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La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) e la Commissione per lo status del calciatore

La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) e la Commissione per lo status del calciatore. A cura di Giuseppe Candela e Salvatore Civale.

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La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) e la Commissione per lo status del calciatore

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Presentation Transcript


  1. La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) e la Commissione per lo status del calciatore

    A cura di Giuseppe Candela e Salvatore Civale
  2. Analisi del Regolamento per le procedure dinnanzi la Commissione per lo status del calciatore e la camera di risoluzione del controversie (CRC) Approvato dal comitato esecutivo della FIFA il 27 settembre 2012; Entrato in vigore il 1° dicembre 2012 Profilo di diritto transitorio: il regolamento de quo si applica ai procedimenti sottoposti all’ esame della FIFA dopo l’entrata in vigore dello stesso mentre per quelli anteriore si applica il precedente regolamento Nel caso di divergenza tra il regolamento oggetto di analisi ed ulteriori regolamenti FIFA è il primo a prevalere
  3. Natura e funzioni della Commissione per lo status del calciatore e della CRC Organi interni della FIFA ai quali è affidato il compito di dirimere controversie nell’ambito delle rispettive competenze così come disciplinate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori
  4. Composizione della CRC La CRC è composta da 24 membri nominati dal Comitato Esecutivo FIFA, ed un presidente indipendente; i 24 membri sono egualmente ripartiti tra rappresentanti dei calciatori e rappresentanti della società e la nomina avviene proprio su proposta delle associazioni e delle leghe. La CRC è collocata a Zurigo presso la sede centrale della FIFA.
  5. Competenze della Commissione per lo status dei calciatori ex art. 23 regolamento FIFA Controversie tra società o una federazione ed un allenatore in materia di rapporti di lavoro che abbiano una dimensione internazionale Controversie relative a società appartenenti a federazioni differenti che non rientrino nelle competenze della CRC - criterio di individuazione della competenza residuale rispetto alla CRC
  6. Competenza della CRC ex art. 24 reg. FIFA Controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale ex artt. 13-18 reg. FIFA Controversie fra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro che abbiano una dimensione internazionale Controversie relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà fra società appartenenti a federazioni differenti ex artt. 20 e 21 reg. FIFA Controversie relative ai meccanismi di solidarietà fra società appartenenti alla stessa federazione a condizione che il trasferimento del calciatore alla base della disputa avvenga fra società appartenenti a diverse federazioni
  7. Precisazioni relative alla giurisdizione FIFA e ad un eventuale conflitto di competenze tra organi interni FIFA Salva la giurisdizione FIFA, il calciatore ed una società hanno comunque il diritto di adire un tribunale civile per le controversie relative a rapporti di lavoro. In caso di conflitto di competenze fra Commissione per lo status del calciatore e CRC il presidente della Commissione per lo status del calciatore indicherà l’organo competente.
  8. Principi procedurali ex art. 5 La procedura è ispirata al principio di celerità ed efficienza - dall’intero dettato normativo si evince chiaramente la promozione di un espletamento della procedura in modo rapido ed efficiente. Le parti sono tenute ad agire in buona fede e a dire la verità alla commissione per lo status del calciatore e alla CRC. I diritti delle parti: essere ascoltati, presentare prove, esaminare prove suscettibili di essere poste a base della decisione, accedere agli atti e ricevere una sentenza motivata Rappresentanza in giudizio: le parti possono presenziare personalmente al giudizio e hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante legale (nel qual caso la procura deve avere forma scritta). Forma del procedimento: in linea generale i procedimenti vengono svolti per iscritto ex art. 8
  9. E’ inoltrata attraverso la segreteria generale FIFA Atto introduttivo del procedimento Deve essere in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (Inglese, francese, spagnolo e tedesco) CONTENUTO: nominativo ed indirizzo delle parti (nominativo del rappresentante legale se nominato) L’istanza o la richiesta (il petitum) Descrizione del caso e motivazione dell’istanza Documentazione inerente la controversia Valore della controversia se la stessa ha carattere patrimoniale Giustificativo di eventuali anticipazioni di spese ex art. 17 Data e firma ISTANZA
