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Napoli 27/02/13

• Requisiti minimi di dotazione organica, tecnologie e strutture, necessari per la gestione ottimale di un Centro di Sclerosi Multipla. Napoli 27/02/13. Dott.ssa Daniela Schiavone. IL D. Lgs n. 502 DEL 1992 INTRODUCE:. AUTORIZZAZIONE.

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Napoli 27/02/13

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Presentation Transcript


  1. • Requisiti minimi di dotazione organica, tecnologie e strutture, necessari per la gestione ottimale di un Centro di Sclerosi Multipla Napoli 27/02/13 Dott.ssa Daniela Schiavone

  2. IL D. Lgs n. 502 DEL 1992 INTRODUCE: AUTORIZZAZIONE “obbligatoria per tutte le strutture pubbliche e private, che intendano esercitare attività sanitaria, da rilasciarsi previo accertamento della conformità a definiti requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, stabiliti a livello nazionale con un atto di indirizzo e coordinamento” ACCREDITAMENTO Inteso come superamento dei vecchi rapporti di convenzione “le Regioni e le Unità Sanitarie Locali adottano i provvedimenti necessari per l’instaurazione di nuovi rapporti previsti”

  3. D.P.R. del 14/01/1997 • Vengono definiti i REQUISITI MINIMI per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture sia pubbliche che private e viene individuato nella REGIONE il soggetto deputato a definire i REQUISITI ULTERIORI

  4. IL D. Lgs n. 229/99 ha sviluppato e ridefinito il sistema di autorizzazione/accreditamento • Strumento di garanzia e promozione della qualità • Funzionale alla programmazione regionale Art.8 quater D.Lgs 229/99 “…è rilasciato dalle Regioni” “I requisiti previsti per tale accreditamento sono definiti dalla Regione, in conformità a criteri generali uniformi in corso di definizione con un atto di indirizzo e coordinamento”

  5. Regione Campania Recependo quanto stabilito dal D.P.R. del 14/01/97 la Regione Campania con la delibera 3958/01 modificata ed integrata dalla 7301/01 (e 1465/06 di proroga del termine di adeguamento) ha deliberato sull'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private prevedendo i requisiti minimi organizzativi strutturali e tecnologici.

  6. Deliberazione Giunta Regionale n. 7301 del 31 Dicembre 2001 SEZIONE A Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale Requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno SEZIONE B

  7. Deliberazione Giunta Regionale n. 7301 del 31 Dicembre 2001 Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale SEZIONEC Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l' esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale ALLEGATO 1

  8. Deliberazione Giunta Regionale n. 7301 del 31 Dicembre 2001 Centri erogatori di prestazioni di diabetologia ALLEGATO2 Disciplina autorizzazione all’apertura e funzionamento di centri di ossigenoterapia iperbarica. Requisiti strutturali e organizzativi per l’apertura e il funzionamento dei servizi O.T.I. ALLEGATO 3

  9. Modalità di erogazione prestazioni in un centro di sclerosi multipla Ambulatorio Requisiti strutturali tecnologici organizzativi DCRC 7301/01 Ricoveri in DH Requisiti strutturali tecnologici organizzativi DCRC 7301/01 Ricoveri ordinari Requisiti strutturali tecnologici organizzativi DCRC 7301/01

  10. Requisiti Strutturali ambulatorio • sala per l'esecuzione delle prestazioni, dotata di lavabo con rubinetteria non manuale (a gomito o elettronica), che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con spazio da adibire a spogliatoio; • spazi per l’attesa, l’accettazione e le attività amministrative; • spazi distinti per le funzioni direzionali; • qualora l'attività sia svolta in presidio che eroga anche prestazioni di ricovero, i percorsi accesso e gli spazi di attesa devono essere differenziati fra pazienti esterni e pazienti ricoverati;

