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Il contesto istituzionale. Il processo di policy turistico non è un’attività lineare che trae origine da un unico centro decisionale
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Il contesto istituzionale • Il processo di policy turistico non è un’attività lineare che trae origine da un unico centro decisionale • E’ un percorso accidentato in cui i politici ed i burocrati, centro e periferia, si trovano spesso a scambiare i rispettivi ruoli e ad interagire secondo modalità differenti da quelle previste
Il contesto istituzionale • L’azione pubblica si svolge in un complesso rapporto di COLLABORAZIONE CONFLITTUALE tra agenzie amministrative che agiscono nei differenti livelli di governo: nazionale, regionale e locale
Il contesto istituzionale • Ricostruzione e analisi: • delle istituzioni • degli attori • dei programmi e delle normative
Avvento dello Stato regionale Proiezione territoriale delle questioni turistiche Sorgere di una serie di problematiche connesse al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni per stabilire l’ambito di intervento
Nuovo metodo di regolamentazione dei rapporti tra Stato e regioni • Dpr del 14 gennaio del 1972 • Dpr del 24 luglio del 1977 • Legge quadro sul turismo n. 217/83 • Legge Bassanini • Legge del 29 marzo del 2001 n. 135
DPR n. 6/72 • Trasferimento di tutte le funzioni amministrative inerenti il turismo alle regioni a statuto ordinario • Lo Stato si riservava competenze in materia internazionale, di promozione generale ed il controllo di alcuni enti pubblici
d.p.r. n. 6/72 • Previsioni inattuate : • l’art. 6 della legge attribuiva unicamente al Governo la funzione di indirizzo e coordinamento, escludendo qualsiasi tipo di consultazione con le regioni • L’obiettivo della delimitazione delle competenze tra Stato e regioni si risolve in una attribuzione delle funzioni minori alle Regioni riservando allo Stato le attribuzioni più rilevanti
dpr n. 616/77 • Nuova disciplina con la quale si tentò di risolvere TUTTE le questioni di ordine generale relative ai rapporti tra Stato e regioni • Vennero individuati dei settori organici di materie tra cui lo sviluppo economico, all’interno del quale venne collocato il turismo • Per ciascuno di tali settori si indicarono le attribuzioni RESIDUEdello Stato e quella da trasferire alle regioni • Lo Stato comunque conservava funzioni di indirizzo e controllo a garanzia dell’unitarietà delle azioni
d.p.r. n. 616/77 • L’art. 56 opera il trasferimento di funzioni nel settore del turismo e dell’industria alberghiera dal centro alla periferia • Definizione generica di turismo • Ampie aperture concesse avrebbero dovuto consentire alle regioni di formulare autonome politiche turistiche
d.p.r. n. 616/77 Le regioni non hanno approfittato della favorevole situazione: • assenza di una legge di riferimento 2) atteggiamento ostile e preconcetto da parte degli attori statali nei confronti di riforme organiche operate dagli enti locali
d.p.r. n. 616/77 INNOVAZIONI Superamento del concetto di settorialità tipico della precedente normativa a favore di un concetto di territorialità le politiche turistiche dovevano essere inserite in un ambito di iniziative ed interventi che riguardassero tutto il territorio e quindi non solo una dimensione localistica e quindi settoriale
d.p.r. n. 616/77 • Possibilità di utilizzare lo strumento della programmazione • Possibilità di concorso delle regioni alla determinazione degli obiettivi di programmazione nazionale attraverso la predisposizione di piani generali di sviluppo in armonia con quelli più ampi dello stato • Le regioni dovevano comunque coordinare i propri interventi con quelli statali per creare un costante raccordo ed una osmosi tra i due centri decisionali
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 • Intervento di carattere sistematico volto a contribuire al repentino processo di evoluzione che il settore subiva nel tempo • Dotare gli attori pubblici e privati di un quadro di riferimento • Assicurare il massimo grado di autonomia e di coordinamento dei differenti livelli di governo • Mettere ordine in una legislazione regionale incerta, non programmata ed emanata in dipendenza di un modello di normazione statale
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 Ha consentito di collocare nell’agenda di governo prima e nella sfera di decisione pubblica un problema che trovava rispondenza nell’opinione degli attori pubblici e privati del settore ma che non riusciva a costituire un sistema
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 • Frutto di un rinnovato clima politico che andava oltre la rigida rivendicazione da parte delle regioni di forme di autonomia a favore di forme nuove di collaborazione tra i due attori La legge quadro ha previsto la necessità di stabilire un raccordo tra la programmazione turistica, di settore, e quella nazionale, che è statale attraverso l’esercizio di potere di indirizzo e coordinamento • COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE TURISTICA • COMITATO CONSULTIVO
