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PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace

PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace. CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. Seminario sul tema :. “ SALUTE E SICUREZZA . NEGLI AMBIENTI DI LAVORO “

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PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace

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  1. PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Seminario sul tema : “ SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO “ (Parte generale )

  2. SICUREZZA-PREVENZIONE ANNI 1942-1955-1956 Costituzione 2087 C.C. DPR 547/55 DPR 303/56 DPR 164/56 Ecc. PUNTUALE E/O SPECIFICA ANNI 1979-1988-1991 DPR 175/88 DL 277/91 AMMINE/79 CVM/82 Ecc. DETTAGLIATA IN SINGOLI CASI 19 SETTEMBRE 1994 PREVENZIONE E SICUREZZA “TOP” E “VIP” DECRETO LEGISLATIVO n. 626/94

  3. TOTALE ORGANIZZATA PREVENTIVA PREVENZIONE TOP VALUTATA INFORMATA PERIODICA SICUREZZA VIP

  4. DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 • Attuazione delle direttive • 89/391/CEE Direttiva quadro • 89/654/CEE Luoghi di lavoro • 89/655/CEE Attrezzature di lavoro • 89/656/CEE Dispositivi di protezione individuali • 90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi • 90/270/CEE Videoterminali • 90/394/CEE Agenti cancerogeni • 90/679/CEE Agenti biologici • Riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

  5. Altre Direttive inserite dopo il 1994 • 95/63 modifica 89/655 Attrezzature di lavoro • Legge 422/200 e Comunitaria 2002 Videoterminali • (art. 51 – 55) • 97/42 e 99/38 Agenti cancerogeni e mutageni • (D.Lgs. 66/2000) • 98/24 Agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 25/2002) • Legge 39/2002 Attrezzature (art. 4 – 8 – 36) • 99/92 Atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/2003) • 2001/45 modifica 89/655 Attrezzature di lavoro in quota • (D.Lgs. 235/2003)

  6. SE TROVO QUELLO CHE HA INVENTATO IL DLgs.626, NON TI DICO CHE COSA GLI FAREI !!!

  7. Perché anche il DLgs.626/94? … perché lo richiede il sistema economico europeo, imperniato su di una pari competitività delle aziende che non pregiudichi in alcun modo la salute e la sicurezza sul lavoro … perché ogni anno, in Italia si verificano ancora 900.000 infortuni e 50.000 nuove malattie professionali (costi aziendali/sociali: £ 53.000 miliardi) Il DLgs. 626/94 … innova più la qualità che la quantità degli obblighi di sicurezza … agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole

  8. Campo di applicazione (Art. 1) Tutti i settori di attività Pubblici Privati Tenuto conto della particolarità del servizio -forze armate di polizia -servizi di protezione civile Esclusioni -addetti ai servizi domestici Parziale applicazione -portieri (con contratto privato) -lavoro a domicilio

  9. STRUMENTI ORGANIZZATIVI • IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp) • IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp) • IL RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls) • IL MEDICO COMPETENTE (mc) • GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO • GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA • GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO

  10. STRUMENTI GESTIONALI • VALUTAZIONE DEI RISCHI • INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • PROGRAMMA DI ATTUAZIONE • PROCEDURE AZIENDALI • INFORMAZIONE • FORMAZIONE • CONSULTAZIONE • RIUNIONI PERIODICHE

  11. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 8-11) ALL. 1 DATORE DI LAVORO -Az. art. e ind. fino a 30 add. -Az. agr. e zoot. fino a 10 add. -Az. pesca fino a 20 add. -Altre fino a 200 add. ISTITUISCE IL SPP Art. 8 SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP Art. 10 • N. suff. • Capac. adeguate • Mezzi e tempo adeguati Designa il responsabile e una o più persone c. 1-2-3 Assunzione diretta da parte del DDL anche con supporto esterno Organizza SSP (Art. 8) Dichiarazione di capacità di svolgimento Fornisce al SPP tutte le informazioni necessarie ORGANO DI VIGILANZA Documento (Art. 4) e relazione infortunio - mal. professionale Comunica nomi, curriculum, ecc. all’Isp. del Lav. e all’ U.S.L. Attestazione di frequenza ad un corso di formazione (dopo il 31.12.96)