  10. Sorte dell’istanza una volta presentata ex art. 9 RINVIO: nel caso di non conformità rispetto al contenuto tassativamente indicato RESPINGIMENTO IMMEDIATO: Nel caso di elementi impropri o inammissibili ESAME NEL MERITO: se nulla osta all’evasione dell’istanza Notifica alla controparte con l’indicazione delle scadenze entro le quali presentare risposte e dichiarazioni; nel caso di mancata presentazione di risposte o dichiarazioni della controparte la controversia verrà risolta sulla base delle sole istanze richieste dell’attore
  11. Meccanismo di astensione e ricusazione ex art. 7 I membri della commissione per lo status del calciatore e CRC non possono esercitare le loro funzioni in casi nei quali abbiano un interesse personale o diretto; nel caso de quo il membro interessato è tenuto ad astenersi. Le parti hanno il diritto di ricusazione nei confronti dei membri per la commissione dello status del calciatore e della CRC qualora maturino legittimi dubbi in merito alla loro indipendenza e imparzialità; sulla questione decide la Commissione per lo status del calciatore o la CRC senza la presenza del membro in ordine al quale è avanzata la richiesta di ricusazione.
  12. Svolgimento del procedimento ex art.11 Udienza: le parti potranno essere convocate a prendere parte ad una udienza soltanto se le circostanze lo rendano necessario. Da ciò si evince che l’udienza è una mera possibilità ben potendo il procedimento basarsi esclusivamente su atti scritti. Ammissione delle prove ex art.12 Costituiscono prove del caso le deposizioni delle parti, dei testimoni, le relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti ( il cd. Themaprobandum); Il giudizio di ammissibilità si basa sulla rilevanza ai fatti del caso; La commissione per lo status del calciatore e la CRC godono di un potere probatorio ex officio avendo esse la facoltà di considerare prove non addotte dalle parti; Le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del giudice tenuto conto della condotta delle parti, del rifiuto di adire una convocazione, del rifiuto di rispondere o di addurre prove richieste
  13. Art. 13 proposta dell’amministrazione FIFA In particolari materie (dispute aventi per oggetto il compenso per la formazione del giocatore del meccanismo di solidarietà) qualora non si ravvisino tematiche particolarmente complesse, sia sotto un profilo fattuale che legale, l’amministrazione FIFA potrà presentare una proposta scritta; le parti entro 15 giorni dal ricevimento della proposta FIFA potranno richiedere una decisione formale dell’organo competente, altrimenti, decorso il termine, la proposta sarà considerata come approvata e vincolante per tutte le parti. L’art.13 rappresenta un chiaro meccanismo acceleratorio e semplificatorio sulla falsa riga dei cd. riti alternativi avendo lo stesso, altresì, un contenuto premiale, difatti ai sensi dell’art. 17 comma 7° nel caso di accettazione della proposta vi sarà la restituzione di eventuali spese anticipate .
  14. Esito del procedimento: decisione del caso ex art. 14 Le decisioni vengono pronunciate a maggioranza semplice, previa deliberazione a porte chiuse; Non è consentita l’astensione; In caso di parità di voti, il presidente esprimerà il voto decisivo; La commissione per lo status dei calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il presidente o il vicepresidente, salvo che la questione possa essere decisa da un Giudice Unico (nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni aventi ad oggetto il rilascio del CTI – certificato di trasferimento internazionale per un giocatore professionista). La CRC decide in presenza di almeno tre membri inclusi il presidente o il vicepresidente, salvo che il caso non sia di tale natura da poter essere deciso da un giudice della CRC (vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri – ca. €81.272 –), le vertenze relative al calcolo dell’indennità di formazione e vertenze relative al contributo di solidarietà a condizione che il fatto risulti non particolarmente complesso ovvero nel caso in cui la CRC ha una chiara e consolidata giurisprudenza in merito; Le decisioni vengono notificate per iscritto, per mezzo del Segretario Generale della FIFA; Eventuali palesi errori materiali potranno essere corretti d’ufficio o su richiesta delle parti; Avverso le decisioni rese dal Giudice Unico, dalla commissione per lo status del calciatore, dalla CRC e dal giudice della CRC è sempre ammesso appello innanzi il Tribunale Arbitrale dello sport (TAS) di Ginevra;
