1 / 28

La cessione delle partecipate degli Enti Locali

La cessione delle partecipate degli Enti Locali. Prof. Carmine Cossiga Napoli, 22 Aprile 2009. La cessione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali nelle società municipalizzate. Sommario Normativa di riferimento Le società “strumentali” – Il Decreto Bersani

ormand
Download Presentation

La cessione delle partecipate degli Enti Locali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La cessione delle partecipate degli Enti Locali Prof. Carmine Cossiga Napoli, 22 Aprile 2009

  2. La cessione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali nelle società municipalizzate • Sommario • Normativa di riferimento • Le società “strumentali” – Il Decreto Bersani • Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta? • Società “necessarie” e “non necessarie” • Il termine ultimo per cedere le partecipazioni – Prime interpretazioni della Corte dei Conti • Combinato disposto Decreto Bersani e Finanziaria 2008 • La cessione delle partecipazioni – Quali procedure seguire? • Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni necessarie • Validità della clausola di prelazione "propria" e invalidità della clausola di prelazione "impropria" • Il prezzo di vendita delle partecipazioni • In sintesi, la procedura di vendita di partecipazioni di una società non quotata

  3. 1. Normativa di riferimento • art. 113 del TUEL; • art. 1 delDecreto Legge n. 332 del 1994 (il “Decreto 332”, convertito in Legge n. 474 del 1994); • art. 80 della Legge n. 289 del 2002 (la “Finanziaria 2003”); • art. 13 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (“Decreto Bersani”), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 97 del 2008 e dall’art. 20, comma 1bis, del Decreto Legge 207 del 2008; • art. 3 della Legge n. 244 del 2007 (la “Finanziaria 2008”);

  4. 2.Le società “strumentali” – il Decreto Bersani "1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipateper la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entroquarantadue mesi (entro il 4.1.2010) dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate perdono efficacia alla scadenza del termine sopra indicato. 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data".

  5. 2.Le società “strumentali” – il Decreto Bersani (segue) • La disposizione di cui al primo comma richiede espressamente che, affinché si applichi il divieto per le società pubbliche o miste di operare con soggetti diversi dagli enti locali costituenti o partecipanti, la costituzione o la partecipazione in società a capitale interamente pubblico o misto avvenga per la produzione di beni e servizi "strumentali" all’attività di tali enti, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, in ogni caso con l’esclusione dei servizi pubblici locali. • A tal proposito, diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (in particolare, vedasi TAR Liguria, Lazio, Lombardia, Veneto) hanno precisato che “per beni e servizi "strumentali", devono intendersi quelli specificamente rivolti all’ente pubblico locale azionista ed acquisiti mediante contratto di appalto pubblico di beni o servizi, non già quelli di interesse generale erogati - in luogo dell’ente locale, cui spetterebbe tale compito - indistintamente al pubblico dei cittadini utenti (anche se "occasionalmente" fruiti dall’ente locale), i quali ultimi costituiscono, propriamente, servizi pubblici locali, specificamente esclusi dal campo di applicazione della norma”.

  6. 2.Le società “strumentali” – il Decreto Bersani (segue) • la distinzione tra mero servizio e servizio pubblicova ricercata nel beneficiario diretto dello stesso; • ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; • al contrario, è un mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante.

  7. 3.Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta? La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (la “Finanziaria 2008”), all’art. 3, commi 27-29, affronta tre temi importanti in materia di società pubbliche: • Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche; • Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni; • Termine per la cessione delle partecipazioni vietate. In particolare, è disposto che tutte le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

  8. 3.Obbligo di cessione delle partecipazioni. Quando scatta? (segue) È sempre ammessa, invece, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 3, comma 28 della Finanziaria 2008, ogni valutazione in ordine all’assunzione di nuove partecipazioni ed al mantenimento delle attuali è rimessa all’autorizzazione dell’organo consiliare che - con delibera motivata - accerti la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 comma 27 (sul punto, vedasi Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Puglia, parere n. 3 del 2008 e parere n. 15 del 2008). Infine, alle stesse amministrazioni è imposto l’obbligo di cedere a terzi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, le società e le partecipazioni vietate, attraverso procedure ad evidenza pubblica.