  12. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 8-11) E’ strumento del Datore di Lavoro Il SPP può essere in tutto o in parte esterno c. 4-6-7-8 Sempre interno se: -ind. a rischio rilevante -az. Ind. con >200 dip. –ind. estr. con >50 dip. -altre RIUNIONE PERIODICA (Art. 11) COMPITI (Art. 9) Partecipanti: -DDL -Medico Competente –Resp. SPP -Rappr. per la sicurezza • Individua e valuta i rischi • Elabora misure preventive e protettive • Elabora procedure di sicurezza • Progetta Informazione e Formazione • Fornisce informazioni da art. 21 Periodicità: Ordinaria: minimo annuale Straordinaria: -variazioni significative -su richiesta del Rappr. Sicur. Riceve le informazioni necessarie dal DDL e su queste è tenuto al segreto industriale Esamina: -Documento (art. 4) -idoneità dei Dispositivi Protezione Individuali -programmi di Informazione e Formazione

  13. DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, n. 195 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. GAZZETTA UFFICIALE n. 174 del 29.07.2003 CIRCOLARE M.L. n. 22522/rla/195 del 3.12.2003

  14. DATORE DI LAVORO NOMINA R.S.P.P. Fino all’istituzione dei corsi Attualmente in carica Dopo l’istituz. dei corsi nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto Dal 13 agosto 2003 In carica da almeno 6 mesi Almeno Diploma Almeno diploma Laurea specifica Laurea Specifica Laurea Specifica Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997 Corso Tecnico Corso Tecnico Corso Tecnico Corso Gestionale Corso Gestionale Corso Gestionale OK Aggiornamenti quinquennali

  15. DATORE DI LAVORO NOMINA A.S.P.P. Fino all’istituzione dei corsi Attualmente in carica Dopo l’istituz. dei corsi nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto Dal 13 agosto 2003 In carica da almeno 6 mesi Almeno Diploma Almeno diploma Laurea specifica Laurea Specifica Laurea Specifica Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997 Corso Tecnico Entro il 31 agosto 2004 Corso Tecnico Corso Tecnico OK Aggiornamenti quinquennali

  16. L’addetto del pronto soccorso I compiti • Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso) • Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini • Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

  17. 3-2-2004 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. • Classificazione delle aziende • Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi. • Gruppo A: • I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs. 230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo (D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni. • II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno). • III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo indeterminato. • Gruppo B: • Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. • Gruppo C: • Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  18. I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda: I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello stesso Decreto. I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque ritenuti validi i corsi ultimati entro l’ entrata in vigore del decreto (3.8.2004). Ogni azienda dovrà provvedere entro il 3.8.2004, qualora non lo avesse ancora fatto, a formare i propri addetti al pronto soccorso. I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza. Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal nuovo Decreto in collaborazione con il Medico Competente.

  19. TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*). Tipo di conseguenza: inabilità permanente

  20. Spett.le Azienda USL di …………………… Dipartimento di Sanità Pubblica. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro • Comunicazione appartenenza • Gruppo A • ai sensi del regolamento sul Pronto Soccorso Aziendale – • (art. 1 co. 2, D.M. 15 Luglio 2003 n. 388) • Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________ Legale Rappresentante/Titolare della Ditta __________________________________________________________________ Con sede operativa nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ________________ Via _________________________________________________________________________________________________ Tel. ______/____________ Fax ______/____________ E-MAIL _________________________________________________ Esercente l’attività di ___________________________________________________________________________________ - Con numero totale di addetti ____________________ - Con organizzazione del lavoro in turni :  SI  NO • COMUNICA • Di appartenere, ai sensi della classificazione dell’art. 1 co.1 del D.M. 388/2003, al gruppo:  A – I  A – II  A – III • -Di aver designato, quali addetti al pronto soccorso, N° __________ Lavoratori • ____________ li _________________ In fede il datore di lavoro Le aziende che hanno più sedi nello stesso comune, debbono compilare più comunicazioni alla stessa AUSL. Le aziende che hanno più sedi in comuni diversi, debbono compilare più comunicazioni ad AUSL diverse.

