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AAVV. Come cambia il contenzioso tributario a seguito della legge n.69 del 18/06/2009 ( G.U.19 GIUGNO 2009, N.140 ). Studio Legale Tributario Avv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa Via Ludovico Ariosto n.43 Lecce. Pagina 1.
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AAVV Come cambia il contenzioso tributario a seguito della legge n.69 del 18/06/2009 (G.U.19 GIUGNO 2009, N.140) Studio Legale Tributario Avv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa Via Ludovico Ariosto n.43 Lecce Pagina 1
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE • Le sentenze della Commissione tributaria devono essere impugnate (art.51,1 co.D.Lgs n.546/1992): • entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza; • entro 1 anno (+ 46 giorni) dalla pubblicazione della sentenza non notificata (art.327, 1 co. c.p.c., ante L.n.69/2009); • entro 6 mesidalla pubblicazione della sentenza non notificata (art.327, 1 co. c.p.c. così come mod. dall’art.46, L.n.69/2009) Pagina 2
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Art.58, L.n.69/2009 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è statopubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Pagina 3
TERMINI DI IMPUGNAZIONE Pagina 4
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992 • Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (come mod. con L.02/12/2005, n.248) • C.T.R. Puglia, ordinanza del 09/02/2009 • Illegittimità costituzionale dell’art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992 Pagina 5
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Corte Costituzionale, sentenza n.321 del 04/12/2009 • L’appellante è tenuto a depositare una copia dell’atto di appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata entro il termine di 30 gg. dalla notifica dell’appello (termine per la costituzione) a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado Pagina 6
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Art.53, 2 co. D.Lgs n.546/1992 • Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, co. 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22 , co. 1, 2 e 3…. • Art.22, 3 co. D.L.gs.546/1992 • In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformitàdell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato non è conforme a quello consegnato o spedito il ricorso è inammissibile. Pagina 7
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Se l’appello è proposto mediante spedizione postale o mediante consegna, l’appellante, a pena d’inammissibilità, dovrà: • dichiarare la conformità tra l’atto depositato in segreteria e quello spedito o consegnato (art.22, co.3, D.Lgs n.546/1992) • conformità sostanziale e nonformale • è causa d’inammissibilità dell’appello solo la effettiva difformità tra l’atto depositato e quello notificato e non certo il mero difetto dell’attestazione di conformità Pagina 8
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Contumacia??? • grava sula parte che intende contestare la difformità tra la copia notificata e quella depositata l’onere di eccepire la non conformità tra i due atti; la mancata costituzione dell’appellato vale quale rinuncia a sollevare tale eccezione (Corte di Cassazione, sentenza n.6780 del 20/03/2009) Pagina 9
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Nei casi di contumacia dell’appellato, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione (Corte di Cassazione, sentenza n.1174 del 22/01/2010) Pagina 10
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Notifica degli atti di impugnazione • Mancata produzione dell’avviso di ricevimento: nullità o inesistenza della notifica??? • l’avviso di ricevimento non è elemento costitutivo del procedimento notificatorio ma bensì documento di prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica (Corte di Cassazione, ordinanza n.18110 del 07/08/2009; Cass. S.U. n.2780 del 05/02/2009; Cass.S.U.n.3006 del 08/02/2008) • ‘ Pagina 11
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • Termine per la produzione dell’avviso di ricevimento • sino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione (art.32, 1 co.D.Lgs n.546/1992) Pagina 12
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE • la costituzione dell’intimato vale come prova dell’intervenuta consegna dell’atto al destinatario; • in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di costituzione dell’intimato, il ricorso/appello è inammissibile; • non è ammessa la rinnovazione ex art.291 c.p.c.; • è ammessa la rimessione in termini Pagina 13