  9. 4.Società necessarie e non necessarie Un’interpretazione sistematica dei commi 27 – 29 dell’art. 3 della Finanziaria 2008, coerente con la finalità dichiarata dal legislatore di tutelare la concorrenza e il mercato, potrebbe suggerire l’opportunità di procedere alla sola cessione di rami di azienda dediti ad attività non strettamente necessarieper il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. In realtà, le suddette norme della Finanziaria 2008 rischiano di creare l’effetto esattamente opposto a quello ricercato, allargando, e non restringendo, il campo di azione delle società controllate o anche soltanto partecipate da enti pubblici, che utilizzano il legame diretto con l’ente controllante per fornire servizi a loro e ad altre amministrazioni pubbliche. Infatti, una interpretazione estensiva della norma consentirebbe di comprendere, nelle attività necessarie a perseguire finalità istituzionali dell’ente, anche le attività che vanno, ad esempio, dai servizi informatici a quelli di telefonia, dalle pulizie alla manutenzione degli stabili.

  10. 4.Società necessarie e non necessarie (segue) • Con un illuminante parere del 2009 (delibera n. 5/2009), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha avuto modo di precisare che l'articolo 3, commi 27 - 32 della Finanziaria 2008, nel porre limitazioni alla costituzione ed alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni azionarie da parte degli enti locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la “funzionalizzazione” dell’attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione. • Pertanto, l’effetto ultimo di tali restrizioni legislative è quello di limitare i costi di tali organismi societari che gravano sulla finanza pubblica.

  11. 4.Società necessarie e non necessarie (segue) Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, si ritiene che possano rientrare certamente fra le società che forniscono servizi di interesse generale, le seguenti: • le società che svolgono attività di vendita e distribuzione del gas; • le società che svolgono attività di vendita e distribuzione dell’elettricità; • le società che svolgono attività di distribuzione dell’acqua; • le società che svolgono attività di gestione e smaltimento rifiuti; • le società che svolgono attività di trasporto pubblico locale.

  12. 4.Società necessarie e non necessarie (segue) Ad ogni modo, la creazione di società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è, e rimane, uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività. Pertanto, scopo delle norme contenute nella Finanziaria 2008 è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che, ad esempio, sono circa tremila le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) realizzato per sottrarre l’agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e della stessa opinione pubblica. L’operazione di creazione di nuove società partecipate da enti pubblici dovrà avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali dovranno relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, nonché segnalare eventuali inadempienze anche alla Corte dei conti.

  13. 5.Il termine ultimo per cedere le partecipazioni - Prime interpretazioni della Corte dei Conti • Il comma 29 dell’art. 3 della Finanziaria 2008, a completamento dei suddetti commi 27 e 28, ha previsto che le amministrazioni pubbliche debbano dismettere le partecipazioni che non rientrano nei propri fini istituzionali entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008. • Questa disposizione ha dato luogo a dubbi interpretativi, in relazione ai quali è stato richiesto il parere della magistratura contabile. • Infatti, con il parere n. 48 del 2008, la Corte dei Conti, Sez. controllo per la Regione Lombardia, ha chiarito la portata dell’obbligo, ritenendo che il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono dismettere le partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali sia da ritenere ordinatorio, nel senso che, entro la data indicata dal legislatore, devono essere avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’iter può anche chiudersi in un momento successivo.

