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LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA. LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA. Contrariamente a quel che si crede di solito, democrazia e rappresentanza sono cose diverse. La democrazia, come potere del popolo, richiede che i governanti coincidano con i governati.

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LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

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Presentation Transcript


  1. LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

  2. LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA • Contrariamente a quel che si crede di solito, democrazia e rappresentanza sono cose diverse. • La democrazia, come potere del popolo, richiede che i governanti coincidano con i governati. • La rappresentanza si basa invece su una distinzione tra gli uni e gli altri. • Il rappresentante è colui che opera al posto di un altro (il rappresentato) e può vincolarlo con le sue decisioni; nella democrazia, invece, è il popolo stesso che decide.

  3. SISTEMA rappresentativo • Il regime rappresentativo presuppone che si consideri il popolo inadatto a gestire i propri interessi, e che sia quindi necessario individuare qualcuno che agisce per lui. • La democrazia, invece, considera il popolo adulto e capace di badare a se stesso. • La teoria della rappresentanza, cioè dell'incapacità del popolo di fare da sé, fu elaborata anche da Montesquieu nello Spirito delle leggi.

  4. Rousseau • Rousseau che, nel Contratto sociale (1762) aveva lanciato la famosa accusa contro il regime rappresentativo inglese (ma valida in generale): • Gli inglesi credono di essere liberi. In realtà essi lo sono solo una volta ogni quattro anni, quando eleggono i loro rappresentanti al Parlamento. • Per il resto, sono schiavi di quelli che hanno eletto.

  5. Il sistema democratico previsto dalla Costituzione • è fondamentalmente ma non esclusivamente rappresentativo. • Accanto alla democrazia rappresentativa, cioè alle elezioni del Parlamento e alle leggi fatte da questo, esiste infatti uno strumento di democrazia diretta, il referendum abrogativo (art. 75 Cost.),

  6. La Costituzione attribuisce al popolo altri due poteri, ma di scarsissima efficacia: • la petizione, con la quale tutti i cittadini possono rivolgersi al Parlamento, per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità (art. 50 Cost.); • l'iniziativa legislativa, con la quale cinquantamila cittadini possono sottoporre alle Camere un progetto di legge perché venga esaminato (art. 71, secondo comma, Cost.) • Questi due poteri sono solo apparentemente di democrazia diretta. Al contrario, essi si indirizzano a promuovere la libera attività del Parlamento e perciò non fanno che sottolineare la subordinazione del popolo alle decisioni del proprio organo rappresentativo.

  7. la Costituzione italiana prevede una forma di democrazia rappresentativa • come modo normale di decisione politica. • Infatti, la legge è deliberata in Parlamento, ma tra il Parlamento e il popolo esistono dei collegamenti. • Essi permettono di realizzare quella corrispondenza tra rappresentanti (i membri del Parlamento) e rappresentati (il popolo), senza la quale non vi sarebbe democrazia. • I mezzi necessari per garantire questa corrispondenza sono soprattutto due, non separabili tra loro: • le elezioni e • i partiti politici.

  8. referendum abrogativo • Lo strumento di democrazia diretta, il referendum abrogativo (art. 75 Cost.), • Col referendum, il popolo può votare direttamente per decidere se mantenere o abolire (cioè "abrogare") leggi in vigore. • può servire, solo ad abrogare, cioè a eliminare, la legge approvata dal Parlamento.

  9. I sistemi elettorali maggioritari • I sistemi elettorali maggioritari sono quelli che distribuiscono i seggi solo a coloro che hanno vinto le elezioni, cioè che hanno ottenuto più voti. • Tutti gli altri non hanno diritto ad alcun seggio. • L'esempio classico è rappresentato dal sistema maggioritario inglese. Il territorio è diviso in tanti collegi elettorali (o circoscrizioni) quanti sono i deputati da eleggere. Gli elettori di ciascun collegio sono chiamati a eleggere un solo deputato (per questo si parla di sistema elettorale maggioritario uninominale). • In ciascun collegio si presentano candidature individuali e viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Perciò, se vi sono tre candidati e il primo ottiene il 40% dei voti e gli altri due il 30% ciascuno, viene eletto il primo, anche se non ha ottenuto la maggioranza (assoluta) dei consensi dei votanti, mentre il residuo 60% dei voti va disperso.

