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Diritto dell’Unione Europea Progredito

Diritto dell’Unione Europea Progredito. La tutela giurisdizionale nel sistema dell’Unione Lezione 4, 11 novembre 2013. Ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (art.19.3 TUE). La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

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Diritto dell’Unione Europea Progredito

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Presentation Transcript


  1. Diritto dell’Unione Europea Progredito La tutelagiurisdizionale nelsistemadell’Unione Lezione 4, 11 novembre 2013

  2. Ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (art.19.3 TUE) La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: • a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; • b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; • c) negli altri casi previsti dai trattati

  3. Tipi di ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell’UE 1) L’azione di annullamento 2) L’azione in carenza 3) Eccezione di invaliditá 4) La procedura di infrazione 5) L’azione di responsabilità extracontrattuale 6) Il ricorso in via pregiudiziale

  4. Tipo di controllo effettuato dalla Corte di Giustizia Controllo diretto Controllo indiretto Svolge un controllo indiretto sugli atti dell’Unione ed é fondato sulla cooperazione tra giudice nazione e giudice dell’Unione: il giudice nazionale reinvia la questione al giudice dell’Unione, che si esprime in merito, ma la decisione finale spetta al giudice nazionale (ricorso in via pregiudiziale) • Le azioni che, attivate da istituzioni, Stati membri o singoli, permettono di svolgere alla Corte di Giustizia e/o Tribunale un controllo diretto sugli atti normativi e si esauriscono con la pronuncia del giudice dell’Unione (azione di annullamento, in carenza, proced. infrazione, resp. extracontrattuale)

  5. Chi puo’ presentare un ricorso contro gli atti dell’Unione? Possono attivare un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell’UE: • le istituzioni europee • gli Stati Membri • qualsiasi persona fisica o giuridica contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione (effetto diretto)

  6. 1) L’azione di annullamento • L’azione di annullamento é regolata dall’Art. 263 TFUE e consiste nell’impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni dell’UE che si presuppone essere viziato e pregiudizievole • Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto dell'UE, può chiederne l’annullamento alla Corte • Anche i privati possono proporre "ricorsi di annullamento", per annullare un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio • Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto

  7. 1) Azione di annullamento: atti impugnabili • Atti impugnabili: gli atti legislativi, gli atti del Consiglio, della Commissione o della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, gli atti del Parlamento e del Consiglio Europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi • Quindi: gli atti che siano vincolanti e definitivi • Il termine per l’impugnazione è due mesi dalla pubblicazione dell’atto

  8. 1) Azione di annullamento: i vizi dell’atto I vizi che possono essere fatti valere sono quelli tradizionali del contezioso amministrativo: • Incompetenza • Violazione delle forme sostanziali • Violazione dei Trattati o di norme relative alla loro applicazione • Sviamento di potere

  9. 1) Azione di annullamento: effetti • Il ricorso non ha effetto sospensivo dell’atto, ma si prevede la sospensione in via cautelare (art. 278 TFUE) • In caso di accoglimento del ricorso, l’esito del giudizio é l’annullamento dell’atto (l’atto é dichiarato nullo o non avvenuto) • La sentenza é efficace dal giorno in cui é pronunciata e ha l’effetto della cosa giudicata • L’annullamento puó essere richiesto anche per una o alcune disposizioni dell’atto: in questo caso la Corte puó annullare (se possibile) solo la parte viziata dell’atto

  10. 2) Azione in carenza • Il ricorso in carenza tende a porre rimedio alla illegittima inattivitá di un’istituzione dell’UE ed é regolato dall’art. 265 TFUE • Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione • Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi

  11. 2) Azione in carenza: chi puó proporla • Il ricorso in carenza puó essere introdotto dagli Stati membri o dalle istituzioni a prescindere dall’esistenza di un interesse individuale • Anche il singolo puó agire in carenza, ma soltanto quando l’istituzione abbia omesso di emanare nei suoi confronti un atto (e quindi che possa considerarsi direttamente e individualmente toccato da quella carenza)

  12. 2) Azione in carenza: effetti • La sentenza di accoglimento del ricorso in carenza corrisponde ad una pronuncia di mero accertamento • L’istituzione la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta • Nell’ipotesi in cui il comportamento omissivo dell’istituzione abbia cagionato un danno, è possibile proporre un’azione di responsabilità extracontrattuale (artt. 268 e 340 TFUE)