  14. 5.Il termine ultimo per cedere le partecipazioni - Prime interpretazioni della Corte dei Conti (segue) • Tale interpretazione è fondata sulla considerazione dell'opportunità di evitare svendite o speculazioni da parte di terzi nella determinazione del prezzo di acquisto. • Inoltre, è stato rilevato che le Amministrazioni di maggiori dimensioni potrebbero trovarsi a dover contemporaneamente gestire un elevato numero di dismissioni, senza poter oggettivamente approdare, in tempi brevi, al perfezionamento delle procedure di cessione, anche perché nulla esclude che la gara predisposta per la cessione degli assets in questione vada deserta, senza colpe in capo agli operatori pubblici (Sul punto vedasi Corte dei Conti Veneto, parere n. 5 del 2009).

  15. 6.Combinato disposto Decreto Bersani e Finanziaria 2008 • L’antecedente storico dell’art. 3 comma 27 della Finanziaria 2008, può rinvenirsi nell’art. 13 del Decreto Bersani, che ha introdotto limitazioni di ordine essenzialmente territoriale all’operatività delle società partecipate, senza mai mettere in discussione tuttavia la possibilità di fare ricorso a questo tipo di strumento societario. • Rispetto alle previsioni Decreto Bersani, l’art. 3 comma 27 della Finanziaria 2008 invece, interviene ad • ampliare la platea degli enti destinatari (in quanto detta norme applicabili non solo per gli enti locali, bensì per tutte le pubbliche amministrazioni); e • richiedere, da un punto di vista oggettivo, non un rapporto di semplice “strumentalità” con l’ente pubblico che le istituisce, bensì un rapporto di “stretta necessità” per il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente stesso (Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto -parere n. 5 del 2009).

  16. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? Società non quotate • Per quanto concerne la procedura da seguire per la scelta dell’acquirente delle azioni detenute dall’ente locale in società non quotate, occorre prendere in considerazione, innanzitutto, l’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (il “TUEL”). • Tale articolo affronta il tema della costituzione, da parte degli enti locali, di società a capitale misto pubblico privato o interamente pubblico finalizzate all’ erogazione di servizi pubblici. • A tal fine, l’art. 113, comma 5, del TUEL, prevede l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle relative partecipazioni.

  17. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue) • Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato (vedasi sentenza n. 917 del 15 febbraio 2002) la scelta del socio privato, nella formazione delle società a capitale misto degli enti locali, deve necessariamente seguire procedure ad evidenza pubblica, non potendosi tale scelta sottrarre ai principi concorrenziali propri di quando si debba scegliere un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. • Inoltre, il suddetto articolo 113, al comma 12, precisa che “l’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento”. • Pertanto, anche per la vendita di azioni possedute in società miste l’ente deve seguire una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari della trasparenza, imparzialità, buon andamento e concorrenza, non potendo basarsi la scelta dell’amministrazione in una semplice individuazione, sulla base del mero intuitus personae, elusiva dei suddetti principi.

  18. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue) • Tali principi erano già desumibili dalle previsioni del Decreto Legge, n. 332, del 1994 (il ”Decreto 332”, convertito in legge n. 474 del 1994), “Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”. • Infatti, l’art. 1, comma 2, del Decreto 332 - tuttora vigente - prevede, inter alia, che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. • Dunque, la scelta del socio privato o dell’acquirente delle partecipazioni, non può svolgersi al di fuori di una selezione in aderenza ai precetti previsti dal bando di gara regolarmente pubblicato che costituisce la manifestazione all'esterno dell'intenzione della amministrazione di rendere noto l'oggetto e le condizioni del contratto. • Inoltre, ai fini della cessione, è sufficiente la deliberazione della Giunta dell’ente locale ove non vi sia modificazione della forma di gestione (sul punto, vedasi Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2699 del 2004) .

