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Guardia di Finanza

Guardia di Finanza. Lucca 22 marzo 2013 Le operazioni sospette.

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Presentation Transcript


  1. Guardia di Finanza Lucca 22 marzo 2013 Le operazioni sospette

  2. L’approfondimento di operazioni sospette è, al pari dell’ispezione antiriciclaggio, un’attività di polizia amministrativa, per la quale i militari della Guardia di Finanza operano secondo il medesimo sistema di deleghe e si avvalgono dei medesimi poteri. Tale attività amministrativa si sviluppa mediante l’esecuzione di una serie ordinata di controlli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche segnalate/ispezionate.

  3. FONTI NORMATIVE POTERI DI POLIZIA VALUTARIA

  4. RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DECRETO LEGISLATIVO N. 68/2001 potestà generali di polizia economica e finanziaria compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali ed esteri, movimentazioni finanziaria e di capitali, mercati finanziari e mobiliari

  5. Testo Unico delle norme in materia valutaria L’attività valutaria antiriciclaggio è svolta mediante il funzionale utilizzo dei poteri di polizia valutaria previsti dal D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 Art. 25 comma 3: L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza. Art. 26 comma 1: I militari della Guardia di Finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie. Art. 27: Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

  6. D.Lgs. n. 231 del 21 novembre del 2007 disciplina antiriciclaggio art. 8 comma 3: La DIA e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dall’UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. art. 8 comma 4 lettera b): Gli appartenenti al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza ai quali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria puòdelegare, l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3.

  7. Coordinamento DIA - Guardia di Finanza Protocollo d’intesa del 16 marzo 1998 La DIA, in ottemperanza alle competenza attribuite dalla legge istitutiva, procede all’approfondimento delle segnalazioni che risultano attinenti ai fenomeni associativi di tipo mafioso; in tutti gli altri casi agisce la Guardia di Finanza obbligo di interscambio informativo

  8. L’elemento che caratterizza l’azione della Guardia di Finanza a contrasto delriciclaggio è costituito dalla capacità di esaminare, in modo globale, i contesti sottoposti ad approfondimento tenendo in considerazione tutti gli aspetti che possono emergere nel corso delle indagini, attraverso una duplice linea d’intervento, che si esprime sia nell’esecuzione di controlli di tipo amministrativo che di indagini di polizia giudiziaria. Nell’ambito dei controlli amministrativi assumono precipuo rilievo gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dall’U.I.F. e le ispezioni nei confronti dei soggetti obbligati finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

  9. Azione di contrasto PREVENTIVA REPRESSIVA Collaborazione con l’UIF, gli organismi di vigilanza, gli intermediari finanziari e non finanziari Indagini di Polizia Giudiziaria d’iniziativa o delegate

  10. AZIONE DI CONTRASTO PREVENTIVA L’attività antiriciclaggio approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ispezioni amministrative finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva. Circolare n. 83607/2012

  11. CIRCOLARE 83607/12 Comando Generale fissa le tappe del percorso di analisi e di sviluppo delle segnalazioni sospette; definisce le regole di ripartizione dei carichi investigativi tra il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, i Nuclei pt, i Gruppi, le Compagnie, le Tenenze e le Brigate sempre in materia di segnalazioni antiriciclaggio; illustra le modalità d’inoltro per via telematica di tutte le comunicazioni concernenti l’attivazione, lo sviluppo e gli esiti delle indagini in questione;

  12. SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA Attività commercio in oro Fiduciarie (*) Attività di fabbricazione mediazione e commercio di preziosi Confidi (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 4° co. TULB) Art. 11 Art. 10 Cambiavalute (*) (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 5° co. TULB) Attività commercio cose antiche Case d’asta Mediatori creditizi Gallerie d’arte Agenti in attività finanziaria Uffici della P.A. Artt. 12, 13 e 14 Art. 11 Professionisti (**) previe intese con l’autorità di vigilanza di riferimento Intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 TULB Revisori contabili Altri soggetti (recupero crediti, custodia e trasporto contante titoli e valori, case da gioco, offerta attraverso internet di giochi e scommesse, mediazione immobiliare) (*) Comprese le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all’estero (**) In concorso con gli ordini professionali di appartenenza del soggetto (per le categorie di cui all’art. 12, 1° co. let. a) e c))

