorse pubbliche.
Art. 7 bis Abroga il testo del precedente articolo in materia di accesso alle informazioni, facendo rinvio alla normativa dello Stato (tale è la disposizione dell’art. 22 della legge Merloni). La norma da ultimo citata consente di rendere noti, in caso di licitazione, i soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la “comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante dei candidati da invitare”. Tale disposizione si ritiene che non giustifichi la generalizzata pubblicizzazione dei soggetti invitati alla gara, sino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, al fine non agevolare accordi tra le imprese, in danno all’amministrazione. Quindi tale opportunità dovrà essere regolata sulla scorta dei principi vigenti in materia di accesso ed in osservanza della necessaria tutela degli interessi dei candidati eventualmente esclusi. Si ricorda che la violazione del divieto di accesso è penalmente sanziononata ai sensi dell’art. 326 del codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio)
Art. 10 e art. 13 All’Osservatorio provinciale dei lavori pubblici non è più attribuita la pubblicizzazione, predisposizione ed aggiornamento dell’elenco prezzi di cui all’art. 13 della legge provinciale; detto compito è demandato ora al Dipartimento competente in materia di lavori pubblici. La scadenza del prezziario è fissata nel 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Non è chiaro cosa accada nel caso in cui l’elenco prezzi non sia aggiornato entro il 30 giugno dell’anno successivo. La divulgazione dell'elenco prezzi è disposta previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali professionali e sindacali. Al Dipartimento citato è devoluta una nuova competenza che può essere utile anche per le realtà comunali: ad esso è demandata la funzione di supporto al responsabile del procedimento (anche di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia) in materia di valutazione delle offerte anomale. Tale è il procedimento in cui la stazione appaltante incorre in ipotesi di gara al di sopra della soglia comunitaria ovvero, per gli appalti sotto soglia, nel caso di offerte in numero non superiore a 5 oppure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: in altri termini in tutti i casi in cui la offerta anomala debba essere valutata in contraddittorio con l’appaltatore sulla scorta delle giustificazioni dallo stesso fornite.
ART. 17 E’ incrementato al 20% (dell’importo dei lavori in appalto) il limite dei lavori in economia previsti nel quadro economico di progetto unitamente ai lavori in appalto.
Art. 18 comma 4 bis Viene emendato il precedente testo normativo relativo alla comunicazione ai soggetti interessati dall’esproprio del deposito del progetto dell’opera pubblica. Si fa ora rinvio alle disposizioni previste dalla legge provinciale in materia di procedimento amministrativo, (l.p. 23\1992) senza introdurre regole speciali di difficile se non impossibile gestione, quali quelle in vigore precedentemente (dove si distingueva tra proprietà indivisa ove era ammessa la forma semplificata da tutte le altre fattispecie anche con numerosissimi proprietari ma a proprietà divisa, nel qual caso doveva ritenersi indispensabile la comunicazione personale).
Art. 20 Copia nell’ordinamento locale la disposizione dello Stato in materia di soggetti legittimati a ricevere incarichi professionali (quindi sono espressamente legittimati - e non solo interpretativamente, come accadeva nel passato - la società di ingegneria, la società tra professionisti, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili). Importante precisazione è quella introdotta dal nuovo comma 12 dell’articolo 20, che consente l’affidamento diretto senza confronto concorrenziale secondo le regole che in precedenza valevano per gli affidamenti sopra i 100.000 euro (non sovrapposizione e competenza), sino alla soglia di applicazione del diritto comunitario (oggi 200.000 DSP pari ad euro 236.945). La norma precisa “sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale”. E’ da ritenere che per le realtà comunali il programma di spesa possa essere correttamente inteso come riferibile al piano esecutivo di gestione. Per affidamenti di importo non superiore a 26.000 euro, inoltre, si stabilisce espressamente che si può prescindere dagli schemi tipo di convenzione. E’ da ricordare peraltro che gli schemi tipo di convenzione approvati dalla giunta provinciale non vincolano i Comuni.
Art. 21 Si fa rinvio alla normativa dello stato attualmente in vigore per i concorsi di progettazione e per i concorsi di idee. I commi 3 bis, ter, quater sono intesi a definire il trattamento in termini di compenso dei componenti le commissioni di tali concorsi, consentendo la possibilità di remunerare adeguatamente il lavoro svolto (soprattutto per quanto attiene ai soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni spesso di particolare prestigio).
