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TELECOMUNICAZIONI

TELECOMUNICAZIONI. 1 VERSO LA CONVERGENZA TECNOLOGICA

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  1. TELECOMUNICAZIONI 1 VERSO LA CONVERGENZA TECNOLOGICA Alla comparsa dei nuovi media, legati allo straordinario sviluppo tecnologico, si accompagna il fenomeno della c.d. CONVERGENZA TECNOLOGICA, che consente l’utilizzazione di uno stesso “mezzo” per diffondere una pluralità di servizi: ciò ha rotto la tradizionale corrispondenza tra mezzi di diffusione e servizi (si pensi alle telecomunicazioni, alla telegrafia, alla telefonia, ognuno dei quali utilizzava un diverso mezzo di diffusione, ognuno dei quali oggetto di mercati rigorosamente distinti). Non solo, ma la distinzione tra mezzi e servizi corrispondenti ha portato ad ancorare le discipline di settore a differenti principi costituzionali: così la radio-tv legata al combinato disposto degli artt. 21 e 41 (iniziativa econom.), mentre la telefonia legata al combinato disposto degli artt. 15 (libertà e segretezz. Corrispondenza) e 43 (servizio pubblico). Ma, quel fenomeno chiamato “convergenza tecnologica” ha mutato completamente tale corrispondenza mezzi-servizi, comportando uno sviluppo legislativo tutt’ora in corso.

  2. 2 I PRINCIPALI PASSAGGI DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Vediamo, brevemente, le quattro innovazioni tecnologiche legate a questa evoluzione: La telematica: l’applicazione dell’informatica alle telecomunicazioni ha consentito di accrescere la capacità trasmissiva delle reti di telecomunicazione, rendendo possibile, oltre alla trasmissione dati e informaz., la contestuale elaborazione a distanza: ciò significa che l’informazione trasmessa può essere oggetto d’intervento da parte dell’utente, così avviando un rapporto interattivo tra l’utente e la la fonte dell’informazione stessa. Il cavo a fibra ottica ed il satellite a diffusione diretta: il cavo ottico, che sta progressivamente sostituendo i vecchi cavi, ed il satellite a diffusione diretta sono dotati di una capacità e velocità trasmissiva molto più elevata rispetto alle tecnologie tradizionali.

  3. 3) Il sistema numerico digitale per la trasmissione di segnali diversi: il sistema digitale, vero snodo della convergenza tecnologica, sta sostituendo la tecnica analogica e consente di trasmettere qualsiasi tipo di informazione (dati, immagini, suoni) riducendola ad una serie sequenziale di numeri che danno vita ad una sorta di alfabeto universale, che consente di trasmettere simultaneamente segnali di ogni genere 4) Le tecniche di codifica dei segnali trasmessi: le quali influiscono sulla ricevibilità del segnale, limitandolo all’utilizzo di strumenti o parole chiave (pay-tv, garanzie di sicurezza informazioni trasmesse).

  4. E’ a queste novità che vanno ricondotti i fenomeni: della c.d. multimedialità, cioè la possibilità di scambiare contemporaneamente diverse forme di informazione (voce, immagine, testi ecc.) e combinando insieme più mezzi di comunicazione (tv, telefono, computer) ; b) della convergenza tecnologica, cioè la progressiva convergenza delle tecniche e e delle infrastrutture di trasmissione per tutti i servizi. La prima forma di convergenza realizzatasi nelle reti fissa di comunicazione (telefonia e telegrafia) è rappresentata dalla rete ISDN, cioè un rete numerica che consente di trasmettere non solo fonia ma anche dati e video a bassa frequenza. Ma il passaggio fondamentale è rappresentato dalla rete Internet, attraverso la quale è possibile fruire di servizi multimediali più avanzati e che si caratterizza per la dimensione internazionale della struttura.

