1 / 8

LEGGE 03/08/1998 N°269

LEGGE 03/08/1998 N°269. "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.". Prostituzione minorile.

Download Presentation

LEGGE 03/08/1998 N°269

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."

  2. Prostituzione minorile • Chi induce alla prostituzione una persona minore di 18 anni è punito con il carcere da 6 a 12 anni e con la multa da circa 15000 euro a circa 150000 euro. • chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o di benefici economici, è punito con il carcere da 6 mesi a 3 anni o con la multa di almeno 5000 euro. La pena è ridotta di un terzo se chi commette il reato è minorenne. 

  3. Pornografia minorile • Chi sfrutta minorenni per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25000 euro a 250000 euro circa. • È punito con la stessa pena chi commercia il materiale pornografico. • Chi con qualsiasi mezzo distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2500 euro circa a 50000 euro circa. • Chi consapevolmente cede, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minorenni, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1500 euro circa a 5000 euro circa.

  4. Detenzione di materiale pedopornografico • Chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pedopornografico è punito con la prigione fino a 3 anni o con la multa di almeno 1500 euro circa.

  5. Turismo sessuale • Chi organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15000 euro circa a 150000 euro circa.

  6. Circostanze aggravanti ed attenuanti • La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore di 14 anni. • La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato. • La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. • La pena ridotta da un terzo alla metà per chi cerca di fare in modo che il minorenne riacquisti la propria autonomia e libertà.

  7. Pene accessorie • Sono sempre ordinate la confisca e la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata ai reati prima descritti e la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le radio e le televisioni.

  8. Aggiornamenti • La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006.Queste le principali novità: • inasprimento delle pene • ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito • modifica dell'art. 600 bis del codice penale: viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni) • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". • introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – anche se diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". • possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito. • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

More Related