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Il Governo (alt. 95 Cost.)

Il Governo (alt. 95 Cost.). Il Governo (alt. 95 Cost.). è un organo che comprende: il Presidente del Consiglio dei Ministri; i Ministri. Presidente e Ministri formano insieme: il Consiglio dei Ministri. Compiti del governo.

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Il Governo (alt. 95 Cost.)

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Presentation Transcript


  1. Il Governo (alt. 95 Cost.)

  2. Il Governo (alt. 95 Cost.) • è un organo che comprende: • il Presidente del Consiglio dei Ministri; • i Ministri. Presidente e Ministri formano insieme: • il Consiglio dei Ministri.

  3. Compiti del governo • Il Governo ha compiti propri, diversi da quelli del Parlamento: al Parlamento spetta deliberare; al Governo spetta operare. • Alla base di questa distinzione di compiti, sta l'antica regola: deliberare è di molti, operare è di pochi. • Inoltre c'è una grande differenza nella composizione dei due organi. Il Parlamento è l'organo più ampio composto da tutti i partiti, di maggioranza come di opposizione. • Il Governo è composto invece solo da uomini della coalizione di maggioranza. • I membri del Governo non devono essere necessariamente dei parlamentari. Sono però sempre uomini di partito e anche i "ministri tecnici", che qualche volta entrano nel Governo, appartengono all"area" dei partiti della maggioranza.

  4. l'azione del Governo. • . Esso è posto al vertice dell'immenso apparato della Pubblica amministrazione; amministra le finanze dello Stato; comanda la forza pubblica (esercito e polizia); • dispone dei poteri necessari per costringere il Parlamento a deliberare sulle leggi che il Governo stesso considera necessarie; • può talora deliberare al posto del Parlamento (con il decreto legislativo) ed è in grado di prendere decisioni legislative rapidissime per fronteggiare le situazioni di emergenza, scavalcando provvisoriamente il Parlamento (con il decreto-legge).

  5. Governo • Ma esso è soprattutto organo di direzione, impulso, indirizzo della vita politica : è appunto "Governo" nel senso più pieno della parola.

  6. La formazione del Governo • La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. • Tale procedimento è regolato solo in piccola parte dalla Costituzione. L'art. 92 si limita a stabilire che il potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri spetta al Presidente della Repubblica e che la nomina dei Ministri avviene su proposta del Presidente del Consiglio. • In realtà, la nomina risulta un procedimento che ha tre fasi. Esse consistono: • nelle consultazioni; • nel conferimento dell'incarico di formare il nuovo Governo; • nella nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri.

  7. consultazioni • il Presidente della Repubblica procede comunque alle consultazioni dei segretari dei partiti e dei Presidenti dei gruppi parlamentari (nonché degli ex Presidenti della Repubblica e dei Presidenti delle Camere), i quali esprimono gli orientamenti dei propri partiti.

  8. l'incarico di formare il nuovo Governo. • il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo. Chi ha ricevuto l'incarico, denominato Presidente del Consiglio incaricato, non è ancora Presidente del Consiglio nominato. • Egli accetta l'incarico "con riserva" (riservandosi cioè di accertare la possibilità di trovare l'accordo politico necessario) e prende a sua volta contatto con i partiti che intende riunire nella coalizione al fine di concordare il programma del nuovo Governo e la lista dei Ministri. • Se il suo tentativo di mettere insieme una maggioranza parlamentare riesce, il Presidente incaricato si reca dal Presidente della Repubblica per "sciogliere la riserva", cioè per accettare la nomina a Presidente del Consiglio e per proporre la lista dei Ministri del nuovo Governo. Qualora, invece, il suo tentativo fallisca, rimette il mandato rinunciando all'incarico, che il Presidente affiderà ad altri.

  9. La nomina • Il Presidente della Repubblica procede quindi alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. I decreti di nomina. sono controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio. • Si è già detto che la Costituzione (art. 92, secondo comma) attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri. Poiché questi ultimi sono chiamati a collaborare col Presidente del Consiglio nella comune azione di Governo, questo potere dovrebbe assicurare l'omogeneità dell'organo governativo.