  10. sistemi proporzionali. • Essi mirano non a premiare il vincitore delle elezioni (a scapito dei perdenti) ma a rispecchiare i partiti in Parlamento, proporzionalmente al loro consenso elettorale. Ogni partito otterrà in seggi quanto ha ottenuto in voti. • Il Parlamento si configura perciò come una rappresentazione in miniatura del pa­norama partitico presente nel Paese.

  11. plurinominali. • si parla di sistemi elettorali proporzionali di lista, e i collegi elettorali sono plurinominali.

  12. Le norme contenute nella Costituzione che hanno a che fare con le elezioni politiche sono: • - gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, i quali prevedono che le Camere siano elette a suffragio universale diretto; • l'art. 56, quarto comma, secondo il quale le elezioni della Camera dei deputati si basano su -circoscrizioni- (o collegi) plurinominali; • l'art. 57, primo comma, secondo il quale il Senato è eletto -su base regionale»; • le norme dedicate al voto dei residenti all'estero nell'apposita -circoscrizione Este­ro-- (arti. 48, 56, 57). • Ma queste norme sono compatibili tanto con i sistemi elettorali proporzionali che con quelli maggioritari. La scelta è quindi libera ed è rimessa alla legge ordinaria.

  13. Evoluzione • Per quasi cinquanta anni (1948-1993) il popolo italiano ha eletto i propri rappresentanti in Parlamento mediante un sistema elettorale proporzionale. • tramite una abrogazione parziale della 1. 6.2.1948 n. 29, ha determinato il passaggio dal metodo proporzionale a un innovativo sistema elettorale "misto" ma prevalentemente maggioritario per il Senato; sistema che, successivamente, il legislatore ha esteso con piccole varianti alla Camera dei deputati.

  14. Terminologia • Corpo elettorale: l'insieme dei cittadini che godono del diritto di voto. • Sistema elettorale: criterio usato per trasfor­mare i voti in seggi, cioè per distribuire i seggi tra coloro che partecipano alla competizione elettorale. • Sistema elettorale di lista: in ogni collegio, si presentano liste cli candidati. Di regola, le li­ste si accordano con i sistemi elettorali proporzionali. • Sistema elettorale uninominale: in ogni collegio si elegge un solo candidato. Si accorda solo con i sistemi elettorali maggioritari. • Sistema maggioritario: assegna il seggio al candidato che, nel collegio, ha ottenuto il mag­gior numero di voti. • Sistema proporzionale: assegna a ciascuna li­sta di candidati un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuto

  15. diritto di associarsi liberamente in partiti • L'art. 49 Cost. riconosce a tutti i cittadini il «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

  16. I partiti sono dunque delle associazioni di cittadini garantite dall'art. 18 Cost.. Essi non sono perciò organi dello Stato (come invece avviene nei regimi dittatoriali a partito unico). Essi raccolgono e organizzano coloro che professano le stesse idee politiche e intendono unirsi per farle valere in modo più efficace. Ma queste associazioni "private", a differenza di tutte le altre, sono indispensabili al funzionamento della nostra democrazia e assumono perciò un importante rilievo pubblico.

  17. La costituzione • l’articolo 18, stabilisce che i cittadini possono associarsi liberamente, senza un’autorizzazione, per raggiungere tutti quegli obiettivi che non siano vietati alle singole persone dalla legge penale. • L’unica norma costituzionale che riguarda direttamente i partiti politici è l’articolo 49, secondo il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere "con metodo democratico" a determinare la politica nazionale.

  18. Compiti dei partiti • I loro compiti tipici sono: - organizzare politicamente i cittadini, elaborando le proprie proposte politiche e, sulla base di queste, chiedere adesioni; • -selezionare i candidati per le elezioni; • -organizzare gli eletti, in modo che essi agiscano conformemente alle indicazioni dei partiti ai quali appartengono; • -mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori, nell'intervallo tra una elezione e quella successiva

  19. Natura giuridica • Dal punto di vista civilistico, i partiti ricadono tra le associazioni non riconosciute, previste dagli artt. 36 ss. c.c. • Questa loro natura, oggettivamente in contrasto con la loro funzione pubblica, è però funzionale alla loro massima autonomia.

  20. I Partiti politici nell’organizzazione costituzionale • La presenza dei partiti politici fa sì che gli eletti in Parlamento siano prevalentemente uomini dei partiti. Solo a questa condizione, infatti, essi sono di solito proposti come candidati nelle elezioni. • Perciò il Parlamento, all'epoca attuale, è un Parlamento di partiti

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