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il sistema pubblico della prevenzione

il sistema pubblico della prevenzione. “Giurisprudenza”. Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

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Presentation Transcript


  1. il sistema pubblico della prevenzione

  2. “Giurisprudenza” • Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato. • Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due: • una contravvenzione (esempio: dovevi dare dettagliate informazioni e non le hai date) • un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio)

  3. Le funzioni di vigilanza delle ASL • Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). • In relazione agli standards fissati in sede nazionale, • all'unità sanitaria locale sono attribuiti, • con decorrenza 1°gennaio 1980, • i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro • in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori….omissis…. • Per la tutela della salute dei lavoratori le unità • sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del • lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

  4. Le funzioni di vigilanza delle ASL • Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). • …. spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente • della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica diufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. • Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. • Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'attoimpugnato.

  5. Le funzioni di prevenzione delle ASL • Legge 833/1978 Art.20 (Attività di prevenzione)  • Le attività di prevenzione comprendono: • a) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di • pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro… anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi • di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale • b) comunicazione dei dati accertati e diffusione della loro conoscenza… • c) indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro… • d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di • comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche … • e) profilassi degli eventi morbosi … • f) verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori

  6. Dipartimento di prevenzione • L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che: • "Le regioni istituiscono un Dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833 del 23 dicembre 1978. • Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi: • a) igiene e sanità pubblica • b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; • c) igiene degli alimenti e della nutrizione; • d) veterinari,articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale,dell'igiene della produzione,trasformazione,commercializzazione,conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

  7. ORGANI DI VIGILANZA • L’organo fondamentale è quindi il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale • Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da cinque servizi

  8. SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO • b) mappatura dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti; • o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali e di infortunio; • p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori. • q) vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoror • r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali;

  9. SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO • verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente; • rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti; • vidimazione registri infortuni; • rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; • pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

  10. VIGILANZA Art. 23 D.Lgs. 626/1994

  11. D.P.C.M. 14 ottobre 1997 n. 412 Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro ATTIVITA' RISCHIOSE attribuite alla competenza della Direzione provinciale del lavoro • Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento di opere fisse, in muratura e in cemento armato • Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi • Lavori in sotterraneo e gallerie

  12. VIGILANZA Organi operanti nella materia della s i c u r e z z a Coordinamento: D.P.C.M. 5.12.1997

  13. VIGILANZA INCHIESTE INFORTUNI - di iniziativa o su richiesta - attività ISPEZIONE DI PREVENZIONE e/o REPRESSIONE di iniziativa su richiesta • Gli Ispettori operano attraverso la prescrizione • ( artt. 19 e segg., D.Lgs. 758/1994) • Gli Ispettori accedono ai luoghi di lavoro: • … in qualunque ora • (protetti dal 650 e 651 c.p.) • anche accompagnati dai R.L.S. • (art. 9, Statuto dei Lavoratori e art. 19, • D.Lgs. 626/1994) • sono ufficiali di P.G. • (attenzione per le aree o attività sottoposte al • Nulla Osta di segretezza (NOS) • acquisiscono notizie e documenti

  14. Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D.LGS. 626/94; D.LGS. 494/96) CONTRAVVENZIONI

  15. Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94 • In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con: • termine per la regolarizzazione • (prorogabile a richiesta motivata) • imposizione di specifiche misure • per far cessare il pericolo

  16. 26-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

  17. D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994 ISPEZIONE COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE PRESCRIZIONE con termine < 6m COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere SOSPENSIONE AZIONE PENALE RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE VERIFICA (entro 60 gg scad) CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m PROCESSO PENALE OBLAZIONE 162 BIS* ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad) COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg *Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse ARCHIVIAZIONE

  18. Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56) • È l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti. • Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.

  19. Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56) • Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono esecutive. • Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse. • Il ricorso non ha effetto sospensivo. • Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)  

  20. Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall’art.11 D.Lgs. 758/94) • L’ inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a € 413.

