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2. Possibilit
E N D
1. Leo De Rosa
leo.derosa@rdrba.it
Russo De Rosa Bolletta & Associati
Studio legale tributario
www.rdrba.it
2. 2 Possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti attraverso l’accertamento di tipo sintetico
Conseguente utilizzazione di elementi sintomatici e indicativi di ricchezza che, se non coerenti con la posizione fiscale dichiarata dal contribuente, possono condurre ad una diversa misurazione e quantificazione dei redditi.
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4. 4 IL NUOVO “SPESOMETRO” NORMA PREVIGENTE
Determinazione sintetica del reddito del contribuente:
“in base ad elementi e circostanze di fatto” NORMA ATTUALE
Determinazione sintetica del reddito del contribuente sulla base delle “spese di qualsiasi genere” sostenute nel corso del periodo d’imposta”
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6. 6 IL NUOVO “SPESOMETRO” Controlli sul territorio
L’attività di controllo si concentra in particolare:
sul riscontro dei soggetti utilizzatori di imbarcazioni e natanti da diporto, aereomobili, ecc;
sull’osservazione degli immobili di lusso (ville, attici) ovvero caratterizzati da pertinenze visibilmente appariscenti (piscine, terreni, parchi, ecc.);
sul rilevamento delle autovetture e moto di lusso e dei dati identificativi del soggetto sottoposto a controllo;
sulla valorizzazione di ogni circostanza acquisita nel corso di qualsiasi genere di attività ispettiva.
7. 7 IL NUOVO “SPESOMETRO” Banche dati
Nell’ambito della lotta all’evasione si assiste ad una sempre maggiore utilizzazione delle banche dati informatiche quali, fra le ultime:
PERSEO: database che permette, attraverso il confronto fra reddito dichiarato e tenore di vita, di individuare i contribuenti “non congrui” che manifestano una capacità economico - patrimoniale non in linea con i propri redditi;
SERPICO: database che incrociando le informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, consente attraverso il semplice inserimento del codice fiscale di accedere a tutti i dati anagrafici e fiscali del contribuente e di verificare i beni posseduti e le spese sostenute.
8. 8 IL NUOVO “SPESOMETRO”
9. 9 L’introduzione dell’obbligo di comunicazione relativo all’elenco clienti / fornitori (cfr. infra), “mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti (…) anche in ambito di imposizione sul reddito. Gli stessi dati consentiranno (…) l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico” (cfr. relazione illustrativa al D.L. 78/2010). IL NUOVO “SPESOMETRO”
10. 10 LE SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI NEL NUOVO “SPESOMETRO” NORMA PREVIGENTE
“Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. NORMA ATTUALE
E’ stata eliminata la previsione relativa alle cd. spese per incrementi patrimoniali
11. 11 Il D.L. n. 78/2010 ha provveduto a modificare la disciplina del cd. “redditometro” attraverso:
l’aggiornamento degli indici di capacità contributiva ormai obsoleti (previsto per luglio 2011);
una maggiore “personalizzazione” dello strumento sulla base delle caratteristiche del contribuente tramite l’utilizzo di variabili connesse alla:
situazione soggettiva (stato civile / nucleo familiare del contribuente);
situazione territoriale (localizzazione geografica nel territorio). IL NUOVO REDDITOMETRO
12. 12 IL NUOVO REDDITOMETRO
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14. 14 La ricostruzione sintetica del reddito in forza dello “Spesometro” o del “Redditometro” “è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Lo scostamento del 20% dovrebbe calcolarsi partendo dal reddito accertabile (nota SECIT del 31 ottobre 1993).
Rispetto alla precedente normativa:
abbassamento della soglia di scostamento rilevante fra reddito accertato e quello dichiarato dal 25% al 20%);
non è più necessario che lo scostamento tra i due redditi si manifesti per almeno due anni. IL PRESUPPOSTO APPLICATIVO DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO
15. 15 LA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE L’articolo 38, commi 4 e 5, del D.p.r. 600/1973 introduce una presunzione relativa:
Contribuente deve dimostrare che “ (…) la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.
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Rafforzati gli strumenti di raccolta di informazioni da utilizzare in sede di controlli attraverso:
il coinvolgimento dei Comuni (art. 18, D.L. n. 78/2010);
la limitazione all’uso del contante (art. 20, D.L. n. 78/2010);
la reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori (art. 21, D.L. n. 78/2010). LE ALTRE NOVITA’ APPORTATE DAL D.L. 78/2010
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21. 21 Il rapporto fra accertamento sintetico e scudo fiscale
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che “l'effetto preclusivo dell'accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento (cfr. articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001) può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo "sintetico", come nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attivita' oggetto di emersione (cfr. Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 § 10). LA POSSIBILITA’ DI OPPOSIZIONE DELLO SCUDO FISCALE