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COLLEGIO GHISLIERI Centro di Informatica giuridica SEMINARIO di INFORMATICA GIURIDICA

COLLEGIO GHISLIERI Centro di Informatica giuridica SEMINARIO di INFORMATICA GIURIDICA. 20 maggio 2005 romano.oneda@unipv.it. SEMINARIO XIG 2005 (Centro Studi di Informatica Giuridica) Pavia - Collegio Ghislieri

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COLLEGIO GHISLIERI Centro di Informatica giuridica SEMINARIO di INFORMATICA GIURIDICA

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Presentation Transcript


  1. COLLEGIO GHISLIERICentro di Informatica giuridicaSEMINARIO di INFORMATICA GIURIDICA 20 maggio 2005 romano.oneda@unipv.it

  2. SEMINARIO XIG 2005 (Centro Studi di Informatica Giuridica) Pavia - Collegio Ghislieri Nomina sunt omina: qualche considerazione sulla terminologia giuridico-informatica italiana Romano Oneda <romano.oneda@unipv.it>

  3. ALL’ORIGINE DI TUTTO …Legge 15 marzo 1997, n. 59"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 Art. 15 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati construmentiinformatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione construmenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. <romano.oneda@unipv.it>

  4. Parallelismi “DOCUMENTO FORMATO CON STRUMENTI INFORMATICI”  (viene abbreviato in) “DOCUMENTO INFORMATICO” ---------------------------------------------------------------------------------------------- Il comma citato della legge 59 ha costituito il motore di una spinta non sempre ben meditata verso l’introduzione di parallelismi terminologici , sulla base dell’ equiparazione: DOCUMENTO CARTACEO eq. DOCUMENTO INFORMATICO Quindi, se vale l’equivalenza precedente, e se il documento cartaceo è una “rappresentazione” (v. Carnelutti ecc.), allora il documento informatico costituirà una “RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA”. Questo nuovo sintagma viene accolto con favore e mantenuto senza problemi dal 1997 in poi, compreso il Codice dell’Amministrazione digitale. Si vedano, a conferma, le citazioni seguenti. <romano.oneda@unipv.it>

  5. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale, n. 60, del 13 marzo 1998) Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; <romano.oneda@unipv.it>

  6. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa(S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001) • Art. 1 (R) Definizioni • Ai fini del presente testo unico si intende per:a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle  indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; <romano.oneda@unipv.it>

  7. Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 4 marzo 2005Codice dell'amministrazione digitale(In attesa di pubblicazione sulla G. U.)  Art. 1 (Definizioni) • Ai fini del presente codice si intende per: … … p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; <romano.oneda@unipv.it>

  8. Rappresentazione [1] • Non affrontiamo, in questa sede, il problema se il documento (cartaceo) costituisca una rappresentazione (e di cosa), ma semplicemente diamo per scontato che lo sia. • Dobbiamo però chiederci cosa si intende con il termine ‘rappresentazione’, e quale significato, di conseguenza, si possa assegnare al sintagma “rappresentazione informatica”. • La ricerca sui vocabolari riporta una consistente varietà di significati, e tuttavia sembra possibile ricavarne una base semantica comune (intersezione). <romano.oneda@unipv.it>

  9. Rappresentazione [2] • La base comune di significato si può individuare nel “sostituire”, nello “stare per …”, una situazione in cui ci troviamo di fronte a due entità inscindibilmente collegate, un ‘rappresentante’ ed un ‘rappresentato’ , che costituiscono funzionalmente le due facce di una stessa medaglia. • Si tratta, evidentemente, del ben noto aspetto della funzione segnica, e del legame, convenzionale ma irrevocabile, che unisce il ‘significante’ con il ‘significato’. • Nella rappresentazione il ‘rappresentante’ è un oggetto sensibile che ‘sta per … ’, ‘sostituisce’, ‘rappresenta’ , appunto, un’entità di livello logico superiore, un’ astrazione, ad es. una classe o un insieme: potremmo dire che ‘il sensibile rappresenta l’insensibile’. <romano.oneda@unipv.it>