LA RIMESSIONE IN TERMINI • Art.184-bis c.p.c.“Rimessione in termini” • “La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini…” • abrogato Pagina 14
LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.P.C. • Libro primo - Disposizioni Generali - Capo secondo “Dei termini” • Art.153, 2 co. c.p.c. “Improrogabilità dei termini perentori” 1. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti. 2. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in terminia norma dell’articolo 294, 2 e 3 comma. Pagina 15
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC. . • L’art.153, 2 co. c.p.c. si applica al processo tributario • Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009 • Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009 Pagina 16
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2 co.C.P.C. • mancato deposito dell’avviso di ricevimento nei casi di notifica a mezzo posta (Cass. S.U., sent. n.3006 del 08/02/2008; Cass. ord. n.18110 del 07/08/2009); • mancata indicazione dei termini di impugnazione e dell’autorità giudiziaria competente (Cass. ord.n.15143 del 26/06/2009; Cass.n.26116/2007) • errore del professionista (Cass. sent.n.35149 del 10/09/2009) Pagina 17
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC. . • Poiché norma generale, riguarda tutti i termini, ed è, quindi, applicabile: • per l'inizio del processo - per le impugnazioni; • per il deposito tardivo dei documenti (Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009); • in ipotesi di riassunzione o prosecuzione del giudizio • Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009 • Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009 Pagina 18
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2co. C.P.C. • L’esistenza o meno dei presupposti di fatto idonei a legittimare la rimessione in termini è valutazione di merito, censurabile in Cassazione solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione • Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009 • Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009 Pagina 19
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE • Compensazione delle spese di giudizio… l’eccezione, non la regola • Art. 91 c.p.c. “Condanna alle spese”: la regola Il principio della soccombenza risponde ad una duplice esigenza: • garantire il diritto di difesa (art.24 Cost.); • limitare i casi di “uso” del contenzioso per scopi meramente dilatori Pagina 20
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE • Art.15, 1 co. D.Lgs n.546/1992 “Spese del giudizio” La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. • Corte Costituzionale, sent. n.274 del 12/07/2005 (illegittimità costituzionale dell’art.46, 3 co. D.Lgs 546/92) Pagina 21
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE • Art.92, 2 co. c.p.c. “Compensazione delle spese”: l’eccezione “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono (giusti motivi) altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” • L.n.263 del 28/12/2005 • Cass.S.U.n.20598/2008;Cass.n.12081/09;Cass.n.17717/09 Pagina 22
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE • Il giudice può compensare le spese di giudizio solo in presenza di motivi gravi ed eccezionali; • Il giudice deve motivare in maniera esplicita e specifica in sentenza le ragioni gravi ed eccezionali che giustificano la compensazione • Sentenza censurabile in Cassazione ex art.360, 1 co.n.4 c.p.c. per error in procedendo: • omessa o insufficiente motivazione • mancanza delle ragioni gravi ed eccezionali Pagina 23
- LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE • gravi ed eccezionali ragioni di compensazione (Cass.S.U.n.24560/2010): • la novità delle questioni di diritto trattate; • il mutamento di giurisprudenza nel corso del processo su questioni di particolare complessità; • l’incertezza normativa; • Il modesto importo della lite non giustifica la compensazione delle spese (C.T.R. Puglia, sent. n.8/14/10 del 29/01/2010) Pagina 24
MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA • La legge di riforma del processo civile n.69/2009 ha determinato un inasprimento degli effetti della soccombenza, con l’introduzione, nel corpo dell’art. 96 c.p.c., rubricato “Responsabilità aggravata”, del nuovo terzo comma. • L’art. 96 c.p.c. trova piena applicazione nel processo tributario, in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura civile operato dall’art.1, co. 2, D.Lgs n.546/1992 (ex multis:Cass. S.U.n.12070/2008). Pagina 25
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA Art. 96 c.p.c. “Responsabilità aggravata” 1.Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. Pagina 26
