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La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio -

La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio -. Normativa antiviolenza negli stadi Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “Legge Mancino”) recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Art. 2

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Presentation Transcript


  1. La normativa per il contrasto della violenza negli stadi - Reati tipici da stadio -

  2. Normativa antiviolenza negli stadi Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “Legge Mancino”) recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” • Art. 2 • Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [1], è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. • E’ vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro[1]. • Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2],per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962[3], o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3[4] del presente decreto,nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152[5],si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. • [1] Oltre, a seguito di sentenza di condanna, alla pena accessoria a svolgere attività non retribuita a favore della collettività (manutenzione beni immobili, danneggiate da scritte, emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 7 come sostituito dalla Legge n. 41/07 • [2]diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero incitamento a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipazione, promozione o direzione di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. • [3] recante “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio” • [4] reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità. • [5] il quale recita: “Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,n.575 , si applicano anche a coloro che: (…) Compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;”

  3. Normativa antiviolenzanegli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”

  4. Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”

  5. Normativa antiviolenza negli stadi Legge n. 401 del 13.12.1989 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche” Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”

  6. Normativa antiviolenzanegli stadi Legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

  7. Normativa antiviolenza negli stadi Codice Penale, come int. e mod. dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 recante "Conversione in legge, con mod., del d.l. 8/2/07, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

  8. Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 • Arresto facoltativo e fermo di P.G. • Anche se non è già previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, l’arresto (art. 381 c.p.p.) e il fermo (art. 384 c.p.p.) possono comunque essere eseguiti : • nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; • nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi,anchenelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; • Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa • contravventori al DASPO disposto dal Questore anche se non soggetti a prescrizione. • Contravventori al DASPO disposto dall’A.G. • L’arresto in flagranza differita • può essere eseguito per i reati di cui sopra solosulla base di documentazione video fotografica ENTRO 48 ORE DAL FATTO (fino al 30 giugno 2010)

  9. Misure di repressione nei confronti degli autori dei “reati da stadio” Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 come mod. dalla L. 41/07 • Applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena • è disposta anche quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati in precedenza e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dall’A.G., previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale • Si procede sempre per giudizio direttissimonei casi di: • contravvenzione al DASPO e prescrizione. • nel caso di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi,anchenelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva; • Indebito superamento di recinzione o separatore dell’impianto • Invasione del terreno di gioco • Nel caso di possesso di artifizi pirotecnici o altro materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa • Contravventori al DASPO disposto dall’A.G.

  10. Profilo giuridico degli steward • Responsabilità giuridica del soggetto che utilizza l’impianto e vi organizza l’evento sportivo in ordine a: • la conformità strutturale dell’impianto alle regole tecniche dettate sia per gli aspetti di incolumità pubblica sia per quelli afferenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica • il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo ed alla gestione dell’impianto medesimo in fase di esercizio, sia per i profili di “safety”, sia per i profili di “security”. Responsabilità degli steward, protagonisti della cosiddetta “polizia sussidiaria” Sia le mansioni connesse al mantenimento della sicurezza dell’impianto (incolumità pubblica – safety) sia quelle connesse alla gestione dell’impianto sportivo ed all’organizzazione dell’evento (controllo accessi erispetto del regolamento d’uso – security) sono sovrapponibili alla pubblica funzione assolta in occasione dell’evento sportivo dagli organi istituzionali responsabili delle attività di soccorso pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, che le esplicano attraverso soggetti, pubblici ufficiali, titolari delle correlate potestà pubbliche. Il livello delle responsabilità è conseguenza del ruolo e delle mansioni a ciascuno attribuite, secondo la definizione degli organigrammi e la successiva approvazione in seno al G.O.S quale organo di supporto del Questore, Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza. Tutela giuridica dello steward ex art. 6-quater della legge n. 401/89: Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (recanti “Resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio”)nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli

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