  19. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue) • In linea generale, la normativa comunitaria e le leggi di recepimento delineano tre fondamentali tipi di meccanismi: • procedure aperte, che sono le procedure nazionali nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati in possesso dei requisiti possono presentare offerta (corrispondono ai pubblici incanti e alle aste pubbliche); • procedure ristrette, che sono le procedure nazionali nell’ambito delle quali possono presentare offerta soltanto i prestatori di servizi invitati dall’amministrazione (corrispondono alle licitazioni private e agli appalti concorsi); • procedure negoziate, sono le procedure nazionali nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi (si tratta di una nozione sostanzialmente coincidente con la trattativa privata cui è consentito ricorrere solo in taluni casi, come assenza di offerte o di offerte appropriate, dopo che sono state esperite una procedura aperta o ristretta, purché non siano modificate le condizioni poste dall’amministrazione).

  20. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue) • Tuttavia, è il caso di menzionare una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 7369 del 13 dicembre 2006) che ha asserito che "l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica, previsto dall'art. 113, comma 12, presuppone il subentro, in tutto o in parte, di un socio operativo nell'espletamento del servizio all'ente locale nella società erogatrice di un servizio pubblico. Tutto ciò, non si verifica quando la cessione della partecipazione dell'ente, ha esclusivo contenuto finanziario". • Pertanto, qualora l’ente abbia l'obiettivo di reperire risorse liberandosi di una partecipazione ritenuta non strategica, in tal caso, ci sarebbero gli estremi per una procedura informale, evitando così di ricorrere alla pubblicazione del bando di gara.

  21. 7.Cessione delle partecipazioni - Quali procedure seguire? (segue) Società quotate • Nel caso in cui l’ente intenda cedere le sue partecipazioni facendo appello al pubblico risparmio, previa quotazione della società partecipata, non si richiederà l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (come già visto per le società non quotate). • Infatti, i passaggi da seguire per la cessione di azioni di società partecipate con azioni quotate, saranno i seguenti: • richiesta di ammissione alla quotazione da presentarsi a Borsa Italiana SpA; • verifica, da parte di Borsa Italiana SpA, dell'esistenza dei requisiti minimi (sia con riguardo alla società partecipata emittente, sia con riguardo alle partecipazioni oggetto di quotazione); • contestuale redazione di unprospetto di quotazione da depositarsi presso la Consob in conformità con le disposizioni contenute nel Testo Unico della Finanza e nel Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; • approvazione da parte della Consob e pubblicazione del prospetto di quotazione prima della data stabilita per l'avvio delle negoziazioni delle azioni della società; • offerta al pubblico e negoziazione in Borsa delle relative azioni.

  22. 8.Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni necessarie • Per il raggiungimento di finalità pubbliche di interesse generale gli enti possono procedere all’individuazione di un partner strategico, ossia di un soggetto imprenditoriale dotato di idonea capacità economica - finanziaria e di specifiche competenze tecniche, che assuma la titolarità della partecipazione, maggioritaria o minoritaria, al fine di perseguire un più efficace sviluppo delle attività di interesse pubblico; • la scelta del socio privato va fondata, non tanto sull’entità del contributo in capitali, ma soprattutto sulla quantità e qualità dell’offerta di servizi che il privato deve assicurare, ed ancor prima sulla sua capacità tecnica ed economica a svolgerli (Sul punto, vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3672 del 2005); • In particolare, date le finalità della cessione, sembra opportuno che l’amministrazione segua la procedura che le consenta di valutare al meglio l’idoneità strategica ed industriale del socio privato;

  23. 8.Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni necessarie (segue) • Allo scopo di cedere le proprie partecipazioni ad un socio “operativo” scopo, l’amministrazione potrà, in via preliminare, procedere a raccogliere manifestazioni di interesse da uno o più potenziali soci privati. • Dopo un preliminare sondaggio esplorativo, l’amministrazione potrà restringere le successive fasi della procedura di scelta ai soggetti che abbiano manifestato interesse e dimostrato conoscenze e idoneità al business della società pubblica in questione. • Quindi, l’amministrazione, previa pubblicazione di un bando di gara avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni, invierà delle lettere di invito soltanto a soggetti dotati di appositi requisiti (ad esempio, l’aver svolto per un certo numero di anni l’attività della società partecipata; di aver gestito o partecipato alla gestione negli ultimi anni di una società similare a quella le cui partecipazioni vengono cedute, etc.);