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 • UNICO STRUMENTO CAPACE DI SUPERARE IL PROBLEMA DEI CONFLITTO STATO-REGIONI • La legge ha enucleato dei principi fondamentali entro i quali le regioni avrebbero dovuto legiferare, realizzando un rapporto tra i due organi inteso non in termini di rivendicazione di sfere di attribuzione e competenze, ma in termini di reciproca collaborazione
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 • Realtà: • Non si produce né nella cultura politica né in quella amministrativa una crisi della episodicità delle azioni e di un localismo autoreferenziale • La legge non ha svolto quella funzione ordinatrice dell’agire politico e sociale del settore nonostante gli aspetti da essa trattati fossero ambiti di regolazione pubblica di settore di particolare rilevanza
Legge quadro sul turismo l. n. 217/83 • SCARSA INCISIVITA’: • Richieste di proclamazione di incostituzionalità di alcuni articoli • Il disomogeneo e tardivo adeguamento da parte dei decisori locali • I numerosi procedimenti di revisione e di modifica Legge quadro troppo centralistica Limitazione delle decisioni territoriali
Legge n. 135/2001 Volontà di modificare la normativa vigente nel settore turistico Volontà di emanare una legge di principi per ridefinire gli strumenti di politica turistica per dare rilevanza a: • Ruolo delle imprese • Tutela del consumatore • Realtà associative • Valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e delle tradizioni locali QUALITA’ DELLO SVILUPPO TURISTICO E SU FORME ORGANIZZATORIE INNOVATIVE CAPACI DI VALORIZZARE IL RUOLO DELLE REALTA’ LOCALI
Legge n. 135/2001 • INNOVAZIONI: • Riconoscimento della valenza culturale (il turismo svolge un ruolo strategico per la crescita culturale e sociale del paese) • Ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del paese • MUTA LA VISIONE DEL FENOMENO TURISTICO, • RIVALUTAZIONE DEGLI INTERESSI CONNESSI ALLA SALVAGURDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI E CULTURALI • LO SVILUPPO DEL TURISMO E’ STRETTAMENTE CONNESSO A TALI ASPETTI RICONOSCIUTI INTERESSI PREMINENTI DELLA REPUBBLICA
Legge n. 135/2001 • Adeguare il sistema normativo alle nuove esigenze del settore • Aggiornare la disciplina di riferimento al mutato assetto delle competenze istituzionali (processo di riforma della p.a. e decentramento amministrativo in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) • Con la nuova normativa è stata applicato in modo compiuto il dettato costituzionale. Il turismo è materia di esclusiva competenza regionale che si articola in un contesto di politiche generali che lo influenzano (trasporti, promozione turistica, estero, sicurezza che non possono non essere di competenza del governo centrale)
Legge n. 135/2001 • Legge di principi che non dettaglia gli strumenti e gli istituti che individua • La nuova legge non è la fine di un processo ma l’inizio di un percorso che deve essere attivato • È necessario l’intervento collaborativo di tutti gli attori coinvolti affinché il settore turistico riesca ad avere la giusta considerazione politica, creando un sistema di regole che esalti e favorisca lo sviluppo del settore turistico
Legge n. 135/2001 • Completa il definitivo trasferimento delle competenze regionali • Uno dei primi interventi di riforma di un settore di policy che faccia propri i principi del decentramento amministrativo • Definizione della regolamentazione del settore ad un nuovo strumento normativo condiviso e concordato da tutti i livelli di governo: le LINEE GUIDA
Linee guida • Emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m) che contenesse le linee guida • Il legislatore nazionale è andato oltre l’emanazione del Dpcm 13/9/2002, definendo il contenuto delle linee guida • Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2 • Le linee guida andrebbero a sostituirsi all’intera normativa regionale di settore, negando il ruolo istituzionale delle regioni
Legge n. 135/2001 • Riforma nazionale del turismo: • Intervento normativo che dovrebbe garantire l’assestamento istituzionale sempre cercato nel settore turistico • Equilibrio definitivo tra i livelli di governo centrale e locale
Legge n. 135/2001 • RAPPORTI TRA CENTRO E PERIFERIA • NON IN TERMINI DI MODELLI ISTITUZIONALI-ORGANIZZATIVI • IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Legge n. 135/2001 • è necessario individuare il limite della trattabilità locale della questione turistica, individuando quelle politiche che sono destinate ad avere un impatto sulla realtà economica e sociale nazionale
POLITICHE TURISTICHE No: unico settore di policy Si: policy distinte • Politiche che incidono fortemente sulla programmazione nazionale (NO RICORSO AD UN DECENTRAMENTO DELLE POLITICHE TURISTICHE) • Politiche che prevedono interventi meno diretti e maggiormente rivolti alla promozione e valorizzazione del turismo (ESALTARE L’INIZIATIVA REGIONALE)