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LEGGE 03/08/1998 N°269. "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.". Prostituzione minorile.
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LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."
Prostituzione minorile • Chi induce alla prostituzione una persona minore di 18 anni è punito con il carcere da 6 a 12 anni e con la multa da circa 15000 euro a circa 150000 euro. • chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o di benefici economici, è punito con il carcere da 6 mesi a 3 anni o con la multa di almeno 5000 euro. La pena è ridotta di un terzo se chi commette il reato è minorenne.
Pornografia minorile • Chi sfrutta minorenni per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25000 euro a 250000 euro circa. • È punito con la stessa pena chi commercia il materiale pornografico. • Chi con qualsiasi mezzo distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2500 euro circa a 50000 euro circa. • Chi consapevolmente cede, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minorenni, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1500 euro circa a 5000 euro circa.
Detenzione di materiale pedopornografico • Chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pedopornografico è punito con la prigione fino a 3 anni o con la multa di almeno 1500 euro circa.
Turismo sessuale • Chi organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15000 euro circa a 150000 euro circa.
Circostanze aggravanti ed attenuanti • La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore di 14 anni. • La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato. • La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. • La pena ridotta da un terzo alla metà per chi cerca di fare in modo che il minorenne riacquisti la propria autonomia e libertà.
Pene accessorie • Sono sempre ordinate la confisca e la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata ai reati prima descritti e la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le radio e le televisioni.
Aggiornamenti • La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006.Queste le principali novità: • inasprimento delle pene • ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito • modifica dell'art. 600 bis del codice penale: viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni) • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". • introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – anche se diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". • possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito. • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.