  13. 3) Eccezione di invaliditá • L’art 277 TFUE prevede un’ulteriore possibilitá per far valere l’illegittimità di un atto di portata generale • Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto per l’azione di annullamento, valersi dei motivi previsti per l’annullamento, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso

  14. 3) Eccezione di invaliditá • Si tratta di una eccezione incidentale, che le parti possono sollevare nel corso di una procedura giá attivata per altri motivi davanti la Corte di Giustizia • Lo scopo è quello di far dichiarare l’inapplicabilità (≠ annullamento) dell’atto anche dopo che sia trascorso il termine per l’impugnazione previsto per il ricorso di annullamento • Condizione per l’azione incidentale: deve esservi uno stretto collegamento tra l’atto impugnato e l’atto di cui si fa valere incidentalmente l’illegittimità

  15. 3) Eccezione di invaliditá: chi puó agire • Stati Membri, istituzioni e singoli possono sollevare un’eccezione di invaliditá • Tuttavia, il singolo puó utilizzare l’eccezione di invaliditá nella sola ipotesi in cui gli sia preclusa ogni altra possibilitá (normalmente puó far ricorso all’azione di annullamento e l’eccezione d’invalidità non puó essere usata per eludere l’onere della tempestività dell’impugnazione, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte)

  16. 3) Eccezione di invaliditá: effetti • L’effetto dell’accoglimenti dell’eccezione di invaliditià é l’inapplicabilità dell’atto • Non si prevede l’annullamento dell’atto • L’atto viene dichiarato inapplicabile alla fattispecie ma resta pienamente in vigore • La conseguenza pratica per l’istituzione che l’aveva adottato é che procederà comunque alla sua modificazione o, se necessario, alla sua abrogazione

  17. 4) La procedura di infrazione • La procedura di infrazione é diretta a porre termine alla violazione del diritto dell’Unione e a fare in modo che lo Stato Membro modifichi il suo comportamento • E’ la Commissione che avvia la procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro (art. 258 TFUE) o uno Stato membro contro un altro Stato membro (art. 259 TFUE) • La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni • Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea

  18. 4) La procedura di infrazione: comportamenti sanzionabili • L’infrazione consiste nella violazione di qualsiasi obbligazione che incomba su di uno Stato membro derivante dai Trattati, dagli atti vincolanti dell’UE e dagli accordi internazionali stipulati dall’UE • L’inadempimento puó consistere in un comportamento o in un atto normativo o in una pratica amministrativa o nell’omessa attuazione di un obbligo dell’Unione (per es. Mancata trasposizione di una direttiva nei termini fissati) • Un caso particolare è quello della mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in cui già si riconosceva un inadempimento

  19. 4) La procedura di infrazione: fasi • Fase pre-contenzionsa: • La Commissione invia una lettera di messa in mora allo Stato che rende note le ipotesi di inosservanza del diritto dell’Unione che la Commissione imputa allo Stato • se lo Stato non risponde o la Commissione non ritiene adeguate le osservazioni dello Stato Membro, la Commissione invia un parere motivato, nel quale sono specificate le infrazioni che si ritengono commesse e il termine entro il quale lo Stato é tenuto a mettere fine all’inadempimento • Fase contenzionsa: • Se entro il termine fissato lo stato non si adegua, la Commissione puó presentare un ricorso alla Corte di Giustizia

  20. 4) La procedura di infrazione: effetti • Se la Corte emette una sentenza per inadempimento, lo Stato é tenuto a prendere i provvedimenti che la sentenza impone (per es. abrogare o introdurre una norma attuativa, trasporre una direttiva, modificare una norma, etc.) • Se lo Stato non si conforma alla sentenza, la Commissione puó riproporre la procedura di infrazione aggiungendo la richiesta di pagamento di una sanzione pecunaria da parte dello Stato (Novità introdotta da Trattato di Lisbona: la Commissione puó richiedere il pagamento di una sanzione già nel primo ricorso) • Conseguenze nell’ordinamento nazionale: obbligo per i giudici e le amministrazioni nazionali di non applicare la norma dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione

  21. 5) L’azione di responsabilità extracontrattuale • Anche la competenza della Corte in materia di responsabilità contrattuale (e quindi di conseguente risarcimento dei danni) é collegata alla funzione di controllo sulla legittimità degli atti dell’Unione (art. 268 TFUE) • l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni • Quando i mezzi interni non assicurano all’individuo di rimanere indenne dalle conseguenze dannose dell’illegittimità dell’atto, si deve comunque garantire la protezione giurisdizionale del soggetto leso: il singolo puó ricorrere alla Corte per attivare un’azione di responsabilità

  22. 5) L’azione di responsabilità extracontrattuale • Possono attivare l’azione persone fisiche o giuridiche • Condizioni per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e del conseguente obbligo risarcitorio sono: l’illiceità del comportamento dell’Istituzione, un danno effettivo ed un esso di casualità fra il danno e il comportamento dell’Istituzione • La prova del danno risarcibile incombe sul richiedente • Anche se connessa all’illegittimità di un atto, non é condizione necessaria che ci sia stato precedentemente un giudizio della Corte su quell’atto e l’eventuale accertamento può essere incidentale

  23. Azionediretta per risarcimento • Non prevista inizialmente dai Trattati • Evoluzione introdotta dalla Corte di Giustizia • Sentenza caso Francovich (C-6 e C-9/90, 1991)

  24. 6) Rinvio in via pregiudiziale • Il rinvio in via pregiudiziale rientra nelle funzioni di cooperazione tra Corte di Giustizia e giudice nazionale • l’applicazione in concreto delle norme e degli atti dell’Unione è in gran parte demandata alle amministrazioni nazionali e al giudice nazionale • In quest’ottica va collocato il meccanismo del rinvio pregiudiziale: il giudice nazionale puó richiedere alla Corte di giustizia una pronuncia sull'interpretazione dei trattati o sulla validità e l'interpretazione degli atti dell'Unione, quando tale pronuncia sia necessaria per risolvere la controversia di cui è stato investito

  25. 6) Rinvio in via pregiudiziale:facoltà o obbligo del giudice nazionale • Art. 267.2 TFUE: quando una questione è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione (rinvio in via pregiudiziale) • Art. 267.3 TFUE: quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, tale organo giurisdizionale deve rinviare alla Corte. • Tutti gli altri giudici nazionali (non di ultima istanza) possono rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia • Il giudice costituzionale puó rinviare quando sia egli stesso il giudice che definisce la causa (es.: nei giudizi di legittimità costituzionale)

  26. 6) Rinvio in via pregiudiziale: quesiti Il giudice nazionale puó proporre al giudice dell’Unione i possibili seguenti quesiti: • Quale sia la corretta interpretazione e la portata della norma rilevante dell’Unione; se la corretta interpretazione precluda o no l’applicazione di un atto amministrativo o una legge nazionale (rinvio pregiudiziale d’interpretazione) • Se la norma dell’Unione rilevante sia valida ed efficace (rinvio pregiudiziale di validità)

  27. 6) Rinvio in via pregiudiziale: oggetto • Oggetto del rinvio pregiudiziale di interpretazione é tutto il sistema giuridico dell’Unione: dalle norme dei Trattati agli atti dell’Unione, dai principi generali agli accordi internazionali stipulati dall’Unione • Oggetto del rinvio pregiudiziale di validità: gli atti posti in essere dalle istituzioni, dagli organi organismi dell’Unione (sono esclusi, ovviamente, gli atti della Corte, cioè le sentenze)

  28. 6) Rinvio in via pregiudiziale: rifiuto • La Corte di Giustizia puó rifiutarsi di rispondere a un quesito quando pregiudiziale quando • sia sollevato in una controversia che ha considerato fittizia • i quesiti siano questioni puramente ipotetiche • i quesiti non siano questioni necessarie al giudice nazionale per risolvere la controversia

  29. 6) Effetti della sentenza pregiudiziale • La sentenza interpretativa della Corte di Giustizia vincola il giudice nazionale ad applicare la norma dell’Unione come interpretata dalla Corte • Inoltre la sentenza interpretativa obbliga anche gli altri Stati membri ad adottare le misure idonee ad adeguare il proprio ordinamento alla norma dell’Unione come interpretata dalla Corte (pena la violazione del principio di leale collaborazione) • Quando la Corte si pronuncia per la validità dell’atto dell’Unione, l’effetto è limitato al caso di specie • Quando la Corte si pronuncia per l’invalidità dell’atto, si annulla l’atto come nella sentenza di annullamento

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