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA 2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. Pagina 27
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA • Illegittima l’ipoteca se il credito non supera gli 8.000,00 euro (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.4077 del 22/02/2010) • Poiché atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.602/1973 Pagina 28
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA • Il nuovo 3 co. dell’art.96 c.p.c. • In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può, altresì, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma aggiunto dall’art.45, L.n.69/2009) Pagina 29
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA • La nuova disposizione sembrerebbe consentire, quindi, al giudice, ogni qualvolta provveda sulle spese: • di condannare d’ufficio (senza, quindi la necessità di un apposita istanza in tal senso da parte della parte vittoriosa e senza che quest’ultima sia tenuta a fornire alcuna prova di aver subito un danno) la parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa, indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave. Pagina 30
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA • Il giudice non dovrebbe, comunque, in nessun caso prescindere dalla colpa grave o dalla mala fede, poiché si tratta di requisiti che costituiscono sempre e comunque presupposto indispensabile per la condanna al risarcimento di cui all’art.96, 3 co. in commento, non essendo ammissibile (perché contraria alla tradizione giuridica italiana in tema di responsabilità civile) l’introduzione, nel sistema processuale civile, di una “pena privata”. Pagina 31
I RISCHI …. NEL CASO DI VITTORIA • Art. 91, 1 co.c.p.c. rubricato: “Condanna alle spese” • «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta». • Ciò significa che la parte, seppure vittoriosa, non soltanto non può ripetere le spese, ma può perfino vedersi condannare a sostenere quelle della controparte Pagina 32
- I RISCHI … NEL CASO DI VITTORIA • Inapplicabilità al processo tributario (art.1, 2 co.D.Lgs n.546/1992): • nel processo tributario la condanna alle spese è specificatamente disciplinata dall’art.15, rubricato: “Spese del giudizio”, nel quale, oltretutto, non vi è alcun richiamo all’art.91 c.p.c. ma solo all’art.92 c.p.c; • peculiarità del processo tributario e indisponibilità dell’obbligazione tributaria Pagina 33
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C. • La doppia via per le spese di giudizio: • la condanna per “soccombenza” • l’azione civile ex art.2043 C.c. • Art. 2043 C.c. “Risarcimento per fatto illecito” “Qualunque fattodoloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” Pagina 34
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C. • E’ risarcibile il danno patrimoniale e non arrecato al privato in conseguenza del comportamento illecito della pubblica amministrazione nell’esercizio della sua attività impositiva • La giurisdizione in materia di azione per il risarcimento danni per gli illeciti commessi dalla P.A. è del giudice ordinario (ex multis: Cass. S.U. n.6315 del 16/03/2009; Cass. S.U. sent.n. 8958 del 16 aprile 2007 e sent. n. 15 del 04/01/2007) Pagina 35
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C. • E’ danno ingiusto e deve essere risarcito ex art.2043 C.c., il mancato o tardivo annullamento di un atto in autotutela da parte dell’Ente impositore • Corte di Cassazione, sentenza n.698 del 19/01/2010 Pagina 36
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C. • Quando l’Ente impositore non provvede o non provvede tempestivamente all’annullamento in autotutela di un atto illegittimo al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e rende legittima l’azione del contribuente innanzi al giudice ordinario per ottenere la condanna della stessa alle spese legali. • Stanti, infatti, i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 C.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Pagina 37
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C. • La discrezionalità della P.A. nell’esercizio dell’annullamento degli atti impositivi in autotutela, infatti, non esonera la pubblica amministrazione da responsabilità tutte le volte in cui il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo abbia arrecato un danno (ingiusto) al contribuente. • A nulla rileva che l’annullamento in autotutela si configuri come un potere discrezionale della P.A, poiché il danno di cui si chiede il risarcimento deriva in realtà dal compimento dell’atto illegittimo, i cui effetti negativi per il contribuente avrebbero potuto essere eliminati con l’intervento tempestivo in autotutela da parte della P.A. Pagina 38