Art. 28 Si inserisce il nuovo comma 3 che ha lo solo scopo di precisare (in funzione di trasparenza e per rendere inoppugnabile l’operato dell’Amministrazione decorso il termine per i ricorsi) che la comunicazione dell’esito della gara deve essere inoltrata non solo all’aggiudicatario ed al secondo graduato ma a tutti i partecipanti e deve avvenire a mezzo di lettera R.R.
Art. 32 La modifica al comma 3 è intesa a chiarire senza ombra di dubbio ( ma era chiaro anche in passato) che i soggetti che compongono la commissione per la valutazione delle offerte nella procedura di appalto concorso, devono essere esperti (è il termine introdotto in luogo di “tecnici”) con ciò legittimando espressamente la composizione a favore anche di soggetti esperti non tecnici in senso stretto (ossia anche avvocati, docenti universitari in materie non tecniche, funzionari amministrativi ecc.)
Il nuovo comma 3 dell’art. 33 consente il ricorso alla procedura negoziata (previo confronto concorrenziale con almeno 10 imprese) qualora l’importo a base d’asta dei lavori non sia superiore ad un milione di euro. In astratto la soglia pertanto risulta elevata da 300.000 al 1.000.000 di euro. Peraltro occorre evidenziare che le Amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia (e quindi i Comuni in primo luogo) possono disciplinare autonomamente le soglie del ricorso a tale procedura nel rispetto di tale limite massimo. La ratio di tale disposizione è eminentemente di snellimento procedurale per Amministrazioni, come quella provinciale, gravate da appalti numerosi e di importo nella maggior parte dei casi al di sopra di detta soglia, sui quali quindi deve concentrarsi l’attività procedurale più gravosa. Spetta pertanto a ciascuna Amministrazione aggiudicatrice diversa dalla Provincia la previsione, nei propri atti ordinamentali, del limite di soglia adeguato in relazione alla propria organizzazione. Ciò in quanto la procedura negoziata rimane sempre una procedura derogatoria rispettato alla ordinaria di scelta del contraente, che nel nostro ordinamento è rappresentata dalla licitazione. La licitazione infatti si caratterizza per il fatto che ad essa possono aspirare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, mentre nella procedura negoziata è all’Amministrazione che spetta l’individuazione delle imprese da invitare in numero non inferiore a 10. Solo nella licitazione può dirsi compiutamente tradotto il principio di trasparenza e di concorrenza, tanto caro anche al diritto comunitario. La nuova previsione non può pertanto essere applicata tout court con l’effetto, per la realtà comunale, di distorcere il sistema sino al punto da espungere dall’ordinamento la procedura di licitazione, il che accade in Comuni in cui le soglie di appalto solo in pochi casi (oppure mai) eccedono il milione di euro. La legge provinciale sui lavori pubblici è un sistema normativo che deve trovare applicazione nella sua organicità. Quindi spetta alla responsabilità e discrezionalità di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, avuto riguardo alla propria esperienza e dimensione, determinare in concreto al di sotto del limite di 1.000.000 di euro la propria soglia di applicazione della procedura negoziata in modo che il sistema possa dirsi organico attraverso l’ applicazione tutte le procedure di gara previste dalla legge (quella ordinaria: licitazione e quella derogatoria: negoziata), nell’interesse a che si esplichi al meglio la concorrenza a vantaggio dell’Amministrazione. Infine si evidenzia che l’individuazione delle imprese da invitare è connotata da ampia discrezionalità rimessa alla Amministrazione (ed in particolare, in coerenza con la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e gestionali, alla componente burocratica delle Amministrazioni). Tale situazione, anche in relazione alla incidenza della scelta direttamente sugli interessi economici delle imprese, rende necessaria la preventiva individuazione di criteri generali che orientino tale discrezionalità nel rispetto del principio di imparzialità dell’agire amministrativo sancito dalla Costituzione e dalle norme sul procedimento amministrativo anche allo scopo di non incorrere nelle responsabilità variamente configurabili. Si ritiene che ciò possa realizzarsi attraverso l’approvazione di un atto generale che individui in concreto i criteri di esercizio della discrezionalità da applicarsi caso per caso. A puro titolo esemplificativo si elencano alcuni criteri eventualmente da considerare: idoneità in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori, rotazione dei soggetti da invitare, proporzione tra importo da affidare e dimensione dell’impresa (in modo da