  21. Procedura disposizione • Verbale di Disposizione: • indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento • ▼ • Invio al soggetto interessato • ▼ • Scadenza • ▼ • Risposta Ditta • ▼ • Verifica • ▼ • Verifica positiva ◄► Verifica negativa • ▼ ▼ • Pratica conclusa Comunicazione a P.M • per attivazione sanzione penale • Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

  22. Cassazione penale n.7055 15/07/98 fattispecie: chiusura da parte di una lavoratrice del cancello dello stabilimento con comando elettrico dietro ordine del datore di lavoro per impedire l’uscita degli ispettori USL, che avevano effettuato un prelievo di campioni di liquidi ad una cisterna Massima : configurabilità nei casi di ordine del datore di lavoro al lavoratore per impedire l’uscita o l’entrata nello stabilimento degli ispettori USL Delitto di resistenza a pubblico ufficiale

  23. Il primo controllo di impianti di messa a terra, impianti parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento materiale è affidato, o per singolo apparecchio o a campione, all’ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro Le verifiche periodiche sono eseguite dall’ASL o da Organismi Notificati I funzionari dell’ISPESL non sono ufficiali di polizia giudiziaria UPG ORGANI DI CONTROLLO L’ISPESL svolge attività di consulenza e formazione a pagamento

  24. Gli Organismi paritetici • Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro • Costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori.

  25. Il mandato degli Organismi paritetici • Il combinato disposto tra l’art. 20 e l’art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 assegna ad organismi paritetici territoriali due funzioni: • a) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, • b) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte in azienda sull’applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti

  26. Accordi interconfederali • Quattro accordi interconfederali – Confindustria, Confapi, Cooperative, Artigianato – stipulati tra le parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno oltre la conferma di queste due fondamentali funzioni e prefigurano un vero e proprio "sistema di gestione bilaterale" della partita prevenzione che non ha precedenti nelle nostre relazioni sindacali. Sono infatti individuate ulteriori funzioni e sedi "bilaterali" a livello regionale e nazionale.

  27. Tre gruppi di funzioni • funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/analisi/trasmissione di dati/trasferimento di conoscenze (relativamente all’applicazione concreta degli accordi, all’anagrafe degli RLS, all’analisi del trend infortunistico nel territorio o in particolari comparti, all’emergere di problematiche legate a rischi particolari od emergenti, ai risultati di indagini o ricerche, alla diffusione di linee guida specifiche, alla socializzazione di esperienze di buona pratica, ecc.); • promozione della cultura della prevenzione e di comportamenti orientati allo sviluppo di relazioni partecipative tra le aziende e i lavoratori rappresentati (in particolare indirizzando i vari soggetti aziendali verso una qualificata ed efficace attività informativa e formativa da realizzarsi in accordo e con il coinvolgimento delle associazioni di settore e mettendo a disposizione delle aziende e degli RLS una sollecita gestione delle eventuali controversie); • interlocuzione costante e propositiva con le istituzioni e gli enti pubblici presenti a livello provinciale, regionale e nazionale - dai Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27, dalla Commissione consultiva nazionale ex art. 26 all’ Ispesl o all’ Inail, alle Università o agli enti di ricerca, ecc. - che hanno compiti in materia di prevenzione.

  28. GAZZETTA UFFICIALE N. 177 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 07 1996 PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1996 • Organismi paritetici. La contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le modalita' operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi previste. In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale. • . Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94. • A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette. • Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

  29. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO • 1) Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia professionale all’Istituto Assicuratore, con allegato il certificato medico • Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non guaribile entro tre giorni) • Entro 24 ORE dall’infortunio (per pericolo di morte o morte) • Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per malattia professionale) • Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’evento entro 2 GIORNI

  30. ADEMPIMENTI MEDICI INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI PER TUTTI GLI INFORTUNI A) Consegna certificato INAIL al lavoratore Codice Deontologico Art. 22 (Certificazione): Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato. Art. 52 D.P.R. 1124/65: “…La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa… B) Per infortunio o malattia professionale in agricoltura invio del certificato-denuncia direttamente all’INAIL C) In caso di malattia professionale invio denuncia (notifica) alla AUSL (ai sensi art. 139 DPR 1124/65 modificato dall’art. 10 D.Lgs 38/00)

  31. ADEMPIMENTI MEDICI INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI PER GLI INFORTUNI CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME Oltre agli adempimenti poc’anzi elencati: D) Obbligo di referto da inviare all’Autorità Giudiziaria o all’U.P.G della AUSL (art. 365 C.P.). PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI Oltre agli adempimenti poc’anzi elencati: E) Trasmissione all’ISPESL di copia della documentazione clinica, anatomo-patologica e inerente l’anamnesi lavorativa.

  32. RIFERIMENTI LEGISLATIVI CODICE DI PROCEDURA PENALE Titolo II: Notizie di reato Art. 334: Referto. • Chi ha l’obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ORE o, se vi è pericolo nel ritardo, IMMEDIATAMENTE al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. • Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. • Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono obbligate al referto…

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