  5. Per quanto riguarda la telefonia, i passaggi dal TACS (telefoni mobile analogica) alla tecnica numerico-digitale (GSM), oggi interessano il passaggio verso l’ UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) cioè uno standard che, grazie all’integrazione tra reti cellulari terrestri e satellitari, possiede un’altissima velocità trasmissiva e soprattutto è compatibile con internet e i servizi multimediali. Nel settore radio-tv, la prima forma di convergenza viene ritenuta la televisione interattiva (video on demand), ma oggi è la piattaforma digitale ad essere al centro dello sviluppo: si tratta di un sistema complesso volto a realizzare congiuntamente trasmissioni digitali da satellite e cavo e trasmissioni codificate in forma analogica trasmesse su reti terrestri.

  6. 3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DISCIPLINA GIURIDICA: LA NUOVA DEFINIZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Il mutamento dello scenario tecnologico non poteva non avere riflessi sul piano giuridico. Il primo segnale in questo senso è la nuova definizione di servizi di telecomunicazione adottata in sede comunitaria e recepita nell’ordinamento nazionale con D.P.R. 318 del 1997: “Trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e televisivi”: un’esclusione, quella della radio-tv, dettata dalla specificità che (tutt’ora) mantiene l’attività radiotelevisiva via etere tradizionale.

  7. 4 La FINE dei MONOPOLI PUBBLICI, l’AVVIO del MERCATO CONCORRENZIALE: la NORMATIVA COMUNITARIA in materia di LIBERALIZZAZIONE ed ARMONIZZAZIONE delle LEGGI NAZIONALI Altra importantissima conseguenza dell’innovazione tecnologica è stata la fine dei monopoli pubblici e l’avvio di un mercato di libera concorrenza. In modo del tutto analogo a quanto avvenuto per la radio-tv, due sono stati gli elementi che hanno causato il tramonto dei monopoli pubblici nelle telecomunicazioni: l’aspetto tecnico del mezzo (che prima giustificava il monopolio naturale, mentre ora ha reso possibile l’ingresso di nuovi operatori perché più veloce, potente, economico, accessibile); le decisioni prese in sede comunitaria (legate alla progressiva internazionalizzazione del problema).

  8. Punto di partenza era dunque la situazione di monopolio, contenuta nel codice postale del 1973 che riconfermava la riserva allo Stato dei servizi di telecomunicazione, riserva che trovava fondamento nell’art. 43 Cost., e che comprendeva sia la realizzazione –gestione delle infrastrutture, sia l’erogazione dei servizi, sia la fornitura degli apparecchi terminali destinati a consentire all’utente di fruire dei servizi del monopolio. Dunque, in concreto, ciò si traduceva in modello di gestione con impianti pubblici, uniformità della tariffa, obbligatorietà del servizio, ricorso alla concessione in esclusiva a società pubbliche (SIP, ITALCABLE, STET). Il quadro muta repentinamente con la sentenza British Telecommunications della Corte di Giustizia CE del 1985, ove si afferma chele regole della concorrenza si applicano anche alle telecomunicazioni e dunque anche ai monopolisti pubblici.

  9. Da allora, la CE ha cominciato a sviluppare una vera e propria politica delle telecomunicazioni, politica volta da un lato a liberalizzare i mercati nazionali (dunque la fine dei monopoli), da un altro lato volta ad armonizzare le nuove legislazioni nazionali. Il primo intervento è avvenuto attraverso una serie di direttive degli anni 90, le quali hanno imposto agli Stati membri l’eliminazione di diritti speciali o esclusivi alle concessionarie pubbliche, estendendo ciò anche al satellitare, via cavo, telefonia fissa. 2) Il secondo intervento di armonizzazione delle leggi nazionali ha interessato soprattutto la disciplina dell’attività degli operatori sia sotto l’aspetto delle condizioni di accesso al mercato, sia sotto l’aspetto dell’apposizione di obblighi sugli operatori stessi.