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE • Libro I. Dei poteri del Giudice • Art.115 c.p.c.“Disponibilità delle prove” • 1.Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (…), nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. • Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati • Onere di contestazione delle avverse allegazioni Pagina 39
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE • La mancata tempestiva e specifica contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, comporterà l’esclusione dei fatti non contestati dal thema decidendum, con la conseguenza che: • i fatti non contestati dovranno considerarsi pacifici; • il giudice non potrà effettuare alcun controllo probatorio su di essi e dovrà considerarli sussistenti. Pagina 40
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE • Operatività del principio di non contestazione nel processo tributario • Principio generale proprio di ogni ordinamento processuale, a tutela del principio di ragionevole durata del processo Pagina 41
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE • Il principio di non contestazione ha la funzione di circoscrivere la materia realmente controversa, eliminando i fatti non controversi dal thema probandum • Cass. sent. n.1540 del 24/01/2007;Cass. n.950/2009;Cass.n.19773/2009;Cass.n.5356/2009;Cass.n.25064/2009) Pagina 42
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE • Inoperatività del principio nel caso di contumacia • Il principio di non contestazione è applicabile alla sola ipotesi della parte costituita, si esclude che alla contumacia possa attribuirsi il valore di una generale non contestazione • ex multis:Corte Cost. sent.12/10/2007; Corte di Cassazione sent. n.14623 del 23/06/2009: la contumacia non consiste in un comportamento concludente Pagina 43
QUESTIONI RILEVATE D’ UFFICIO • Art.101 c.p.c.“Principio del contraddittorio” • 2 co. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (la disposizione si applica al processo tributario, ispirato, come quello civile, al principio costituzionale del contraddittorio). Pagina 44
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO • abuso del diritto; • inammissibilità ricorso/appello intempestivo; improcedibilità dell’appello per mancato deposito della copia nella segreteria della Commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica(Corte Cost.n.321/2009); • inammissibilità del ricorso/appello per difetto di atto impugnabile; Pagina 45
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO • inammissibilità dell’appello privo dell’attestazione di conformità (contumacia); • decadenza dall’azione di rimborso (Cass. n.16232 del 10.07.2009; Cass. n.2510 del 30/01/2009; Cass. n.361/2009; Cass.n.29227/2008) • non è, invece, eccezione rilevabile d’ufficio, l’eccezione di decadenza dell’ente impositore dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente (potere di accertamento): Cass. n. 223/2009; Cass. n.478/2008; Cass. n.18019/2008) Pagina 46
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO • tardivo deposito di documenti ex art.32, 1 co. (Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009); • difetto di giurisdizione (Cass. S.U. sent. n.228163/2008; Cass. S.U. sent. n.24883/2008) • ampliamento del thema decidendum; • inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19, 3 co.D.Lgs n.546/1992; • improcedibilità del ricorso/appello per tardiva costituzione Pagina 47
TRANSLATIO IUDICII(art.59, L.n.69/2009) • “Translatio iudicii” - istituto: • elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale (Cass. S.U. sent. n. 4109/2007 e Corte Cost. sent.n.77/2007); • codificato dal Legislatore • art.59, L.n.69/2009 “Decisione delle questioni di giurisdizione” (disposizione valevole rispetto a qualunque sistema processuale) Pagina 48
TRANSLATIO IUDICII(art.59, L.n.69/2009) • La “translatio iudicii” consente alla parte che per errore “incolpevole” si sia rivolta ad un giudice privo di giurisdizione di proseguire il giudizio innanzi al giudice competente, così da evitare che l’erronea individuazione del giudice possa pregiudicare, in modo irreparabile, la possibilità stessa di un esame nel merito della domanda, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale (art.24 e art.111 Cost.) Pagina 49
TRANSLATIO IUDICII(art.59, L.n.69/2009) • Errore “incolpevole” sulla giurisdizione • conseguenza di situazioni di oggettiva incertezza sul giudice munito di giurisdizione in relazione a quella determinata fattispecie • Applicabilità della “Translatio iudicii” a tutti i giudizi pendenti Pagina 50