  15. Le decisioni devono essere motivate? Di regola la motivazione non è un contenuto essenziale della decisione – l’eccezione difatti attiene alle decisioni che implicano sanzioni sportive le quali devono necessariamente riportare un contenuto motivazionale - ; L’art. 15, rubricato decisioni rese senza motivazioni, prevede la possibilità di redigere decisioni che non presentino una parte motivazionale comunicando esclusivamente i fatti attinenti alla decisione medesima; Tuttavia le parti godono di un vero e proprio diritto potestativo a ricevere la motivazione potendo le stesse, nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione, richiedere una motivazione per iscritto che dovrà essere resa in modo completo dall’organo decidente; in assenza di tale richiesta la decisione priva di motivazione cadrà in giudicato privando le parti della possibilità di appellarla al TAS.
  16. Termini del procedimento ex art. 16 Dalla disciplina dei termini del procedimento si evince il principio di celerità e speditezza, difatti i termini decorrono per un minimo di 10 giorni e non superano mai i 20 giorni e, addirittura, nei casi di urgenza possono essere ridotti fino a 24 ore; Non sono, di norma, ammesse proroghe salvo che non venga prospettata una motivata richiesta in tal senso; I termini del procedimento rimangono sospesi nei 5 giorni che precedono e seguono un congresso FIFA ovvero nel corso della fase finale della Coppa del Mondo FIFA sempre che l’organo giurisdizionale decida avvalersi di tale previsione regolamentare;
  17. Notifica delle decisioni ex art. 19 e Pubblicazione delle decisioni ex art. 20 Le decisioni vengono notificate alle parti, con copia per le rispettive associazioni di appartenenza; Le modalità di notifica ammesse sono: a mezzo fax, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo corriere espresso; Pubblicazione delle decisioni ( art. 20) Qualora le decisioni rivestano un interesse generale, le stesse possono essere pubblicate, sempre nel rispetto della discrezione delle parti, dalla Segreteria Generale della FIFA nella forma stabilita dall’organo decidente, ad esempio nella forma sintetica di un comunicato stampa; Dietro richiesta motivata delle parti, è possibile che taluni elementi vengano espuntati dal testo oggetto di pubblicazione.
  18. Anticipazione delle spese ex art.17 e costi della procedura ex art. 18 L’anticipo delle spese che viene calcolato in base al valore della controversia è previsto in relazione a dispute inerenti i compensi per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà, a condizione che l’importo del contenzioso sia superiore a 50.000 franchi svizzeri – ca 40.500 €. In caso di mancato pagamento dell’anticipo le parti hanno dieci giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, in difetto l’organo giudicante non consentirà l’udienza della causa Costi del procedimento ex art. 18 I procedimenti in ordine a dispute aventi per oggetto la compensazione per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà prevedono il pagamento di un importo massimo pari a 25.000 franchi svizzeri- ca 20.00€ - ; tali costi vengono ripartiti in base al criterio del grado di successo delle parti nell’ambito del procedimento; Taluni procedimenti sono gratuiti, in particolare le dispute tra società e calciatori aventi per oggetto il mantenimento della stabilità contrattuale, nonché le dispute sui contratti di lavoro internazionali tra società e giocatori.
  19. I menbri della CRC ( dispute resolutionchamber – DRC- ) ChairmanGeoff THOMPSON EnglandDeputyChairman Player representative: Michele COLUCCI (Italy), Joaquim EVANGELISTA (Portugal), Rinaldo MARTORELLI (Brazil), David MAYEBI (Cameroon), Gerardo MOVILLA (Spain), Philippe PIAT (France), BrendanHUGHES SCHWAB (Australia), Carlos SOTO (Chile), Theo VAN SEGGELEN (Netherlands), JonNEWMAN (USA), Johan VAN GAALEN (South Africa), Takuya YAMAZAKI (Japan); Club representative: Philippe DIALLO (France), Mario GALLAVOTTI (Italy), Ivan GAZIDIS (England), Zola MAJAVU (South Africa), Mohamed MECHERARA (Algeria), M. SALEH AL HOUSANI (UnitedArab Emirates) TheodorosGIANNIKOS (Greece), DamirVRBANOVIC (Croatia), ThilinaPANDITARATNE (Sri Lanka), Alejandro MARON (Argentina), Guillermo SALTOS( Ecuador), Todd DURBIN (USA);
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