  10. Tra le direttive più importanti ricordiamo la direttiva-quadro Open Network Provision (90/387) la quale prevede che la fornitura di una rete si basi sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso; anche nelle direttive successive a questa, l’intento è quello di assicurare un’effettiva parità di condizioni a tutti gli operatori, e spiega anche il perché di una normativa “asimmetrica” che punta a riequilibrare le posizioni degli ex monopolisti e dei nuovi operatori, con obblighi specifici a carico dei soli operatori più forti, ovvero di quelli considerati “detentori di una quota di mercato significativa o di un rilevante potere di mercato”. Infine, le direttive definiscono il servizio universale come <<l’insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica, e offerto in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile>>: si tratta per il momento, di una nozione che riguarda essenzialmente alcuni servizi della telefonia fissa per chiamate nazionali e internazionali, telefax e trasmissione dati, ma è evidente che il concetto di servizio universale è destinato ad arricchirsi di nuovi contenuti mano a mano che il processo di convergenza verrà perfezionandosi

  11. L’ATTUZIONE DELLA NORMA COMUNITARIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Così come per la radio-tv, il recepimento della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano avviene per gradi. Il primo importante provvedimento è la legge 58 del 1992, che sopprime le aziende di Stato per i servizi telefonici (SIP, IRTEL) e concentra in un unico gestore, Telecom Italia, tutti i servizi di telecomunicazione. Intervengono poi due decreti legislativi (del 1993 e 1995) a recepire la direttiva Open Network Provision (1990) per la liberalizzazione del settore: il quadro che emerge può essere sintetizzato con l’apertura del mercato a più operatori, non più sulla base di concessioni, ma di autorizzazioni generali e di licenze, obbligo della fornitura del servizio universale, istituzione dell’Autorità di garanzia per le nuove regole antitrust. .

  12. 5.1 APERTURA DEL MERCATO AD UNA PLURALITA’ DI OPERATORI Il passaggio ad un libero mercato avviene abbandonando l’istituto della concessione a favore dell’istituto dall’autorizzazione, nel quale si riducono i margini di discrezionalità esercitabile dall’autorità amministrativa, la quale deve di solito accertare solo il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente La già citata legge 249 del 1997, stabilisce che l’attività di istallazione reti di telecomunicazionivia cavo e via frequenze terrestri sia soggetta a licenza rilasciata dall’Autorità, mentre l’esercizio delle reti e la fornitura dei relativi servizi sia sottoposta ad autorizzazioni generali e licenze individuali rilasciate sempre dall’Autorità.

  13. Per autorizzazione generale s’intende quella che consente l’esercizio dei diritti da essa derivanti indipendentemente da una decisione esplicita della pubblica autorità, ma sulla base di una semplice denuncia d’inizio attività o mediante la regola del silenzio assenso. Per licenza individuale s’intende un’autorizzazione che deve essere espressamente rilasciata dall’autorità, e che conferisce diritto specifici o impone obblighi specifici. Si definisce poi l’attività telecomunicativa come attività di preminente interesse generale, fondata sui principi di libera concorrenza e pluralità degli operatori: dunque obiettività, trasparenza, non discriminazione, ma anche tutela degli utenti, dei dati personali, dei diritti personali, etc: a conferma che la liberalizzazione non significa affatto disimpegno dello Stato nel settore.

  14. 5.2 TRASPARENZA GESTIONALE E OBBLIGO DI INTERCONNESSIONE Sempre la L. 249 del 1997 stabilisce che gli operatori del settore debbano rispettare il principio di trasparenza gestionale: ciò tenendo separata la contabilità delle diverse attività di gestione delle reti o di fornitura del servizio. Per quanto riguarda invece l’obbligo di interconnessione, esso impone agli operatori in possesso delle infrastrutture, delle reti, di consentire l’utilizzo da parte di nuovi operatori: si tratta del principio cardine del libero accesso al mercato. L’obbligo di interconnessione si arricchisce di contenuti più onerosi per quegli operatori in possesso di infrastrutture e di una “notevole forza di mercato”, che è la posizione degli operatori che detengano oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale. Si tratta di un esempio di quella asimmetria di cui parlavamo prima.