  21. In tutte le aziende deve essere nominato l’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE I compiti • Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. • Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti • Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

  22. 42 – D.m. (Interni) 10 marzo 1998 – All. IX (Leggi particolari) CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITA’ • 9.5 - Contenuti dei corsi di formazione • Corso A: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) • 1) L’incendio e la prevenzione (1 ora) • principi della combustione • Prodotti della combustione • Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio • Effetti dell’incendio sull’uomo • Divieti e limitazioni di esercizio • Misure comportamentali • 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora) • Principali misure di protezione antincendio • Evacuazione in caso di incendio • Chiamata dei soccorsi • 3) Esercitazioni pratiche (2 ore) • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili • Istruzione sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

  23. Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore) • 1)l’incendio e la prevenzione incendi (2 ore) • Principi sulla combustione e l’incendio • Le sostanze estinguenti • Triangolo della combustione • Le principali cause di un incendio • Rischi alle persone in caso di incendio • Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi • 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio • Le principali misure di protezione contro gli incendi • Vie di esodo • Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme • Procedure per l’evacuazione • Rapporti con i vigili del fuoco • Attrezzature ed impianti di estinzione • Sistemi di allarme • Segnaletica di sicurezza • Illuminazione di emergenza • 3)esercitazione pratiche (3 ore) • Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi • Presa visioni e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale • Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

  24. Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore) • 1)l’incendio e la prevenzione incendi (4 ore) • Principi sulla combustione • Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro • Le sostanze estinguenti • I rischi alle persone ed all’ambiente • Specifiche misure di prevenzione incendi • Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi • L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro • L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio • 2) Protezione antincendio (4 ore) • misure di protezione passiva • Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti • Attrezzature ed impianti di estinzione • Sistemi di allarme • Segnaletica di sicurezza • Impianti elettrici di sicurezza • Illuminazione di sicurezza • 3)procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) • ……………………. Ecc. ………………………

  25. REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626) • Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (*) • Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro • Autorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 227 • (*) o igiene e medicina preventiva • o medicina legale e delle assicurazioni • Art. 1-bis D.L. 12.11.2001 n. 402 conv. con L. 8.1.2002 n.1 disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

  26. SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17) Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela E’ EFFETTUATA DAL: Accertamenti sanitari preventivi e periodici MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato Giudizi di idoneità alla mansione specifica Visite mediche richieste dal lavoratore Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore COMPRENDE: Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza ACCERT. PREVENT. ACCERT. PERIOD. Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period. Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc. VALUTAZIONE IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA Collabora all’attività di informazione e formazione

  27. ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORO DEFINIZIONI PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI PERICOLO PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE RISCHIO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  28. CONCETTI GENERALI DEFINIZIONI FONTE DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE (da UNI EN 292-1) PERICOLO COMBINAZIONE DI PROBABILITà E GRAVITà DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE IN SITUAZIONI PERICOLOSE (da UNI EN 292-1) RISCHIO

  29. FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO RISCHIO FISICO RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO legato a ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

  30. FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO IMPIANTI E LORO UTILIZZO UOMO RISCHIO AMBIENTE

  31. RAPPORTO RISCHIO-DANNO CAUSA EFFETTO RISCHIO DANNO INFORTUNIO CHIMICO FISICO MALATTIA PROFESSIONALE BIOLOGICO INFORTUNI MALATTIA ASPECIFICA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

  32. Lesione fisica o alterazione dello stato di salute DANNO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea INFORUNIO

  33. DANNO MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea Es: Asbestosi Saturnismo Ipoacusia Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinata quantità MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro Es: Stanchezza Insonnia

  34. DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (o tecnopatia) : Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa. I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di ciascun lavoratore. AZIONI NOCIVE Elementodeterminante MALATTIA PROFES-SIONALE INOCCASIONEDILAVORO Elemento circostanziale INABILITA’ O MORTE Elementoconsequenziale Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.