  10. IL RAPPORTO DI FIDUCIA II conferimento iniziale della fiducia • Entro dieci giorni dalla nomina, il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere, per esporre il proprio programma e su questo ottenere la fiducia (art. 94, terzo comma, Cost.). • È questo un passaggio essenziale del sistema di Governo parlamentare , nel quale il Governo è politicamente responsabile di fronte al Parlamento. Dopo il giuramento e prima della fiducia, il Governo è in carica, ma i suoi poteri sono limitati alla "ordinaria amministrazione": esso deve. occuparsi della gestione normale dello Stato e non può compiere atti di rilievo politico (come per esempio l'iniziativa legislativa). • Con la fiducia, invece, il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri politici e può iniziare a operare per la realizzazione del suo programma. Nel caso in cui non ottenga la fiducia, il Governo dovrà presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica e questi si rimetterà da capo all'opera per formare un nuovo Governo.

  11. LE CRISI D GOVERNO • Il rigetto della mozione di fiducia iniziale, oppure l'approvazione di una mozione di sfiducia, oppure il rigetto di una proposta su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, determinano la crisi di Governo. • Il Governo è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica e questi inizierà la procedura per la formazione di un nuovo Governo. ll Governo dimissionario tuttavia rimane in carica fino all'entrata in funzione del successivo, per evitare che si determini un vuoto nella suprema direzione dello Stato (è la c.d. pro­rogatio). Come avviene per il Governo prima della fiducia, anche i poteri del Governo dimissionario sono limitati all'ordinaria amministrazione,

  12. LA STRUTTURA E I POTERI DEL GOVERNO • 5 Abbiamo visto che il Governo è un organo complesso, composto a sua volta di altri organi, il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio e i Ministri. • Per esigenze di miglior funzionamento, esistono inoltre alcuni organi non previsti dalla Costituzione e quindi detti organi non necessari : • il Consiglio di gabinetto; • i Comitati interministeriali; • c, i sottosegretari e i viceministri; • d. i Commissari straordinari del Governo. • In questa materia è fondamentale la 1. 23.8.1988, n. 400 (Attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), emanata dopo tanti anni in attuazione dell'art. 95, ultimo comma. Essa ha provveduto a dare una disciplina organica al Governo nel suo complesso, disciplinandone gli organi, alcuni dei quali esistenti solo nella prassi o regolati da vecchie leggi dell'inizio del secolo scorso.

  13. Il Consiglio dei Ministri • È l'organo collegiale che costituisce il Governo nella sua interezza. È composto da tutti i Ministri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio, che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno, cioè le questioni su cui deliberare. • In quanto massimo organo governativo, al Consiglio dei Ministri spettano i poteri di maggior rilievo politico. • In particolare, esso: • determina la politica generale del Governo (per esempio approvando il programma da sottoporre alle Camere per la fiducia e decidendo sull'opportunità di porre la questione di fiducia); • - risolve i conflitti di competenza tra i Ministri; • delibera i disegni di legge, da presentare alle Camere, i decreti legislativi e i decre­ti-legge, nonché i regolamenti governativi

  14. ll Presidente del Consiglio • Il compito essenziale del Presidente del Consiglio è politico: garantire l'unità dell'azione di governo, in conformità al programma su cui ha ottenuto la fiducia, • Si tratta di un compito tanto più difficile quanto importante, soprattutto nei Governi di coalizione. Essi infatti sono una somma, ma non una fusione, di forze e orientamenti diversi. • A fondere e unificare questa diversità dovrebbe valere l'azione del Presidente del Consiglio. L'ad, 95 Cost. gli attribuisce infatti il compito di: • dirigere la politica generale del Governo, essendone responsabile davanti alle Camere; • mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; • promuovere e coordinare l'attività dei Ministri. • Per realizzare questi obiettivi, il Presidente del Consiglio non ha poteri di comando sui Ministri. Ciò sarebbe incompatibile con la natura collegiale del Governo. Egli non è un "capo", un superiore gerarchico dei Ministri; è piuttosto, come si dice, un primus interpares(cioè il primo, il più autorevole in un gruppo di pari). I suoi poteri sono poteri di direzione e coordinamento (e> A4) dell'attività del Go­verno.

  15. I Ministri • I Ministri hanno una doppia natura: • a, una politica, in quanto sono membri del massimo organo del Governo, il Consiglio dei Ministri e • b. una amministrativa, in quanto sono a capo dei diversi grandi settori della Pubblica amministrazione che si denominano Ministeri o Dicasteri ed esercitano poteri di indirizzo e controllo sugli enti e le aziende di Stato.

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