  15. 5.3 OBBLIGO DI FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE La norma italiana riprende la definizione adottata in sede comunitaria e intende per fornitura del servizio universale “l’insieme minimo di servizi disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un prezzo accessibile”. In concreto, ciò si traduce nella fornitura della telefonia vocale, la fornitura dell’elenco degli abbonati (limitato alla sola rete urbana di appartenenza), i sevizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici. Inizialmente la fornitura del servizio universale è stata affidata a Telecom in quanto gestore unico: dal 1 gennaio 1998 il servizio universale è un obbligo anche degli altri operatori che operano nel settore col sistema delle licenze-autorizzazioni.

  16. 5.4 ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ DI GARANZIA La già richiamata legge 249 del 1997 fissa i principi generali, attribuendo all’Autorità di garanzia, oltre all’attività di vigilanza, controllo, ed eventuale repressione delle infrazioni commesse dai singoli operatori, anche elementi di flessibilità. Vediamoli: Sottrazione al sistema politico-partitico dei poteri in materia di telecomunicazioni, ed affidamento degli stessi all’Autorità quale organo indipendente: il Presidente nominato dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle commissioni parlamentari, gli otto membri dell’Autorità sono eletti metà dalla Camera dei Deputati e metà dal Senato. L’Autorità si presenta come un vero e proprio organo di governo del settore in funzione della convergenza tecnologica, con poteri consultivi e di proposta (licenze e autorizzazioni), di regolazione e controllo (piano di assegnazione delle frequenze, tariffe massime per l’interconnessione, attuazione delle disposizioni in materia pubblicitaria, soluzioni non giudiziali di liti tra operatori), nonché poteri giurisdizionali e sanzionatori (dirimere le controversie in materia di interconnessione e accesso al mercato, istruire le questioni relative all’antitrust) e poteri autorizzatori (in materia di diffusione satellitare, istallazione reti di telecomunicazioni via cavo, fornitura dei servizi).

  17. 2) Sempre la 249/1997 coinvolge le autonomie locali creando i CORECOM, Comitati regionali per le comunicazioni, con funzioni consultive in materia prevalentemente radio.tv e stampa, ma anche con funzioni di controllo e vigilanza su tutta la materia comunicativa, ivi compresa la telecomunicazione. La legge istituisce poi il Consiglio nazionale degli utenti, formato da esperti del settore, designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie di utenti. Al Consiglio spettano poteri consultivi e di proposta nei confronti dell’Autorità, del Parlamento e del Governo. Si prevede comunque la possibilità per gli utenti di adire direttamente l’Autorità in ipotesi di comportamenti lesivi da parte degli Operatori, così rendendo effettiva la tutela giuridica degli utenti del servizio.

  18. 5.5. LE NUOVE REGOLE ANTITRUST Anche qui le novità sono legate al processo di convergenza tecnologica in atto che, insieme con la liberalizzazione del mercato, riguarda sia i nuovi soggetti operatori del mercato, sia le condizioni di esercizio delle nuove attività. Ciò avviene soprattutto introducendo REGOLE E LIMITI FLESSIBILI, capaci di trovare applicazione da parte dell’Autorità in modo mutevole rispetto al processo di convergenza tecnologica. a) Per cui, oltre alla fissazione del numero massimo di concessioni o autorizzazioni rilasciabili ad uno stesso soggetto, non più del 20%, la definizione del concetto di posizione dominante (soglia massima di concentrazione consentita) si sposta sul piano della quota di risorse (generalmente il 30% max) che i vari operatori assorbono nei vari segmenti della comunicazione (via etere terrestre, via cavo o via satellite). Ai fini dell’accertamento, da parte dell’Autorità, del superamento di queste soglie si impone agli operatori la contabilità separata in relazione alle diverse attività svolte.