  10. Rappresentazione numerica • Un esempio tipico è costituito dalle rappresentazioni numeriche: un’entità matematica astratta come il numero funge da ‘rappresentato’ ; l’aspetto ‘rappresentante’ è costituito dalla cifra, che è il vettore cosiddetto ‘visibile’ del concetto rappresentato. • Il legame che unisce il rappresentante al rappresentato è, come si è detto, convenzionale, funzione di scelte e situazioni culturali e storiche. • Osserviamo quindi che lo stesso numero (rappresentato) può essere rappresentato da differenti cifre (rappresentanti), in funzione di diverse convenzioni semantiche, e, di converso, la stessa cifra può rappresentare numeri diversi, sempre in funzione di diverse modalità rappresentative. <romano.oneda@unipv.it>

  11. Esempi [1] • Consideriamo dei differenti rappresentanti (cifre) che significano uno stesso rappresentato, cioè il numero [quaranta] (forty, vierzig, ecc.): • ‘XL’ nella rappresentazione latina • ‘μ’ nella rappresentazione greca • ’40’ nella rappresentazione decimale • ’28’ nella rappresentazione esadecimale • ‘101000’ nella rappresentazione binaria • ‘QA’ nella rappresentazione in base 64 • … … … e così via, in una sequenza di possibilità rappresentative pressoché infinita. Naturalmente nessuno si sognerebbe di dire che il numero quaranta è cambiato, passando dai greci ai latini e agli arabi … <romano.oneda@unipv.it>

  12. Esempi [2] • Consideriamo ora uno degli infiniti casi in cui ad uno stesso rappresentante (cifra) possono corrispondere diversi rappresentati (numeri), sempre in funzione del sistema di rappresentazione numerica adottato. • Se consideriamo la sequenza di cifre ’10’, in un sistema di numerazione posizionale (come il nostro decimale), tale sequenza rappresenterà, per definizione, il numero base della rappresentazione, e di conseguenza il numero: • DIECI nella rappresentazione decimale • DUE nella rappresentazione binaria • SEDICI nella rappresentazione esadecimale • CINQUE nella rappresentazione quinaria • ecc. ecc. <romano.oneda@unipv.it>

  13. La saggezza della Rete … • “Ci sono 10 tipi di persone. Quelli che capiscono l'aritmetica binaria... e poi, gli altri 9, non ho capito …” <romano.oneda@unipv.it>

  14. Rappresentazione informatica Ora, avendo indagato la funzione della ‘rappresentazione’, abbiamo qualche strumento analitico in più per cercare di capire il significato di ‘rappresentazione informatica’ : tuttavia non sembra così immediato cosa si intenda per ‘informatica’: • Rappresentazione di qualcosa, ottenuta con strumenti informatici (software e/o hardware) ? • Rappresentazione di uno stato interno (configurazione di bit) della macchina informatica, attraverso strumenti informatici ? • Rappresentazione di uno stato interno della macchina informatica, attraverso strumenti non informatici ? • Altro ? <romano.oneda@unipv.it>

  15. Evidenza informatica • Forse qualche indizio o suggerimento lo possiamo ricavare da un altro sintagma (creazione linguistica nostrana, a quanto sembrerebbe) che troviamo, anche accompagnato da definizione, in vari testi normativi, e che però non viene ripreso nel ‘Codice dell’amministrazione digitale’ • Intendo riferirmi al sintagma “evidenza informatica” <romano.oneda@unipv.it>

  16. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Art. 10. Firma digitale 1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale. <romano.oneda@unipv.it>

  17. ALLEGATO TECNICO  del D.P.C.M. 8 febbraio 1999REGOLE TECNICHE PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE, LA CONSERVAZIONE, LA DUPLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA VALIDAZIONE, ANCHE TEMPORALE, DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 10 NOVEMBRE 1997, N. 513. Regole tecniche di baseArt. 1Definizioni Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S'intende, inoltre: e) per "evidenza informatica", una sequenza disimboli binari che può essere elaborata da una procedura informatica; <romano.oneda@unipv.it>

  18. ALLEGATO TECNICO  del D.P.C.M. 8 febbraio 1999art. 1 • b) per "impronta" di una sequenza disimboli binari, la sequenza disimboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash; • c) per "funzione di hash", una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza disimboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza disimboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze disimboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali. <romano.oneda@unipv.it>