  11. Requisiti Strutturali ambulatorio • lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; • qualora nello stesso presidio coesistano attività sanitarie diverse gestite dalla stessa titolarità, gli • spazi per l'attesa, l’accettazione, le attività amministrative e la comunicazione interna del • personale (se prevista), possono essere in comune per le diverse tipologie prestazioni erogate nel • presidio, purché opportunamente dimensionati; • servizi igienici per il personale;

  12. Requisiti Strutturali ambulatorio • locale/armadio spogliatoio per il personale; • servizio igienico per gli utenti limitrofo alla sala d'attesa; • locale/armadio per deposito di materiale sporco; • locale/armadio per deposito di materiale pulito; • locale/armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia; • spazi/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni

  13. Requisiti Impiantistici e tecnologici ambulatorio • in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione, la ventilazione naturale, • impianto telefonico per utenti, a disposizione nello spazio di attesa. • Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta ed al carico di lavoro. • deve essere prevista la presenza di un carrello per la gestione dell'emergenza.

  14. Requisiti organico ambulatorio • durante lo svolgimento della attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico specialista della branca indicato quale responsabile delle attività cliniche o chirurgiche svolte nell'ambulatorio; • nel caso di ambulatori polispecialistici va individuato tra i medici specialisti un responsabile delle attività organizzative; • personale medico e di assistenza infermieristica in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta, e/o personale tecnico per la terapia fisica;

  15. Requisiti Strutturali degenze • camera di degenza: 9 mq per posto letto, al netto dei servizi; • non più di 4 posti letto per camera; • per le camere singole: 12 mq per posto letto, al netto dei servizi; • nelle strutture esistenti è consentita una superficie minima nelle camere a due, a tre ed a quattro posti letto di 9 mq per il primo letto e 7 mq per i successivi, al netto dei servizi; • almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto; • almeno il 10% delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto e annesso servizio igienico; • un locale per visita e medicazioni dotato di lavabo con rubinetteria non manuale (a gomito o elettronico); • un locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta; • spazio per capo sala; • un locale per medici;

  16. Requisiti Strutturali degenze • un locale per soggiorno; • un locale per il deposito del materiale pulito; • un locale per deposito attrezzature; • un locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco dotato di vuotatoio e lavapadelle; • una cucina di reparto con annesso spazio per sosta carrelli di distribuzione vitto; • servizi igienici per il personale; • spazio attesa visitatori; • almeno un bagno assistito per piano di degenze; • spazio/armadio per deposito di attrezzature di igiene ambientale; • le superfici devono risultare resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce con raccordo arrotondato al pavimento. Quest’ultimo deve essere non inquinante, del tipo monolitico, resistente agli agenti chimici e fisici, antisdrucciolo

  17. Requisiti Impiantistici e Tecnologicidegenze • impianto illuminazione di emergenza; • impianto forza motrice nelle camere con almeno una presa per alimentazione normale; • impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa; • impianto gas medicali; prese vuoti e ossigeno. • carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore, e unità di ventilazione manuale; • carrello per la gestione terapia; • carrello per la gestione delle medicazioni, con eventuale strumentario chirurgico.

  18. Requisiti Organicodegenze • la dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata alla tipologia e al volume delle attività.

  19. Dotazione organica Normativa di riferimento Tra le indicazioni nazionali che a ancora oggi vengono prese in considerazione abbiamo: • DPR 128/1969 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri • Delibera CIPE 1984 • Decreto 13/9/1988 Determinazione degli standard del personale ospedaliero