  13. Collaborazione attiva La legge prevede uno specifico obbligo di comunicazione a carico di coloro che, per il ruolo professionale rivestito, siano obbligati a vigilare come garanti dell’efficienza antiriciclaggio, esclusivamente con l’obiettivo ultimo di canalizzare tutte le operazioni di circolazione di denaro solo nei circuiti ufficiali, al fine di attribuire massima evidenza a tali operazioni.

  14. Le segnalazioni di operazioni sospette relazione tra reato e sospetto La segnalazione di operazione sospetta rappresenta uno strumento per il contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di “notitia criminis”. In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla “conoscenza” di un reato, ma rappresenta solo una “deduzione” supportata da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del segnalante. Tale deduzione è finalizzata ad evitare la perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi utili (audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (Decreto Ministero della Giustizia del 16/4/2010 sugli indicatori di anomalia per professionisti e revisori contabili) Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (Provvedimento UIC 2006)

  15. Le segnalazioni di operazioni sospette relazione tra reato e sospetto LIBRO ROSA

  16. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE L’UIF procede all’esame della segnalazione La segnalazione è inviata direttamente all’UIF Attenzione Professionista Segnalante L’ordine che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza ritardo alla UIF priva del nominativo del segnalante La segnalazione viene inviata per il tramite dell’ordine professionale

  17. ORDINI PROFESSIONALI NOVITÀ L’art. 43, co.1 del D.Lgs.231/07 riconosce ai professionisti la possibilità di trasmettere la segnalazione agli ordini professionali • Dal 2009 anche i consigli nazionali: • dei notai • dei consulenti del lavoro • hanno la possibilità di fungere da destinatario delle segnalazioni di operazioni sospette D.M. del 4/5/2012 (G.U. n. 110/2012) ha riconosciuto ai Dottori Commercialisti ed esperti contabili (nota del 16/5/2011) la possibilità di segnalare le operazioni sospette al proprio Consiglio Nazionale, anziché direttamente UIF 17

  18. Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva • Conoscenza del cliente • 2. Indicatori e schemi di anomalia • 3. Istruzioni sui dati e informazioni da inserire nelle segnalazioni • 4. Il ruolo degli ordini professionali

  19. Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

  20. Segnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 I soggetti “obbligati” (artt. da 10 a 14 del decreto 231/2007) inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico Talvolta la scarsa qualità o l’incompletezza delle segnalazioni dipendono da un processo carente di adeguata verifica

  21. Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva La conoscenza del cliente • La collaborazione attiva non può prescindere da un corretto ed efficace processo di adeguata verifica che non si limiti ad un rispetto meramente formale della normativa • l’identificazione del cliente e del titolare effettivo • le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale • il controllo costante del rapporto • capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione • sono alla base delle valutazioni richieste ai fini della collaborazione attiva • Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico • (Decreto Ministero Giustizia del 16/4/2010)

  22. Segnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 Obbligo del professionista di valutare l’operazione in rapporto alla reale capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione Solo chi conosce a fondo le reali caratteristiche economiche del soggetto cui l’operazione è riferita è in grado di apprezzarne l’eventuale rischio di riciclaggio Presupposto fondamentale per attivare l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 del D.Lgs.231/2007 è il MERO SOSPETTO, ma non una mera illazione soggettiva. Seppur non si pretende una prova certa e definitiva resta ineludibile che gli elementi in grado di sorreggere il sospetto devono avere un minimo di oggettività e resistere ad un elementare vaglio critico.

  23. Segnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 Si ritengono necessari: elementi concreti ed obiettivi (verifica di effettive disponibilità economiche, titolarità palesi di beni o di fonti di reddito) valutazioni come conseguenza logica di fatti, suscettibili di essere identificati e ponderati nella loro rigorosa obiettività D.L.78/10 fornisce un PRINCIPIO DI RIFERIMENTO art. 36, comma 1 lettera b), del D.L. 78/2010, prevede che il ricorso frequente o ingiustificato denaro contante, sia una elemento di sospetto norma che richiama l’attenzione sull’uso del contante che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio ed evasione fiscale.

