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Il Coni ha come finalità, tra le altre: la preparazione degli atleti ai fini

La struttura dello Sport in Italia. Sport professionistico viene svolto da società di capitali con scopo di lucro Sport dilettantistico viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica. Settori dichiarati tali

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Il Coni ha come finalità, tra le altre: la preparazione degli atleti ai fini

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Presentation Transcript


  1. La struttura dello Sport in Italia Sport professionistico viene svolto da società di capitali con scopo di lucro Sport dilettantistico viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica Settori dichiarati tali nell’ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro (motociclismo) Il Coni ha come finalità, tra le altre: la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti. Promuove lo sport in Italia Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Attività motorie e promozionali Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni non profit sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, ecc. Problema della qualificazione degli istruttori 1

  2. Quando si diventa Associazione o Società Sportiva Dilettantistica • Costituzione ex art. 90 L. 289/02 • Affiliazione ad una FSN o EPS o DSA • Iscrizione Registro CONI 2

  3. Criticità • Team motoristici • Sport non riconosciuti: football americano, freesbee 3

  4. Dilettantismo. Assenza di Scopo di Lucro • Divieto di distribuzione di utili tra gli associati, anche in maniera indiretta • Devoluzione a fini sportivi dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione • Cessione della quota per le società dilettantistiche solo al valore nominale • Cosa accade se un soggetto, regolarmente affiliato come dilettante, interrompe l’affiliazione e distribuisce gli utili accantonati? 4

  5. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche • Associazioni riconosciute • Associazioni non riconosciute • Società a responsabilità limitata • Società per azioni • Cooperative • Perché mancano le società di persone e quelle in accomandita? • Problema: assenza di una figura tipizzata di società sportiva 5

  6. Art. 90 Legge 289/2002 Comma 17 • Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: • Associazione sportiva priva di personalità giuridica……… • Associazione sportiva con personalità giuridica………… • Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. • Problema: Se sono costituite secondo le disposizioni vigenti sono le stesse società del libro quinto del codice civile o sono società di diritto speciale? 6

  7. Art. 90 Legge 289/2002 Comma 18 • Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: • La denominazione; • L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; • Problemi: • la sede legale completa di indirizzo ? • l’oggetto sociale – l’attività sportiva deve essere esclusiva? • concetto di lucro indiretto 7

  8. Art. 90 Legge 289/2002 Comma 18 e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione: h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni Problemi: • Uguaglianza di diritti di tutti gli associati • Natura del rendiconto economico - finanziario 8

  9. Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive Consiglio Nazionale C.O.N.I. DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004 Ai sensi dell’art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI”, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi. 9

  10. Statuto C.O.N.I. Art. 29 – ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive • Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289……. Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali. 10

  11. Società di Capitali Dilettantistiche • Non sono società di diritto speciale • Si applica il libro V del Codice Civile • Si applicano comunque gli art. 2421 (libri sociali obbligatori) 2412 e ss. Codice Civile (redazione del bilancio) 11

  12. Art. 73 TUIR (d.p.r. 917/86) • Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: • Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative….. • Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali • …..L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. • In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.. 12

  13. Scopo di Lucro • L’assoggettamento ad imposizione prescinde pertanto dall’esistenza o meno della finalità lucrativa. • Art. 73 lett. a) Società di capitali dilettantistiche o professionistiche • Art. 73 lett. c) Associazioni riconosciute e non 13

  14. Enti non Commerciali • Sotto il profilo civilistico non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile. • Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214), pertanto le società di capitali dilettantistiche e le cooperative sportive dovranno attivare comunque la contabilità; • L’art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l’obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità; • l’art. 90 comma 17 prevede l’obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario 14

  15. Rendicontazione L’obbligo di rendicontazione 1) Nel caso di sola attività istituzionale si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa 2) Nel caso di attività commerciali (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all’attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili 15

  16. Circolare ministeriale n. 124/e del 1998 Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett .f) l. 289/2002) redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l’attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l’applicazione di un particolare trattamento di favore. 16

  17. ATTIVITA’ COMMERCIALE ATTIVITA’ NON COMMERCIALE • PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI • PUBBLICITA’ (PUBBLICITA’ TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE) • CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA • ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO • ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI • SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO • SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE • ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI • VENDITA PRODOTTI • CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE • QUOTE ASSOCIATIVE • CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI • CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA’ E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE • ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA’ EROGATI DA ENTI PUBBLICI • ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA’ EROGATE DA PRIVATI • VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI • ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: • SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE • ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI • A SOCI, NONCHE’ A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE’ COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE) • NON IMPONIBILE • OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI • CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA’ CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI) 17

  18. Regole del TUIR e del DPR 633/72 Regola di non commerciabilità COMMA 1 ART. 148 TUIR Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 18

  19. Regole del TUIR e del DPR 633/72 Regola di non commerciabilità COMMA 2 ART. 148 TUIR Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 19

  20. Regole del TUIR e del DPR 633/72 COMMA 3 ART. 148 TUIR Casi particolari di non commerciabilità Profilo soggettivo • - associazioni politiche • - associazioni sindacali • - associazioni di categoria • - associazioni religiose • - associazioni assistenziali • - associazioni culturali • - associazioni sportive dilettantistiche • - associazioni di promozione sociale • associazioni di formazione extra-scolastica della persona 20

  21. Regole del TUIR e del DPR 633/72 COMMA 3 ART. 148 TUIR Casi particolari di non commerciabilità Profilo oggettivo 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali - Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN CONCRETO ESERCITATA (Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992) 21

