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Decreto "Cresci Italia", abolizione tariffe, preventivi: parliamone tra di noi

Decreto "Cresci Italia", abolizione tariffe, preventivi: parliamone tra di noi. L’art. 9 del D.L. Si compone di due parti: alla prima stabilisce l’abolizione delle tariffe professionali (commi da 1 a 4). 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

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Decreto "Cresci Italia", abolizione tariffe, preventivi: parliamone tra di noi

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  1. Decreto "Cresci Italia", abolizione tariffe, preventivi: parliamone tra di noi

  2. L’art. 9 del D.L.Si compone di due parti: alla prima stabilisce l’abolizione delle tariffe professionali (commi da 1 a 4) • 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. • 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. • L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. • 3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. • 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

  3. Abolizione delle tariffe La norma prevede: • Abolizione di ogni riferimento tariffario; • Pattuizione del compenso tra professionista e UTENTE CONSUMATORE quando questi è un privato o una micro impresa (ex cliente), mediante l’elaborazione preventivo, che tenga conto dell’importanza dell’opera ed indicando per le singole prestazioni le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. • Previsione di un criterio imposto con D.M. per le liquidazioni giudiziali; • Nullità dell’eventuale richiamo a questi criteri per la formulazione del preventivo verso consumatori e micro imprese; • Previsione di illecito disciplinare per la violazione dell’obbligo di redazione del preventivo verso tutti

  4. Norme sul tirocinio (commi da 5 a 7) • 5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. • 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni: • a)alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; • b) la lettera d) è soppressa. • 7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. Tirocinio presso le università • I primi sei mesi possono essere svolti durante l’ultimo anno di università, in presenza di convenzioni tra I CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI ed il MIUR • ne consegue (ed è importante) che i Consigli Nazionali esisteranno ancora, il che non dovrebbe preludere ad una prossima abolizione degli Ordini

  6. ABOLIZIONE DEL COMPENSO INDENNITARIO PREVISTO PER I PRATICANTI • I commi 6 e 7 aboliscono le norme previste dal decreto sullo sviluppo del 13 agosto 2011 che prevedevano a favore dei “tirocinanti” l’obbligo del pagamento del compenso di natura indennitaria colà previsto.

  7. LEGGE 183/2011Legge di Stabilità - art. 10 • Ha inserito la possibilità della costituzione di società tra professionisti anche con soci di capitale; • La quota di partecipazione del socio di capitale è sostanzialmente libera ed è prevista l’incompatibilità alla partecipazione a più società (comma 6), certamente per i professionisti, per il socio di capitale è più dubbio, per la formulazione sibillina della norma: ”La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.”

  8. RISULTATO • Radicale mutamento di prospettiva e di Natura della prestazione professionale, che assume una CONNOTAZIONE IMPRENDITORIALE Al punto a poter essere esercitata in forma societaria, con soci di capitale, e con la determinazione di un compenso parametrato al servizio fornito, ed ai costi di produzione del servizio stesso, con la trasformazione dei clienti in CONSUMATORI.

  9. Cass. civ. Sez. III, 09/06/2011, n. 12685 • Anche al rapporto tra l'avvocato e il suo cliente si applica la disciplina a tutela del consumatore; sicché, per individuare il giudice competente a conoscere dell'azione promossa dal professionista per il recupero del proprio credito professionale occorre fare riferimento all'art. 33, comma 2, lett. u, D.Lgs. n. 206/2005 (cod. cons.), che prevale rispetto all'art. 637 c.p.c.. Per effetto dell'applicabilità dell'art. 33 cit., il foro alternativo speciale di cui all'art. 637 c.p.c. opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all' avvocato, sia una persona giuridica oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore .

  10. Cass. civ. Sez. II, 09/02/2010, n. 2860 E' lecito e valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale anche nella parte in cui, accanto a quello di elementi materiali, esso preveda il passaggio di clientela (nella specie la Corte ha configurato quest'ultimo non già come una cessione in senso tecnico, ma solo come assunzione dell'impegno da parte del professionista ''cedente'' di consentire la prosecuzione del rapporto professionale tra i suoi vecchi clienti e il soggetto subentrante, mediante l'azione positiva di presentazione e canalizzazione della clientela e quella negativa di non esercitare la medesima attività professionale nello stesso luogo. Sancendo con ciò la liceità del patto di non concorrenza e con buona pace delle illiceità deontologica delle attività di accaparramento di clientela

  11. Occorre prendere atto che stiamo assistendo ad una vera e propria COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ivi compresa la nostra

  12. Conseguenze della presa di coscienza del mutato ruolo Un prima conseguenza della presa di coscienza del nostro nuovo ruolo ci impone di passare da una misurazione economica della nostra attività, fondata sul sistema della remunerazione di ogni singolo adempimento, all’atto del suo compimento e sulla base di una predeterminazione del suo grado di complessità e di impegno, per cui la remunerazione della vecchia voce tariffaria della redazione di una comparsa conclusionale era più alta di quella della richiesta di notificazione di un atto.

  13. COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA • Alla necessità di determinare una remunerazione dell’attività compiuta (rectius: da compiere) che tenga conto non delle prestazioni singole che compongono il servizio, ma degli elementi che compongono la produzione della nostra attività, che possiamo individuare in: • COSTI generali (operativi tra cui il personale – canoni – ammortamenti – capitale investito - spese per libri – riviste - ecc.) • COSTI specifici (spese dell’attività specifica quali C.U. notifiche, copie, compenso del domiciliatario, ecc.) • UTILE di impresa (ossia quella quota del corrispettivo che non contribuendo a coprire i costi, individua l’utile e la redditività della singola attività)

  14. COSTI GENERALI • Sono quelli sui quali più probabilmente si inciderà con effetti perversi sulla qualità del servizio. Si cercherà da un lato di razionalizzare le spese relative allo studio, dall’altra di tagliare il più possibile i costi superflui, o ritenuti tali, per essere competitivi. Ovviamente il taglio riguarderà ciò che costa di più: il personale e l’aggiornamento (libri, riviste, hardware, software)

  15. COSTI SPECIFICI • Sui quali non sarà possibile incidere posto che costituiscono i costi vivi di una causa quali: costo della mediazione, contributo unificato, notifiche, copie, imposta di registro, ecc. • Eventuale attività procuratoria, sia passiva, quando ci verrà richiesta, che attiva, quando la chiediamo noi, che costituisce uno dei momenti di maggiore criticità del nuovo sistema.

  16. UTILE COSTITUISCE UNA VARIABILE INDIPENDENTE E CHE POTENZIALMENTE VA DA ZERO AD INFINITO.

  17. CONSEGUENZE • La molla della diminuzione dei costi generali porterà ad un abbassamento qualitativo dei servizi. • Formerà un solco nella clientela, per cui chi potrà permettersi di pagare un professionista che maggiormente spende per l’aggiornamento, avrà un avvocato più preparato, di chi non potrà permettersi quei costi cercherà un avvocato meno preparato che costerà di meno • In sostanza si avrà una difesa di serie A ed una di serie B ed una di serie C, e la differenza avverrà per censo.

  18. DEBOLI CON I FORTI E FORTI CON I DEBOLI • Ma quel che sarà più grave è che chi lavorerà con le grandi imprese, banche ed assicurazioni, verrà giugulato con tariffe imposte dal cliente, e necessariamente, poiché l’assistenza dei “grandi clienti” comporta la necessità di un aggiornamento continuo, sarà nella impossibilità di agire sui costi generali, dovendo necessariamente scaricare sulla clientela privata ciò che non recupera dai “grandi clienti”

  19. DI CONSEGUENZA L’abolizione delle tariffe produce: • la diminuzione del costo del servizio per i “GRANDI CLIENTI” • Lo scarico dei maggiori costi generali sulla clientela privata • Siamo proprio sicuri che il costo dei servizi diminuirà per il cittadino?