  24. Genesi delle SOS FATTORI DI SOSPETTO

  25. Segnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 CIRCOLARE NOSTRA

  26. Assenza di informazioni: segnalazione verso astensione Le SOS derivano da circostanze di fatto obiettive che si desumono da informazioni acquisite generalmente nell’ambito del processo di adeguata verifica (anche attraverso il monitoraggio del rapporto) L’assenza o la difficoltà a reperire informazioni, dovrebbe comportare l’astensione dall’effettuazione della prestazione professionale (art. 23) salvo casi eccezionali (art. 41 c. 5) Ostacolo delle indagini, obbligo di legge di ricevere l’atto, esame posizione giuridica del cliente, espletamento compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, difficoltà a reperire informazioni sopravvenuta (ad es. cliente cha ha cambiato assetto proprietario)

  27. Assenza di informazioni: segnalazione verso astensione L’astensione non esime il soggetto obbligato da effettuare la segnalazione di operazioni sospette (in genere la SOS dovrebbe risultare quasi automatica) L’astensione potrebbe essere finalizzata a permettere all’UIF la sospensione dell’operazione (art. 6 c. 7 lett. c)

  28. Indicatori di anomalia Suddivisi in 6 categorie a. Cliente; b. Modalità di esecuzione della prestazione professionale; c. Modalità di pagamento; d. Costituzione di imprese, società o trust; e. Operazioni su beni immobili o mobili registrati; f. Operazioni contabili o finanziarie Un tentativo di sintesi: • Atteggiamento del cliente di riluttanza a fornire informazioni o le informazioni fornite risultano false • Sospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare effettivo • Palese incongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta – Operatività palesemente antieconomica, illogica o lontana dagli usuali canoni di mercato • Rapporti con paesi caratterizzati da regime antiriciclaggio non equivalente (Decreti MEF del 12/08/2008 e del 28/09/2011)

  29. Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva Indicatori e schemi di anomalia Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia (art. 41 c. 2 D.Lgs. 231/2007) Un indicatore di anomalia “ex lege” = operazioni in contanti e D.L. n. 78/2010 Gli indicatori di anomalia per i professionisti ex art. 12 (tra cui dottori commercialisti ed esperti contabili) ed ex art. 13 c. 1 lett. b (revisori contabili) sono emanati con decreto del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (Decreto del 16/4/2010) La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6 c. 7 lett. b) D.Lgs. 231/2007) - http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ

  30. Elementi comuni Agevolano l’individuazione del sospetto, ma non indicano di per sé il medesimo Criteri generali su esaustività e automatismo Elementi distintivi Procedura di emanazione (più rigida per indicatori) Schemi hanno contenuto più “tecnico”

  31. Tipologie osservate • Compravendite immobiliari con profili irregolari coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata; dubbi sull’origine dei fondi utilizzati; regolamento in contanti • -Vicende societarie costituzione di società in “paradisi fiscali” o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; trasferimento della società all’estero e/o nomina di amministratori esteri; modifica dell’assetto societario con il coinvolgimento di soggetti su cui emergono notizie non positive; costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati; sottoscrizione aumento di capitale regolata in contanti; vendita quote societarie a prezzi ritenuti non coerenti con l’effettivo valore della società • - Profilo soggettivo del cliente prestazioni professionali richieste da clienti palesemente sprovvisti della normale competenza e conoscenza o provenienti da zone geografiche diverse; prestazioni che coinvolgono società fiduciarie che non consentono l’identificazione e adeguata verifica del “titolare effettivo” dell’operazione; clienti indagati