  22. Regole del TUIR e del DPR 633/72 Presunzioni di commerciabilità COMMA 4 ART. 148 TUIR Regola del comma 3 non si applica a - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita - somministrazione di pasti - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - gestione di spacci aziendali e di mense - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale - pubblicità commerciale - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari 22

  23. Regole del TUIR e del DPR 633/72 Vincoli Statutari COMMA 8 ART. 148 TUIR Agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano se • l’atto costitutivo o lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata • 2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono specifiche clausole dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi 23

  24. Le novità contenute nell’art. 30 DL 185/08 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 24

  25. Le novità contenute nell’art. 30 DL 185/08 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1 COMMA 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 25

  26. Le novità contenute nell’art. 30 DL 185/08 CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08 COMMA 3 bis Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale. 26

  27. LE PRESTAZIONI IN FAVORE DI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POSSONO ESSERE A titolo retribuito A titolo gratuito 27

  28. Prestazioni a titolo gratuito • Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire • Nessun obbligo fiscale • Nessun obbligo previdenziale • Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) morte + invalidità permanente • E’ possibile riconoscere unicamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute 28

  29. Al Consiglio Direttivo Dell’Associazione_____________ Il sottoscritto __________________________________ socio dell’associazione__________________________  Dichiara Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all’attività (o manifestazioni a cui sarà invitato) dell’Associazione. Dichiara inoltre di svolgere l’attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell’Associazione. Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l’Associazione nello svolgimento dell’attività di cui sopra. In fede ____________________________ (il socio) Luogo, lì__________ Dichiarazione Volontario 29

  30. La disciplina dei compensi agevolati agli atleti Tipologia di prestazione prestazioni di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) A titolo retribuito prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) prestazioni sportive dilettantistiche (è una forma di lavoro tipica ?????) 30

  31. Compensi erogati agli sportivi dilettanti TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO Art. 67 lett. M) TUIR 31

  32. Art. 69 1° Comma Lett. M) TUIR Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: “Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto” 32

  33. Art. 69 2° Comma TUIR Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale 33

  34. Dichiarazione • DICHIARA • Di non avere, per l’anno solare _______, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società • Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per € ____________(euro___________________________) • Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00. • Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di €_______________(euro _________________) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal _______________ al _________________. • In fede • Data ____________ _________________ • (firma) 34

  35. Dichiarazione da parte della Società Sportiva In presenza di compensi per attività sportive dilettantistiche, il modello 770 semplificato dovrà comunque essere presentato anche nel caso in cui siano stati erogati solo compensi non soggetti a ritenuta (inferiori a € 7.500) 35

  36. CO.CO.CO. Amministrativo-gestionali • ART. 90 Legge 289/2002, comma 3: • all’articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo: • “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.” In virtù di quanto previsto dall’art. 35, comma 6 L. 14/2009 è applicabile anche da FSN, DSA, EPS. 36

  37. Chiarimenti sulle somme erogate per prestazioni amministrativo-gestionali (Circolare Ag. Entrate n. 21/E del 22/04/2003) • Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa • Assenza del vincolo di subordinazione • Continuità nel tempo • Inserimento nell’organizzazione economica del committente • Coordinamento con il committente • Di natura non professionale • La prestazione non rientra nell’oggetto dell’arte o professione del percettore • Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche 37

  38. Circolare 21/03 Agenzia delle Entrate “Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.” 38

  39. Compensi da erogare a dipendenti pubblici Comma 23 dell’Art. 90 L. n. 289/2002 I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a “titolo gratuito” e “fatti salvi gli obblighi di servizio”, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) Tuir. Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all’interno del comune dove viene svolta l’attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta. 39

  40. La disciplina dei compensi agevolati agli Atleti Art. 25 L . 133/99 La tassazione ai fini IRPEF 40

  41. Sugli obblighi di dichiarazione • Ulteriore notazione. • Le società / associazioni sportive che erogano i redditi diversi sono sempre e comunque tenute a presentare la dichiarazione del sostituto d’imposta, anche nel caso di erogazioni di redditi inferiori ai 7.500,00 annui; • vi è pertanto un obbligo generale e generalizzato di certificazione delle ritenute operate al soggetto che le subisce. 41

  42. La disciplina dei compensi agevolati agli Atleti TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI Sono ESCLUSI Dalla formazione del reddito I rimborsi spese analitici per Vitto Alloggio Viaggio Trasporto Se in occasione di prestazioni effettuate FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE (residenza dello sportivo dilett.) Se DOCUMENTATE: È necessario produrre Una nota spese 42

  43. Gestione Convenzionata PROPRIETA’ PUBBLICA GESTIONE PRIVATA Convenzione:atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell’impianto 43

  44. Concessione Amministrativa di Pubblico Servizio “…un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (d.lgs.163/2006 art.3 codice contratti pubblici) 44

  45. Concessione Amministrativa • Il lato pubblicistico prevale su quello consensuale con la conseguenza che la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall’esistenza dell’atto amministrativo. 45

  46. Art. 90 Legge 289/02 Comma 24 L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive 46

  47. Art. 90 Legge 289/02 Comma 25 “…nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento” 47

  48. Oneri previsti dalla Convenzione • CONCESSIONARIO • Manutenzione ordinaria • Manutenzione programmata • Pulizia • Spese per l’attività • Guardiania • CONCEDENTE • Manutenzione straordinaria • Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione 48

  49. Convenzione • Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici • Messa a norma dell’impianto • Il c.d. – volontariato sportivo • La subconcessione per posto di ristoro, merchandising e pubblicità • A.T.I. (è legittimo privilegiare le associazioni sportive in A.T.I.?) • Comitati di gestione 49

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