  20. Il decreto legge va convertito Attualmente è all’esame della Commissione Giustizia del Senato

  21. LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO La quale ha espresso parere contrario all’approvazione dell’art. 9 affermando: "Si osserva infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l'emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l'adozione con decreto-legge ne determina la vigenza immediata e, dall'altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi. Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri. Il comma 2, poi, introduce un obbligo di formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle prestazioni professionali che in molti casi, si pensi in particolare alla professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un'attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili in quanto non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonchè dalle decisioni di un giudice. Il comma 5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina dei tirocini professionali che appaiono difficilmente compatibili con la natura propria di tale istituto, che è quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l'accesso alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per l'accesso alla professione forense, non tiene conto dell'obbligo - che è stato inserito nel testo di riforma della professione attualmente all'esame del Parlamento, e che rappresenta un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche e dagli operatori - di riconoscere un equo compenso all'attività lavorativa svolta dal tirocinante".

  22. TRIBUNALE DI COSENZA 26 gennaio 2012 Il Giudice dell’esecuzione ha rinviato un processo esecutivo chiamato per la conversione del pignoramento con la seguente motivazione Ritenuto che l’abrogazione delle tariffe forensi inibisca, allo stato, di liquidare le spese della presente procedura In applicazione del principio Tempusregitactum

  23. IL TRIBUNALE DI VERONA Si è pronunciato sull’abolizione delle tariffe forensi

  24. … nell'esprimersi l'auspicio che in sede di conversione del decreto-legge venga superato il vuoto normativo determinato dalla repentina abrogazione delleTariffe Forensi, e che sia varato al più presto il decreto ministeriale relativo ai parametri da tener presenti nella liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, … sono emerse le seguenti indicazioni interpretative … Si tratta di indicazioni provvisorie • F.to il Presidente • Dott. Gianfranco Gilardi

  25. a) poiché l'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d'opera professionale stipulati dall'avvocato successivamente all'entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all'attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con Dm. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell'introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto degli arti. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.;

  26. b) per i decreti ingiuntivi ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9, poiché in mancanza di Tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle "tabelle orientative" sino ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l'Ordine degli Avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell'art. 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse.

  27. c) quanto ai precetti, sono emerse le seguenti ipotesi alternative: • * attendere l'emanazione del D.M.; • * richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: "oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n, 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto“ • * indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione:" con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9, co 2 D.L. n. 1/2012, ed obbligo di restituzione dei • compensi eccedenti in ipotesi percepiti".

  28. Rispetto a quanto emerso nella riunione del 31 gennaio, si deve inoltre aggiungere che il criterio sub A appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile, e che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 D.L. n. 1/2012, sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili sia nei giudizi penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 32 disp. att. c.p.c.

  29. RAPPORTI CON CONSUMATORI E MICRO IMPRESE • Pattuizione al momento del conferimento dell’incarico • Pattuizione in forma scritta ove richiesta dal cliente ATTENZIONE: SI APPLICA IL CODICE DEL CONSUMO

  30. Controversie già pendenti alla data dell’entrata in vigore del D.L. • Per le attività prestate prima dell’entrata in vigore pare legittimo ritenere applicabili le tariffe professionali • Per le attività che dovranno essere compiute successivamente pare opportuno cautelarsi e dunque pattuire con il cliente il compenso, previa redazione del preventivo

  31. Art. 2233 c.c. • Il terzo comma sancisce la nullità dei patti conclusi tra avvocato e cliente ove non redatti in forma scritta: la norma non è stata abrogata dal D.L. Da tale premessa si può argomentare la obbligatorietà, in ogni caso, della forma scritta, anche se l’art. 9 la prevede solo a richiesta del cliente?