assicurare la crescita delle imprese), individuazione di un limite al numero di appalti ottenibili in un dato periodo, positiva esperienza in precedenti rapporti con l’amministrazione, esistenza di contenziosi in essere tra impresa e amministrazione, interesse espresso dalle imprese all’appalto, individuazione di meccanismi di casualità ecc.. Si evidenzia, infine, come non sia possibile fornire un’indicazione univoca circa l’atto attraverso il quale tradurre formalmente le scelte sopraindicate: occorre operare un’analisi puntuale della norme organizzative di ciascun Comune, che potrà orientare nel senso della modifica al Regolamento contratti oppure verso un apposito atto di indirizzo della Giunta comunale. Art. 33
art. 34 e art. 37 Rinvia al sistema statale per la qualificazione (imperniato sulla S.O.A.), al di sopra dei 150.000 euro (sotto tale soglia l’idoneità è assolta mediante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.) nonché per i raggruppamenti di imprese. Tale disposizione attua così la competenza prevista in capo alla provincia dalla legge 6\2000, che disponeva l’applicazione delle norme statali sino alla corrispondente esplicazione della potestà legislativa locale. Ora tale potestà deve intendersi esercitata nel senso di aderire al sistema nazionale. Dal punto di vista pratico nulla è innovato. In merito di cauzione provvisoria, è elevata la soglia per la relativa applicazione (300.000 euro in luogo di 500.000.000 di lire) ed inoltre si modifica il titolo per l’incameramento da “la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario” a “la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario”; in tal modo si consente di attribuire maggior rilevo alla responsabilità dell’aggiudicatario (ad es. in caso di verifica del mancato possesso dell’assenza delle cause di esclusione dalla gara).
Art. 35 Per le cause di esclusione dalla partecipazione e sottoscrizione dei contratti (con ciò si è precisato che l’assenza di cause di esclusione deve sussistere anche nel momento della stipulazione del contratto) la modifica alla legge provinciale ha fatto la scelta di aderire al sistema nazionale: • Per quanto riguarda la lett. c) dell’art. 5, esattamente corrispondente alla lett. c) dell’art. 75 del D.P.R. 554\1999 come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 412\2000, in modo particolare viene sancita espressamente la rilevanza del patteggiamento, la rilevanza delle sentenze che siano state emesse anche nei confronti dei soggetti (amministratori o direttori tecnici) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara “qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata”. Rimane infine salva l’applicazione dell’art. 178 del c. penale e dell’art. 445, comma 2 del codice di proc.penale (in tema rispettivamente di riabilitazione e di estinzione del reato patteggiato); • Per quanto riguarda la lett. h), in merito alle false dichiarazioni rese per concorrere alle gare nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio: pertanto le false dichiarazioni di data anteriore (salva la loro rilevanza penale) non sono idonee ad integrare la causa di esclusione richiamata. • Infine per quanto attiene alla lett. e) si è attribuita la rilevanza dovuta al Documento unico di regolarità contributiva di cui al’art. 2, comma 2 del D.L. 210\2002, che dovrebbe, auspicabilmente in tempi rapidi, soppiantare le separate certificazioni I.N.P.S., I.NA.I.L. e Cassa Edile. Nelle more della sua attivazione rimangono ancora rilevanti ai fini della regolarità contributi va ed assicurativa, i predetti certificati.
Art. 39 al comma 3 si eleva a 1.000.000 di euro il limite per l’applicazione alternativa del criterio del prezzo più basso con il sistema del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari in luogo dell’offerta prezzi unitari.
Art. 41 Ai commi 1, 3 e 6 si introducono modifiche tecniche che non mutano la sostanza (verifica d’ufficio dei requisiti di partecipazione ove possibile). Ai commi 2 e 5 si introducono disposizioni operativamente molto utili per il caso di verifica di mancato possesso dei requisiti di partecipazione: • espressamente si stabilisce l’incameramento della cauzione (vedi quanto osservato con riferimento alla modifica all’art. 34) nei confronti dell’aggiudicatario; • dall’adozione del provvedimento di esclusione, deve disporsi l’esclusione dalle gare d’appalto in corso nonché da quelle da indirsi per un periodo da 3 a 6 mesi, salva la segnalazione del fatto all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sia nel caso di verifica negativa nei confronti dell’aggiudicatario che nel caso di verifica negativa a campione operata rispetto agli altri partecipanti.