  32. Tipologie osservate Irregolarità contabili/fiscali irregolarità nell’emissione delle fatture (documenti sospetti di falsità); ingiustificate alterazioni dei libri contabili; palesi e rilevanti incongruenze tra i dati di bilancio e la documentazione contabile; regolamento per contanti di transazioni commerciali o di emolumenti; movimentazione di contante senza alcun riferimento ad operazioni economiche (ad es. prelievi “in conto utili”, versamenti sul conto corrente societario); rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione contabile; flussi verso società estere (spesso con sede in “paradisi fiscali”) con documentazione a latere non idonea; mancato versamento IVA o altre imposte

  33. Indicatoridi anomalia Finalità e principi: Uniformare le valutazione e ridurre le incertezze Non esaustività (occorre valutare ulteriori comportamenti) Mera ricorrenza, non è motivo sufficiente per segnalazione Valutazione complessiva dell’operazione Selezionare gli indicatori sulla base dell’attività svolta

  34. Aumento delle SOS • Fattore molto positivo, indice di un circuito segnaletico apprezzato, di una centralità dell’UIF riconosciuta tra gli intermediari e gli Investigativi • Collaborazione attiva crescente da parte degli intermediari, sensibilità accentuata al fattore reputazionale • Incremento della base dati informativa dell’UIF che si riflette positivamente sul sistema, anche in funzione di interscambio con altre FIU

  35. Aspetti critici • Quantità spesso non si abbina a qualità • Rischio di ingolfamento del sistema, sempre più difficile l’individuazione delle SOS di spessore • Viene segnalata una semplice anomalia o un vero sospetto? • Si intuiscono da parte di taluni intermediari valutazioni di II° livello poco selettive(  possibile timore di verbali per omesse SOS?)

  36. Principali criticità Descrizione dell’operazione solo accennata Motivo del sospetto assente ovvero fortemente lacunoso Non adeguata specificazione degli elementi di anomalia attinenti al profilo soggettivo ed oggettivo Carenza dei riferimenti del “lato finanziario” dell’operazione Inoltro di documentazione contabile senza specificare adeguatamente i motivi del sospetto Quantità inadeguata per l’elaborazione di una casistica settoriale e mirata Segnalazioni non dovute

  37. Segnalazioni non dovute (c.d. “improprie”) • - Violazioni sull’uso del contante la segnalazione alla UIF non è la sede corretta per la denuncia delle violazioni ai limiti dell’uso del contante (artt. 49 e 50 d.lgs 231/07 e modifiche art. 51 ex dl n. 201/2011) in assenza di motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da segnalare secondo le precisazioni del MEF (11 ottobre 2010) > uso contante quale elemento valutativo da considerare con altri elementi oggettivi e soggettivi • Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione curatori fallimentari o comunque in relazione ad attività svolte su incarico dell’A.G. quali ad esempio i CTU (Chiarimento UIC del 21/6/2006 relativamente al Provvedimento UIC del 24/2/2006) i componenti degli organi di controllo (art. 12 c. 3 bis D.Lgs. 231/2007) non incaricati del controllo legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010 (Circ. n. 16/2010 CNDCEC) - questi ultimi sono destinatari degli obblighi in quanto revisori (a titolo personale)

  38. Segnalazioni non dovute (c.d. “improprie”) Generiche irregolarità Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio ricorrente: in seguito al mancato pagamento dell’onorario…) non riconducibili a ipotesi di riciclaggio ARCHIVIAZIONE

  39. Spunti di riflessione – alcuni possibili fattori disincentivanti • - Carattere “fiduciario” della prestazione d’opera professionale • - Tradizionale segreto professionale • Esigenza di rimarcare una distanza rispetto all’anomalia riscontrata (specie in caso di incarico rifiutato – art. 23, obbligo di astensione) • - Problemi nell’individuazione di una casistica cui fare riferimento • - Difficoltà nell’enucleazione del sospetto

  40. Segnalazione di operazioni sospette SOGGETTI OBBLIGATI ORDINI PROFESSIONALI Analisi Finanziaria UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA Analisi Criminale Reparti Guardia di Finanza P.N.A. PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA

  41. Trasmissione della segnalazione all’UIF Acquisizione della segnalazione nel sistema Esame iniziale delle segnalazioni Ricerche preliminari (precedenti segnalazioni, richieste FIU estere, movimenti transfrontalieri, infrazioni amministrative doganali) Invio delle SOS all’UIF Valutazione ai fini di: • sospensione • archiviazione • trattazione

  42. Unità di Informazione Finanziaria • Abilità del relatore nell’individuare la SOS trasmessa solo per rispondenza alle anomalie indicate nel Decalogo BI da quella veramente sospetta; • Raccolta di informazioni dal segnalante, e, se del caso, da altri intermediari collegati e da agenzie antiriciclaggio estere • Raccolta di informazioni commerciali dall’archivio camerale e da banche dati estere • Collegamento con altre segnalazioni o con richieste da agenzie antiriciclaggio estere

  43. Procedura di archiviazione • Ai sensi dell’art. 47 lettera c) l’Unità di Informazione Finanziaria archivia le SSOOSS che ritiene infondate, dandone notizia all’intermediario e secondo procedure che ne consentano la consultazione agli O.I. • L’archiviazione è una forma di tutela per l’intermediario segnalante e può anche rappresentare un messaggio indiretto per scartare certe tipologie di segnalazioni • Ai sensi dell’art. 48, gli O.I., una volta esperiti gli approfondimenti sulle SSOOSS, sono tenuti ad informare l’UIF delle SSOOSS non aventi seguito investigativo

  44. Procedura di sospensione • Potere amministrativo attribuito all’UIF di sospendere per 5 giorni lavorativi operazioni richieste da parte della clientela per fondati motivi di sospetto (art. 6, comma 7, lett.c) del D.Lgs. 231/07) • Elementi essenziali: • tempestività di intervento • coordinamento con gli O.I. o A.G. • tutela della riservatezza dell’intermediario coinvolto • strumentale all’adozione di provvedimenti cautelativi di sequestro

  45. L’obiettivo massimo prefissato è quello di appurare, tramite approfondimenti finanziari, se il sospetto sia ragionevolmente fondato oppure no • In analogia con un’indagine investigativa, il relatore è inevitabilmente più vicino alle ragioni dell’accusa che a quelle della difesa, ma deve astrarsi e capire le ragioni dell’anomalia/sospetto e, se del caso, arrivare a formulare ipotesi di reato che siano di cauto indirizzo per gli O.I.

  46. Controllo ed esame delle relazioni tecniche di maggiore complessità da parte della Direzione dell’UIF Invio agli Organi Investigativi Invio della segnalazione alla DIA ed al NSPV, corredata dalla relazione tecnica, su supporto informatico • DIA e NSPV: • informano sulle pratiche cui danno seguito • richiedono eventuali ulteriori approfondimenti • indicano i casi cui non viene dato ulteriore corso Feedback agli intermediari segnalanti circa le segnalazioni cui non è stato dato seguito

  47. CIRCOLARE 83607/12 Comando Generale DELEGA NUCLEI PT E ARTICOLAZIONI DEI NUCLEI GRUPPI COMPAGNIE TENENZE BRIGATE N.S.P.V. PERCORSO OPERATIVO STANDARDIZZATO: ANALISI PRE INVESTIGATIVA APPROFONDIMENTO OPERATIVO

  48. Esame preventivo della SOS La SOS apre una “finestra” su un contesto finanziario più o meno complesso Nelle SOS di riciclaggio fa premio l’operatività anomala, in quelle di terrorismo fa premio il nome collegato a liste A grandi linee l’analisi finanziaria deve tendere ad individuare l’origine dei fondi e/o la loro destinazione

  49. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

  50. Tecniche di analisi delle SOS (segue) Attenzione prestata alle operazioni in contropartita con Paesi a regime fiscale privilegiato. Se del caso ricorso alla collaborazione con FIU estere (anche per invertire trend che ora privilegia nettamente le richieste ricevute rispetto a quelle fatte); Osare di più in presenza di operazioni schermate con fiduciarie, anche per affrontare in modo più diretto il problema del beneficiario effettivo, fin qui sostanzialmente trascurato o non risolto dagli intermediari.

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