  35. Il DPR 1124 del 30/06/965 non dà una vera e propria definizione di infortunio ma, all’articolo 2, quando intende regolamentare l’oggetto da assicurare, cita “L’Assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o l’inabilità permanente o temporanea”. Da ciò si può ricavare la definizione di infortunio. DEFINIZIONE DI INFORTUNIO: Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENATA in occasione di lavori, la menomazione può essere grave o permanente. CAUSA VIOLENTA Elementodeterminante INFOR-TUNIO INOCCASIONEDILAVORO Elemento circostanziale INABILITA’ O MORTE Elementoconsequenziale

  36. PREVENZIONE Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell’uomo PRIMARIA SECONDARIA

  37. PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MANUTENZIONE MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO PULIZIA INTERVENTI ALLA SORGENTE MODIFICA IMPIANTO CONTROLLO RITMI PRODUTTIVI MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE VENTILAZIONE GENERALE SPAZIO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO LAY-OUT DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. RIDUZIONE TEMPO ESPOSIZIONE INTERVENTI SULL’UOMO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INFORMAZIONE

  38. PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

  39. Principi generali di PREVENZIONE • Eliminazione del rischio • Riduzione del rischio alla fonte • Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative) • Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso • Rispetto dei principi ergonomici • Priorità delle misure di protezione collettiva • Limitazione al minimo del numero degli esposti • Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici • Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei ricci, ecc. Art. 3 D.Lgs. 626/94

  40. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO Art. 4 Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dell’art. 3 e deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito della valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente: • Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa • Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione nonché delle attrezzature di protezione utilizzate • c) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo responsabile o incarica persona o servizi esterni all’azienda e nomina nei casi previsti il medico competente

  41. ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE • Identificazione dei pericoli • Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali • Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo • Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario… • …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare o limitare i rischi

  42. è una funzione della e della RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DEL DANNO POSSIBILE PER IL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO • DEL DANNO COSIDERATO • Frequenza e durata di esposizione • Probabilità di accadimento di un evento pericoloso • Possibilità di evitare o di limitare il danno RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO - Elementi funzione del rischio

  43. Tabella Scala delle probabilità (P)

  44. Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

  45. Matrice di valutazione del Rischio:R = P x D P 4 3 2 1 1 2 3 4 D R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

  46. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 – 22) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L’ATTIVITA’ IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU: MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE SOSTANZE PERICOLOSE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA DURANTE ORARIO DI LAVORO IN MODO PERIODICO IL DDL, I PREPOSTI E I PREPOSTI DEVONO FORMARE CIASCUN LAVORATORE: • All’assunzione • -Cambio mansione • -Cambio attrezz., tecnol., sostanze IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR. IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.

  47. VOCI n. “aggettivazioni” = 40 13 “adeguata” 8 “in particolare” 10 “preventiva, preliminare, previa” 3 “comprensibile” 3 “al più presto” 3 “necessaria insufficiente” INFORMAZIONE FORMAZIONE ISTITUZIONI ADDESTRAMENTO

  48. OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro. IN PARTICOLARE I LAVORATORI: • Osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite • Utilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza • Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione • Segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di culo vengono a conoscenza • Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo • Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza • Si sottopongono ai controlli sanitari previsti • Contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per la tutela della sicurezza e della salute

  49. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 23-28) ORGANI DI VIGILANZA VIGILI DEL FUOCO UNITA’ SANITARIA LOCALE MIN. INDUSTR (miner.) ISPETTORATO DEL LAVORO (per rischi particolamente elevati) Svolgono attività di INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA, in particolare per Artigiani, P.M.I. e rispettive Ass.ni • Regioni • Vigili del Fuoco • ISPSEL • Ispettorato del Lavoro • Direzione Gen. Miniere • Enti di Patronato INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA CONSULENZA VIETATA A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA ENTRO UN ANNO CRITERI CHE ASSICURINO OMOGENEITA’ DI COMPORTAMENTO IN TUTTO IL PAESE COORDINAMENTO COMMISSIONE CONSULTATIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E L’IGIENE DEL LAVORO

  50. 26-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

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