  19. b) Limiti analoghi vengono posti nell’attività di raccolta della pubblicità da parte delle concessionarie, sempre in relazione ai vari segmenti. Per ciò che attiene agli incroci, la legge consente l’ingresso nel mercato delle telecomunicazioni da parte di chi opera nel settore radio-tv, ma non viceversa. c) Da ultimo, è da ricordare quanto disposto dalla legge sulla c.d. piattaforma digitale: si prevede al riguardo una deroga alle ordinarie regole antitrust, consentendo alle concessionarie pubbliche radio-tv e telecomunicazioni di partecipare ad un’unica piattaforma digitale, mediante accordi di tipo associativo anche con altri operatori, purchè la piattaforma sia aperta all’utilizzazione di chi ne fa richiesta, e gestita con principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Questa deroga, mirava alla costituzione di un’unica società per la gestione unitaria della piattaforma digitale.

  20. d) Altro importante aspetto cui occorre fare anche solo un breve accenno è l’introduzione di limiti all’acquisizione di diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali, in particolare calcistici. Così, con legge 78 del 1999 si stabilisce il divieto di acquistare più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A. Il limite può essere derogato solo se vi sia un solo soggetto acquirente, ovvero quando le condizioni di mercato rendano opportuno determinare una soglia diversa.

  21. Sin qui le regole antitrust, ma abbiamo detto che vera novità è l’introduzione di meccanismi di flessibilità nell’applicazione di tali regole. Così, all’Autorità si consente di disporre deroghe a tali obblighi degli operatori, per es autorizzando raccolte pubblicitarie superiori alla quota max. Oppure l’Autorità può, informandone il Parlamento, non procedere nei confronti degli operatori che abbiano superato le soglie definite “mediante lo sviluppo spontaneo di impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo”. L’Autorità può anche, per il periodo transitorio iniziale, stabilire di non applicare i limiti relativi al numero massimo di concessioni date ad un unico soggetto. Per ciò che attiene al potere sanzionatorio, l’Autorità rimane competente in materia di annullamento degli atti che hanno portato alle concentrazioni, o adottando tutti i provvedimento necessari per eliminare o impedire le posizioni dominanti. Insomma un vero e proprio potere di Governo dell’Autorità nella fase di transizione.

  22. 6 IL NUOVO PACCHETTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE DEL 2002 L’assetto appena esaminato, subisce ulteriori modifiche a seguito dell’approvazione in sede CE di nuove direttive comunitarie e del successivo intervento del legislatore nazionale. La prima serie di direttive (anni ’90) si proponeva di avviare l’apertura del mercato: questa seconda serie di direttive si propone di rettificare ed aggiornare. Degno di menzione è il documento approvato dalla Commissione europea c.d. Review ’99, in cui si ritrovano le linee politiche che la CE intendeva perseguire: ricondurre ad unità la frammentata normativa in materia di telecomunicazioni, modificandola dove obsoleta; tra gli obiettivi da perseguire quello di promuovere un mercato europeo aperto e competitivo a tutela soprattutto degli interessi del consumatore, nella direzione della futura convergenza tecnologica.

  23. Detti principi vengono recepiti dalle direttive del 2002 (quattro, di cui la prima definita “direttiva quadro”), che stabiliscono: 1)Regole comuni per l’intero settore delle telecomunicazioni, che traduce in legge il fenomeno della convergenza tecnologica (un’unica legge per una pluralità di servizi); 2) Regole ex post e non più ex ante: ossia una sostituzione delle vecchie regole (percentuali da non superare), mediante l’introduzione di misure flessibili e correttive nelle ipotesi di violazione dei limiti. Di questa diversa filosofia è anche la nuova definizione di operatore con significativi poteri di mercato, in base alla quale deve considerarsi dominante la posizione di quella impresa che “individualmente o congiuntamente con altri gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in modo notevolmente diverso dai concorrenti, dai clienti, e dai consumatori”, definizione che di fatto sostituisce il vecchio limite ex ante alla soglia del 25% delle risorse del mercato considerato..

