E N D
L. 244/07 Finanziaria 2008
- Le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.lgsl 165/2001, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale: in servizio al 1/01/2008 con contratto a tempo determinato che consegua il requisito di 3 anni di anzianità di servizio anche non continuativi in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/09/2007; è prevista, altresì, mediante il richiamo al comma 6 la possibilità di continuare ad avvalersi di tale personale nelle more della stabilizzazione; già utilizzato con contratti di co.co.co. in essere al 1/01/2008 e che a tale data abbiano già svolto attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione nel quinquennio antecedente al 28/09/2007. Viene esplicitamente escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell’università e negli enti di ricerca. - Con DPCM, da adottare entro giugno 2008 (termine prorogato dall’art. 25 bis introdotto dalla L. 31/2008 di conversione del D.L. 248/07), in riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle già indicate al comma 94, sono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 94 lettera b). Art. 3 commi 94 e 96Stabilizzazione