Art. 42 E’ innovata sostanzialmente la precedente norma in materia di subappalto: la violazione del limite di subappalto non porta più all’esclusione dell’offerta dalla gara (abrogazione del comma 4); e quindi consente l’ammissione con l’eventuale rideterminazione d’ufficio del limite del subappalto. In ciò anche la norma sul subappalto ha perso ogni elemento di diversità rispetto al quadro nazionale. Il comma 4 ter introduce una norma molto attesa, nonostante la sua sostanziale semplicità, per rendere effettiva la tutela della sicurezza nei cantieri (ed anche la lotta al lavoro nero) ponendo le basi per consentire controlli effettivi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore: si rinvia al regolamento di attuazione l’introduzione di regole che consentano l’identificazione dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore.
Art. 45 Riguarda per lo più opere della Provincia (o suoi enti funzionali) ma è idoneo a riverberare i suoi effetti anche a livello comunale. Infatti è rimodulato il meccanismo della conferenza di servizi per la valutazione dei progetti sui quali debba essere acquisito il parere (autorizzazioni, intese, concerti ecc…) di altre strutture o amministrazioni pubbliche e tali atti di assenso non siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre tale conferenza di servizi può essere indetta anche qualora vi siano questioni tecniche particolarmente complesse e quand’è necessario determinare l’effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Il comma 2 ter descrive puntualmente il meccanismo di operatività della conferenza di servizi segnatamente per l’ipotesi di valutazione del progetto preliminare in vista della elaborazione del progetto definitivo. Si tratta di norma immediatamente applicabile all’ente locale ove lo stesso sia tenuto ad applicare le disposizioni della l.p. 13\1997 (ex art. 8 bis della medesima legge).
Art. 46 ter Si rinvia al regolamento per la previsione di una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella già prevista dall’ordinamento in materia di premio di accelerazione per l’ipotesi in cui il premio non sia stato preventivamente previsto dal bando di gara e dal capitolato speciale. Con la disciplina attuativa quindi, fissati i criteri, il premio diventerà istituto generalmente applicabile agli appalti ancorché non espressamente previsto negli atti che regolano lo specifico appalto.
Art. 51 E’ innovata la disciplina delle varianti in senso semplificativo per i casi di cui al comma 3 (che non necessitano della sussistenza dei presupposti tassativi di cui al comma 1 del medesimo articolo): vi rientrano anche le varianti che non eccedono l’importo impegnato non solo originariamente ma anche per effetto di successivi mutamenti del quadro economico di progetto (si pensi al caso del rifinanziamento degli imprevisti ecc.). Evidentemente devono sussistere anche gli altri presupposti del medesimo comma (ossia varianti prima dell’affidamento dei lavori oppure non eccedenza del supero dei lavori rispetto al sesto quinto dell’importo contrattuale originario: si sottolinea al riguardo che nulla è innovato in materia di computo del “sesto quinto” che, per rendere operativa la fattispecie semplificata del comma 3, non può complessivamente eccedere il 20% dell’importo originario del contratto). Inoltre l’atto di approvazione della variante in questo caso viene definito come verbale di accertamento, in coerenza con la prassi applicativa sino a qui operata. Al comma 4 è eliminato il primo periodo che distingueva la competenza della giunta provinciale da quella dei dirigenti nel caso di varianti. Per i Comuni tale norma non si applica e vale quanto osservato a commento dell’art. 4.
Art. 52 Sono elevate le soglie per l’affidamento in economia. Si ritiene che ciascuna Amministrazione comunale, secondo quanto accadeva in passato ed in base ai ragionamenti già formulati a commento della modifica all’art. 33, per garantire una coerenza di sistema debba fissare nelle proprie norme ordinamentali eventualmente i nuovi limiti per i contratti in economia entro i massimi stabiliti dalla novella dell’art. 52, ossia: • Importo per singolo contratto non superiore a 500.000 euro; • Importo per l’affidamento diretto in economia non superiore a 50.000 euro. • Importo non superiore a 10.000 euro per gli ordinativi scritti alla controparte • Importo non superiore a 100.000 euro per la verifica della regolarità contributiva ed assicurativa nonché antinfortunistica ai fini del saldo mediante autodichiarazione e per l’esonero da cauzione definitiva.