  24. 8.Scelta del socio strategico vs dismissione di partecipazioni necessarie (segue) • Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, potrebbe essere opportuno per l’amministrazione preferire il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in (i) un’offerta tecnica, comprensiva di un Piano Strategico quinquennale, di un Piano di Gestione e di uno Studio di fattibilità economico finanziario; e in (ii) un’offerta economica attraverso cui i concorrenti proporranno offerte in rialzo rispetto all’importo a base d’asta (costituito dal corrispettivo di cessione). • Le parti, contrattualmente, potranno stabilire che la partecipazione del socio strategico permanga fino al raggiungimento di determinati obiettivi di carattere strategico-imprenditoriale. • In tal senso, è possibile disciplinare mediante appositi patti parasociali l’ipotesi che: - il socio privato debba assicurare determinati standard (operativi, funzionali, organizzativi) in mancanza dei quali scatterebbe l’obbligo di retrocedere la partecipazione all’ente; - il socio privato debba retrocedere la partecipazione all’ente una volta conseguito l’obiettivo strategico preventivamente individuato.

  25. 9.Validità della clausola di prelazione "propria" e invalidità della clausola di prelazione "impropria". • E’ frequente nella prassi inserire, a livello statutario o di patto parasociale, un diritto di prelazione a favore dei soci delle società partecipate in caso di vendita delle azioni: • <<Prelazione significa... sostituzione del soggetto "preferito" a quello che figura nel negozio alle stesse condizioni e, quindi, nei negozi a titolo oneroso, con impegno a corrispondere lo stesso prezzo>> (Corte di Cassazione n. 93, del 1989); • La prelazione c.d. "propria" significa " preferenza a parità di condizioni“. • La clausola di prelazione c.d. "impropria", invece, attribuendo al socio il diritto di comprare (non a parità di condizioni rispetto ai terzi, ma) ad un prezzo predeterminato, può più correttamente essere qualificata come patto di "opzione". • la clausola di prelazione "propria" nonsembra in contrasto con la disciplina sulle privatizzazioni; • la clausola di prelazione “impropria“ sembra in contrasto con la disciplina sulle privatizzazioni, in quanto non permetterebbe all’ente pubblico di ricercare sul mercato il miglior prezzo per la cessione della partecipazione di cui intende privarsi.

  26. 10.Il prezzo di vendita delle partecipazioni • Per quel che concerne le modalità seguite dagli enti pubblici per determinare il prezzo delle partecipazioni da alienare, occorre distinguere fra società pubbliche con azioni quotate e società con azioni non quotate. • Relativamente alla prima ipotesi, la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 80, comma 7, della Legge n. 289 del 2002 (la “Finanziaria 2003”). • Infatti, tale comma 7 prevede che: “Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo”.

  27. 10.Il prezzo di vendita delle partecipazioni (segue) • Quanto alla vendita di partecipazioni delle società non quotate, nella prassi il prezzo viene solitamente determinato seguendo due distinte procedure: - tenendo conto del patrimonio netto della società pubblica, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci; oppure - previa determinazione del Consiglio di Amministrazione sulla base di una preventiva perizia di stima del valore della partecipazione, ex art. 2343 c.c. (in particolare, tale articolo prevede che la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenga l’ attestazione e la verifica che il valore delle partecipazioni sia pari a quello ad esse attribuito).

  28. 11.In sintesi, la procedura di vendita di partecipazioni di una società non quotata • Indirizzo dell’organo consiliare: • vendita delle partecipazioni • fissazione del prezzo di base (perizia di stima) • indizione della gara (procedura aperta – ristretta) • Delibera di giunta • Conseguente attività dirigenziale • Pubblicazione del bando • Aggiudicazione • Stipulazione della documentazione contrattuale necessaria

More Related