  20. DPR 128/1969 Questo DPR individua alcuni settori assistenziali e ne determina il tempo minimo di assistenza infermieristica per malato, nell’arco delle 24 ore: • Servizi diagnosi e cura : 120’ • Sezioni neonatali : 420’ • Anestesia e rianimazione: 420’ Delibera CIPE1984 La delibera prefigura degli “standard” che sono sostanzialmente delle linee di indirizzo per le Regioni, da sottoporsi a verifica applicativa per le decisioni relative alla riarticolazione organizzativa delle attività assistenziali. I parametri fanno riferimento al bacino d’utenza, alle patologie prevalenti, alla degenza media, alla tecnologia necessaria per le attività. A livello globale regionale: • 10-12 unità di personale X 1000 abitanti di cui il 38-40% infermieri. A livello ospedaliero: • 1 unità ogni 1.1-1.3 letti (infermieri, tecnici, ecc.) Assistenza da assicurare ai pazienti per tipo di specialità • Settori a degenza di base: 70’-90’ • Settori di terapia sub- intensiva: 200’-240’ • Settori di terapia intensiva: 500’-600’

  21. Decreto 13/9/1988 Determinazione degli standard del personale ospedaliero Questo decreto recepisce il principio indicato dall’OMS della graduazione dei servizi secondo l’intensità delle cure, il personale è quindi rapportato alle caratteristiche delle diverse specialità ospedaliere. Indica gli standard per l’assegnazione del personale per moduli di posti letto strutturati in sezioni o divisioni . In particolare, vengono individuate 6 aree: • terapia intensiva e sub intensiva • specialità ad elevata assistenza • specialità a media assistenza • specialità di base a larga diffusione/ a media diffusione • riabilitazione • lungodegenza. Per ogni area, un modulo base in posti letto definisce il numero totale di personale medico e infermieristico. Con il DPR 128/68, ma anche con la delibera CIPE dell’84 e il DM dell’88 fino alla 502/93 (I riforma sanitaria), si dettano le norme e i criteri a livello nazionale per il calcolo del fabbisogno di personale e per la valutazione della dotazione organica.

  22. Parametri D.M. 13 Settembre 1988

  23. Dotazione organica L’avvio del processo di aziendalizzazione di fatto supera il concetto di dotazione organica definita sulla base dei minuti assistenza/posti letto. Il cambiamento politico- culturale nella organizzazione e nella gestione della sanità, dettato dalla necessità di affrontare concretamente la questione economica-finanziaria della Sanità attraverso un processo di razionalizzazione e riorganizzazione del SSN, ha prodotto sostanziali modificazioni anche sulle modalità di definizioni del fabbisogno di personale infermieristico. Dal D.lgs 13/09/88 in poi si sposta progressivamente l’asse decisionale dallo Stato alle Regioni e alle Aziende. Le Regioni si configurano come l’ente in grado di tradurre attraverso le Aziende i bisogni di salute in servizi sanitari ai cittadini di quel territorio.

  24. REGOLAMENTO N. 1 DEL 22 GIUGNO 2007 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 4 LUGLIO 2007 - Personale Medico: 0,25 per posto letto con una maggiorazione del 15% per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintesiva, Pronto Soccorso). Tale maggiorazione si applica anche per l’attività di riabilitazione intensiva.Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico-chirurgico) il coefficiente di 0,30 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35%. -Personale del Profilo Infermieristico: (secondo la declaratoria professionale del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,45 per posto letto con una maggiorazione del 15% per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintesiva, Pronto Soccorso).Tale maggiorazione si applica anche per le strutture di riabilitazione.Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico-chirurgico) il coefficiente di 0,60 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35%. -Altro personale: (secondo le declaratorie professionali del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,55 per posto letto con una maggiorazione del 15% esclusivamente per quelle figure professionali addette alle attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintesiva, Pronto Soccorso). Tale maggiorazione si applica anche per le strutture di riabilitazione.

  25. Conclusioni Non esiste una unica normativa nazionale che determini le dotazioni organiche, ci sono state varie leggi o documenti nel tempo che hanno dato dei riferimenti Nell’analisi normativa si assiste ad un progressivo aumento del rapporto posti letto/unità personale sanitario come risultato dell’evoluzione tecnologica, della diminuzione dell’orario di lavoro e dell’ampliamento dell’attività assistenziale.

  26. ARRIVEDERCI E GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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