Art. 53 E’ elevato, per i casi di somma urgenza, a 1 milione di euro il limite entro il quale può essere disposta l’immediata esecuzione dei lavori, senza cioè preventiva gara ufficiosa o sondaggio e senza la previa approvazione di perizia di spesa. E’ altresì innalzata a 400.000 euro la soglia per la formalizzazione del negozio con l’impresa mediante ordinativo scritto anziché mediante contratto.
Artt. 54 e 55 Le modifiche introdotte all’attività consultiva ed alla competenza degli organi consultivi riguardano prevalentemente i lavori della Provincia o comunque di amministrazioni diverse dalla provincia solo quando sia erogato un contributo provinciale. Si ritiene che tale contributo debba essere diretto e specifico e quindi non relativo alle opere finanziate a badget. Esse concernono le seguenti fattispecie: • Opere o lavori da affidare a procedura negoziata o in concessione o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di importo superiore a 1.000.000 di euro (per importi inferiori non è necessario alcun parere): la competenza è del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici; • Proposte di transazione o accordo bonario riguardanti vertenze per maggiori compensi o esonero da penalità qualora l’importo dell’accordo o transazione ecceda i 200.000 euro (quindi la soglia non è più fissata in astratto in termini percentuali della richiesta rispetto al contratto – 20% dell’importo contrattuale – ma in concreto in relazione all’entità delle concessioni che l’Amministrazione intende riconoscere all’appaltatore). Al riguardo l’art. 55 comma 4 bis precisa che il contributo debba essere diretto e specifico (e quindi non relativo ad opere comunali finanziate a budget): in tal caso il parere è reso dal Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici, altrimenti è espresso dall’organo tecnico individuato negli ordinamenti interni dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 58 Si tratta della introduzione di una deroga alla competenza degli organi consultivi per i progetti di cooperazione internazionale della Provincia. L’abrogazione della lett. g) corrisponde ad esigenze di tecnica legislativa in relazione alle modifiche introdotte nell’art. 54.
Art. 58 bis Introduce una previsione autoctona della fattispecie di accordo bonario che trova applicazione sin da subito in luogo dell’art. 31 bis della legge Merloni. In particolare il nuovo istituto prevede che la procedura si articoli secondo l’impostazione dell’originario art. 31 bis della legge citata (ossia senza le modificate apportate con il D.Leg. 166\2002). In particolare non è prevista neanche come facoltativa, la nomina della commissione che rappresenta il principale appesantimento burocratico della novella introdotta all’art. 31 bis. Inoltre sono scanditi in maniera più realistica i tempi per la decisione in ordine alla proposta di accordo bonario. Nel dettaglio è previsto che il responsabile del procedimento acquisisca la relazione del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo ove costituito e formuli entro 90 giorni dal ricevimento di queste ultime documentazioni istruttorie (e non dall’apposizione delle riserve) una proposta di accordo bonario sentito l’appaltatore. Viene confermata quindi l’utilità di sondare l’appaltatore prima di presentare la proposta, opportunità inspiegabilmente modificata con la novella introdotta nella legge dello Stato. La norma provinciale infine prevede la sottoposizione della proposta alla struttura competente in ordine all’opera che formula le proprie osservazioni entro i successivi 60 giorni. Per vero tale ultima disposizione sembra configurata in relazione all’esperienza provinciale che forse vede una cesura tra la figura del responsabile del procedimento e del dirigente della struttura competente in ordine all’opera. Nelle realtà comunali, soprattutto laddove la responsabilità procedimentale è concentrata sulla figura dirigenziale della struttura competente all’opera, tale necessità viene a cadere coincidendo le due figure, con ulteriore semplificazione procedurale. La forma dell’accordo bonario è definita secondo le forme dell’accordo transattivo di cui alla legge provinciale 23\90. Poiché tale specifica fattispecie della legge provinciale, non si applica alle autonomie comunali, la portata della norma pare ricondursi esclusivamente alla necessità di provvedere secondo le regole formali delle transazioni applicabili nei vari ordinamenti (secondo la prassi prevalente pertanto deliberazione della Giunta comunale e stipulazione di contratto previa assunzione di pareri ove richiesto dagli ordinamenti di ciascuna ente)