  24. Il ruolo delle Autorità garanti nazionali, regolamentando i loro reciproci rapporti, i rapporti con la Commissione europea: si sottolinea anche il carattere di organismi tecnici, imparziali, indipendenti e trasparenti che deve contraddistinguere le Autorità. Insomma, se il problema prevalente è la realizzazione del libero mercato, e l’applicazione delle regole avviene ex post, sempre più poteri e doveri riguardano le Autorità, alle quali la Commissione europea rivolge continui orientamenti in materia di applicazione delle regole telecomunicative (ad es, in materia di definizione di “significativo potere di mercato”).

  25. 6.2 LA DIRETTIVA “AUTORIZZAZIONI” Le precedenti direttive in materia lasciavano agli Stati la possibilità di scegliere tra il rilascio di licenze individuali o autorizzazioni generali (il che ha portato al prevalere delle licenze individuali, con la conseguenza di ostacolare maggiormente il processo di convergenza). Da qui il principio stabilito da una delle 4 direttive di assoggettare la fornitura di reti e servizi solo ad autorizzazioni generali,concepite più come insieme di regole che come un atto amministrativo. Le condizioni che possono essere inserite nelle autorizzazioni vengono fissate da un allegato alla direttiva.

  26. 6.2 LA DIRETTIVA “ACCESSO E INTERCONNESSIONE”, che si limita a specificare un impianto normativo già presente: la direttiva stabilisce il diritto/obbligo degli operatori di reti pubbliche di negoziare tra loro l’interconnessione e di offrire ad altre imprese accesso ed interconnessione alla propria rete, alle condizioni stabilite dalla varie Autorità nazionali (condizioni più aspre per gli operatori che detengano un significativo potere di mercato, oltre naturalmente ai soliti obblighi degli operatori di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile). 6.4 LA DIRETTIVA “SERVIZIO UNIVERSALE”, che continua a definire il servizio universale come insieme minimo dei servizi di qualità specifica, cui tutti gli utenti hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle diverse circostanze nazionali (ossia la garanzia di connessione delle postazioni fisse alla rete di telefonia pubblica, l’accesso a un elenco completo degli utenti finali, la fornitura di telefoni pubblici); infine, si prevede la possibilità di offrire il servizio universale a tariffe diverse e più basse a favore degli utenti a basso reddito.

  27. In sintesi, dalle esaminate leggi comunitarie emerge una precisa filosofia destinata ad orientare le leggi nazionali, filosofia incentrata sulla libera concorrenza e che attorno ad essa costruisce gli istituti che regolano le attività economiche degli operatori: dall’accesso al servizio (gravato il meno possibile di barriere amministrative), ai comportamenti liberi degli operatori (limiti ex post), al ruolo degli attori politici del mutato quadro tecnologico. In quest’ultimo senso, si pensi al ruolo del legislatore che deve solo recepire un quadro normativo già definito in sede comunitaria, al ruolo del Governo che vede sfumare il proprio potere a favore delle Autorità nazionali di regolamentazione, quale vero snodo amministrativo di un nuovo sistema a rete che fa capo alla Commissione europea, e al quale viene affidato il “governo” dei mercati di riferimento nazionale, ossia l’effettiva concretizzazione del principio di libera concorrenza.

  28. 7 L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE: D.Lgs. 214 del 2003 Con questo decreto legislativo, denominato Codice delle comunicazioni elettroniche, si è data attuazione alle nuove norme comunitarie. Il Codice fa proprio l’impianto complessivo della normativa comunitaria, discostandosene tuttavia in ordine a tre profili molto importanti: Disciplina unitaria dell’intero settore della comunicazione elettronica; il Codice infatti prevede che rimangano ferme, e prevalgano sul Codice, le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e visivi; il mantenimento di questa distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione, è confermata dalla diversa iniziativa legislativa per ciò che attiene alla televisione, e che abbiamo visto.