  32. Determinazione del compenso per fasi o in via forfettaria • La via appare semplice solo per talune situazioni, quali ad esempio: • - ricorso per decreto ingiuntivo • - separazione personale consensuale • - divorzio congiunto

  33. Determinazione analitica1- per fasi o microfasi nel giudizio di cognizione • - fase introduttiva del giudizio (studio, redazione atto introduttivo o comparsa di risposta, iscrizione a ruolo, fascicolazione, deposito fascicolo, prima udienza) • - fase pre-istruttoria (memorie ex art. 183 c.p.c. ed udienze correlate) • - fase istruttoria (ammissione ed assunzione delle prove) • - fase decisoria: precisazione conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica, esame sentenza)

  34. DETERMINAZIONE ANALITICA 2 - PER SINGOLE VOCI • appare evidente il rischio di ricalcare le abrogate tariffe professionali e di incorrere nella sanzione di nullità del patto

  35. Determinazione per relationem • Allo stato la via non pare percorribile senza rischi: • non si possono richiamare le abrogate tariffe professionali • non si possono richiamare i parametri ministeriali

  36. Determinazione per costo orario • Se lo scopo del D.L. è quello di rendere certo, da subito, il compenso spettante all’avvocato, questo metodo appare in evidente contrasto con la norma. • Si viola il D.L., là ove si prescrive che devono essere indicate le singole prestazioni e le relative voci di costo

  37. Determinazione a percentuale o con patto di quota lite • Anche per questa forma vale il rilievo di cui alla precedente diapositiva

  38. Determinazione con sistema misto • Ferme le osservazioni sopra svolte, è possibile prevedere una determinazione che si componga dei diversi metodi

  39. Clausola di salvaguardia • La complessità della causa può emergere in momento successivo alla pattuizione del compenso: si può dunque pattuire che qualora si determinassero eventi tali da richiedere attività non previste e non prevedibili, il compenso dovrà essere oggetto di revisione tra le parti

  40. Oneri ipotizzabili • C.U. • Marche • Notifiche • CTU • CTP • Imposta di registro • Soccombenza • CPA • IVA • Una sorta di rimborso forfettario (spese postali, telefoniche, ecc.) • Domiciliatario

  41. Modalità e tempi di pagamento • Potrà essere previsto il pagamento: • Secondo le fasi • Ogni anno (o diversa frazione temporale). • Potranno essere richiesti interessi moratori

  42. Clausole vessatorie Poiché si applica il Codice del Commercio, le eventuali clausole vessatorie potrebbero essere nulle

  43. ULTERIORI CRITICITA’ PROCEDIMENTO MONITORIO PRECETTO ESECUZIONI DIFFIDA

  44. DECRETO INGIUNTIVO ED ESECUZIONI: • Depositare nota analitica degli esposti sostenuti e delle attività compiute, proponendo un compenso • PRECETTO: • solo capitale e interessi? • Indicazione del compenso pattuito con il cliente? • Indicazione delle voci secondo tariffario? • DIFFIDA: • Indicazione del compenso pattuito con il cliente?

  45. E NEL PENALE? • alla introduzione di un obbligo generalizzato di preventivo delle spese che graverebbe sul difensore, resta da stabilire in che maniera ciò si possa coniugare con le regole che presiedono alla difesa di ufficio ed al patrocinio a spese dello Stato. • Il difensore di ufficio non viene scelto dall’imputato, è lo Stato che lo attribuisce all’imputato a tutela del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione, ed identicamente non è data la possibilità all’avvocato di selezionare o meno questo tipo di assistiti. Davvero non si comprende, in questo quadro, come le regole relative all’obbligo di preventivo degli onorari professionali di cui si parla potrebbero trovare applicazione se non con ulteriore svalutazione della effettività della difesa di ufficio, ovvero del principio di remunerazione della medesima, così come già da tempo si assiste alla liquidazione, ad opera della magistratura, di onorari del tutto indignitosi anche nel diverso campo del patrocinio a spese dello Stato.

  46. Analogo problema si pone ogni qual volta avviene una nomina giudiziale • Come sia possibile formulare un preventivo non è dato comprendere, né è dato comprendere se la novella andrà applicata in queste situazioni.

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