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LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012

LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Modifiche introdotte alla legge 604 del 15 luglio 1966 Norme sui licenziamenti individuali.

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LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012

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Presentation Transcript


  1. LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

  2. Modifiche introdotte alla legge 604 del 15 luglio 1966Norme sui licenziamenti individuali • la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (art. 2, comma 2); • La violazione del requisito della motivazione determina l’inefficacia del licenziamento (comma 3); 2

  3. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla sua comunicazione • Il termine per l’impugnazione giudiziale è stato ridotto da 270 gg. a 180 gg. • I predetti termini si applicano altresì: • ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla nullità del termine apposto al contratto, in quest’ultimo caso l’impugnazione stragiudiziale dovrà essere proposta entro 120 gg. dalla cessazione del contratto • al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata continuativa anche nella modalità a progetto • al trasferimento • alla cessione del contratto ex art. 2112 • In ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto 3

  4. Procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7): • Disciplina applicabile a datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 legge 300/70; • comunicazione del datore di lavoro alla DTL e al lavoratore che intende procedere al licenziamento con indicazione dei motivi; • La DTL convoca datore di lavoro e lavoratore nel termine perentorio di 7 gg dalla ricezione della comunicazione; • La procedura si conclude entro 20 gg dalla trasmissione della convocazione della DTL; • La procedura può essere sospesa per un massimo di 15 gg in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore; • Fallito il tentativo di conciliazione e comunque decorso il termine di 7 gg il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore; • Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di ASpI; • Il comportamento complessivo delle parti è valutato dal giudice per determinazione del risarcimento e per determinazione delle spese processuali; • L’efficacia del licenziamento decorre dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato 4

  5. Art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo • Licenziamento NULLO: • quando è intimato per motivi discriminatori • in concomitanza col matrimonio • in violazione disposizioni nelle ipotesi di tutela della maternità e della paternità • altri casi di nullità previsti dalla legge o per motivo illecito • al licenziamento intimato oralmente • REINTEGRAZIONE+ risarcimento del danno ( non inferiore a 5 mensilità) commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nonché versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; • In alternativa alla reintegrazione il lavoratore può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità da richiedere entro 30 gg dal deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio; • La predetta tutela trova applicazione indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro 5

  6. Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (licenziamento disciplinare) • Nel caso di accertamento da parte del giudice della insussistenza del fatto o perché il fatto rientra tra quelli punibili con sanzione conservativa secondo previsione dei contratti collettivi: • Annullamento del licenziamento con condanna alla REINTEGRAZIONE+ risarcimento del danno non superiore a 12 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; • Il lavoratore può chiedere in alternativa alla reintegrazione un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; 6

  7. Nelle altre ipotesi in cui giudice accerti insussistenza del G.M.S. o della G.C.: • Dichiara risoltoil rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità 7

  8. Il licenziamento è inefficace quando è intimato in: • violazione del requisito di motivazione • violazione procedura art. 7 L. 300/70 • violazione procedura art. 7 L. 604/66 • Risoluzione del rapporto di lavoro + indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità in relazione alla gravità della violazione commessa dal datore di lavoro; • Qualora, su richiesta del lavoratore, il giudice accerti anche il difetto di giustificazione trova applicazione la tutela di cui al 4°, 5°, o 7° comma; 8

  9. LICENZIAMENTO PER G.M.O. (economico): • Il difetto di giustificazione del licenziamento intimato: • ai sensi degli artt. 4 e 10 della legge 68/99 • per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore • in violazione art. 2110, 2° c., c.c. • nonché nell’ipotesi di manifesta insussistenza del G.M.O. • REINTEGRA + risarcimento del danno non superiore a 12 mensilità • Nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del G.M.O. si applica la disciplina di cui al 5° comma (risoluzione rapporto di lavoro e indennità risarcitoria determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità) 9

  10. LICENZIAMENTI COLLETTIVI Modifiche alla legge 223/91: • Obbligo di comunicare all’ufficio regionale del lavoro e alla comm.ne regionale per l’impiego l’elenco dei lavoratori e dei criteri di scelta entro 7 giorni dai licenziamenti: la violazione di questo obbligo dà luogo ad un vizio dei licenziamenti • I vizi della procedura possono essere sanati con accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo 10

  11. Regime sanzionatorio: • REINTEGRAZIONEcon pieno risarcimento nel caso di mancanza della forma scritta del licenziamento (nullità) • REGIME INDENNITARIO (12-24 mensilità) per violazione delle procedure • REINTEGRAZIONE con indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità per violazione dei criteri di scelta 11

  12. Revoca del licenziamento: Se effettuata entro 15 gg dall’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore: • Ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con diritto alla retribuzione maturata precedentemente alla revoca 12

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