  29. 2) Titoli abilitativi; il Codice recepisce correttamente quanto richiesto dalla normativa comunitaria, nel senso di fare delle autorizzazioni generali (spogliate di ogni contenuto discrezionale) la regola, e delle licenze individuali l’eccezione, salvo poi rimandare per un lungo periodo l’entrata in vigore di questa legge, prevedendo chi i titoli abilitativi in materia di reti e telecomunicazioni ad uso pubblico continuino ad essere validi fino alla loro naturale scadenza (là dove la direttiva disponeva chiaramente per la scadenza anticipata dei titoli pregressi). 3) Ruolo dell’Autorità di regolamentazione; altro aspetto che ha suscitato (fondate) perplessità, è quello che il Codice, pur identificando correttamente nell’Autorità garante per le comunicazioni l’Autorità nazionale di regolamentazione, indicata nelle direttive come il soggetto cui spetta il compito di assucirare il pieno rispetto delle nuove regole, il Codice in realtà attribuisce una serie importante di poteri (riconducibili all’attività di regolamentazione delle direttive CE) al Ministero di settore.

  30. Così l’art. 25 individua nel Ministero per le comunicazioni il soggetto incaricato di ricevere le dichiarazioni di inizio attività, di verificare ex post i requisiti e i presupposti dell’autorizzazione, difettando i quali il Ministero può disporre il divieto di proseguire nell’attività. Ancora l’art. 27 affida al Ministero il potere di concedere diritti individuali d’uso. Sotto un altro profilo, il Codice presenta invece una lacuna là dove lascia del tutto invariata la disciplina della nomina dei membri dell’Autorità nazionale di regolamentazione (4 membri espressi dalla maggioranza, 4 espressi dall’opposizione), conferendo all’Autorità una coloritura politico-partitica che mal si concilia con il carattere di imparzialità e indipendenza dell’Autorità stessa, come invece intendeva la direttiva europea.

  31. 8 CONSIDERAZIONI COSTITUZIONALI CONCLUSIVE L’avvio della convergenza tecnologica apre una questione giuridica che merita un accenno. Nel passato infatti il settore delle telecomunicazioni trovava la sua naturale collocazione nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 Cost. , cioè libertà e segretezza della corrispondenza, da intendersi come ogni forma di comunicazione con un destinatario determinato. Oggi, invece, la pluralità delle attività comunicative che posso transitare sullo stesso mezzo allarga inevitabilmente l’orizzonte dei riferimenti costituzionali al diverso sistema di garanzie e limiti previsti dall’art. 21, ossia di comunicazioni rivolte ad un pubblico indifferenziato.

  32. Appunto uno dei problemi più delicati è quello di stabilire quando si è in presenza dell’una (corrispondenza) o dell’altra (manifestazione del pensiero), posto che i nuovi mezzi consentono tipi di comunicazione nel quale il discrimine tra l’una e l’altra non è così pacifico. Si pensi, ad es. alla pay-tv, che non si rivolge ad un pubblico indifferenziato, o a quelle forme di comunicazione (diverse dalla posta elettronica che trova pacificamente inquadramento nella libertà di corrispondenza) fra un numero aperto di persone (mailing-list, newsgroup, chat-lines), le quali solo recentemente sono state fatte rientrare sotto l’art. 21.

  33. Si pensi, ancora, alle problematiche collegate ai videomessaggi trasmessi a più persone: restano corrispondenza o sono invece libera manifestazione del pensiero? Al di là di questi problemi specifici, il venir meno, nei moderni mezzi di comunicazione, di una linea di confine certa tra corrispondenza intersoggettiva e attività comunicativa di tipo diffusivo, ha spinto parte della dottrina giuridica a voler applicare entrambe le norme costituzionali, coordinate tra loro. L’interpretazione costituzionale dei nuovi mezzi di comunicazione va dunque nel senso di assicurare a tutti la libertà di comunicare con altri il proprio pensiero, attraverso qualunque mezzo (quella che è chiamata libertà di comunicazione). Per quanto riguarda l’effettiva tutela delle due libertà (corrispondenza, manifestaz. del pensiero), essa deve essere calibrata sulla concreta modalità espressiva prescelta,idonea o meno a trasmettere messaggi a singoli o a una generalità, e dunque una verifica da farsi caso per caso e non predeterminabile a priori.

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