  19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici(GU n. 98 del 27 aprile 2004) • Art. 1 - Definizioni • Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per: F) EVIDENZA INFORMATICA, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica; <romano.oneda@unipv.it>

  20. Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 gennaio 2004 • D) IMPRONTA di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash; • E) FUNZIONE DI HASH, una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali; <romano.oneda@unipv.it>

  21. Evidenza informatica • Dobbiamo qui rilevare la scelta infelice di ‘evidenza’, calco evidente (è proprio il caso di dirlo …) dell’inglese ‘evidence’, che però, per quanto mi risulta, non è mai usato con l’aggettivo ‘informatic’ , mentre ne è frequentissimo l’utilizzo nei sintagmi ‘digital evidence’ ed ‘electronic evidence’. Il significato è costantemente quello di “prova” da utilizzare in tribunale, specialmente nell’ambito della disciplina detta “computerforensics” (ricerca, conservazione delle prove nell’ambito dei crimini informatici). • E’ vero che tutto, prima o poi, potrebbe fungere da prova, ma non è il caso di anticiparne i tempi a tutti i costi, con l’utilizzo di una terminologia inadeguata … <romano.oneda@unipv.it>

  22. Rappresentazione informatica • Cercando allora di raccordare le definizioni esaminate, possiamo concluderne che la ‘rappresentazione informatica’ è la ‘rappresentazione di una sequenza di simboli binari (bit) [che può essere elaborata da una procedura informatica]’ ??? • Nella slide seguente mostriamo come apparirebbe la rappresentazione di una sequenza di simboli binari, stando alla nostra definizione. <romano.oneda@unipv.it>

  23. Questo è un esempio di rappresentazione di una sequenza di simboli binari (bit). • 01010001011101010110010101110011011101000110111100100000111010000010000001110101011011100010000001100101011100110110010101101101011100000110100101101111001000000110010001101001001000000111001001100001011100000111000001110010011001010111001101100101011011100111010001100001011110100110100101101111011011100110010100100000011001000110100100100000011101010110111001100001001000000111001101100101011100010111010101100101011011100111101001100001001000000110010001101001001000000111001101101001011011010110001001101111011011000110100100100000011000100110100101101110011000010111001001101001001000000010100001100010011010010111010000101001001011100000110100001010 <romano.oneda@unipv.it>

  24. Problemi ? • Il problema è che una rappresentazione (interfaccia umana) del bit (che di per sé non è né uno ‘0’ né un ‘1’) richiede appunto la scelta di simboli binari (i caratteri 0/1, o altri qualunque) e questi simboli sono visualizzabili attraverso un loro codice carattere, il che modifica profondamente proprio il rappresentato di cui vogliamo offrire la rappresentazione. Tanto per fare un esempio, per rappresentare un byte (8 bit) occorreranno 8 caratteri, cioè 8 byte nella codifica ASCII, e il doppio nella codifica UNICODE. • Sembra ormai evidente che la norma non intenda riferirsi a questa possibile interpretazione quando parla di “rappresentazione informatica”. D’altra parte la rappresentazione, come già detto, è solo l’interfaccia verso l’uomo, verso i suoi sensi, che il microprocessore non utilizza e di cui non ha il minimo bisogno … <romano.oneda@unipv.it>

  25. Soluzioni ? • La soluzione preferibile sarebbe quella di lasciare perdere il “parallelismo rappresentativo” tra cartaceo e digitale, almeno posto in termini così diretti, e non parlare del tutto di ‘rappresentazione informatica’. • Altrimenti ci si dovrà rassegnare a disquisire, come in certi regolamenti di altri paesi, sulla differenza tra un foglio scritto da una stampante collegata ad un computer e una fotocopia dello stesso … (o su un foglio battuto a macchina da una dattilografa …). <romano.oneda@unipv.it>

  26. A meno che non si voglia sostenere che il gatto e la rappresentazione del gatto sono la stessa cosa … <romano.oneda@unipv.it>

  27. Digitalerie … • L’aggettivo ‘digitale’ (di origine strettamente tecnica, con l’elettronica digitale, o numerica) ha incontrato e incontra molto favore, sa di innovazione, e quindi viene utilizzato, insieme con i suoi composti e derivati, con disinvoltura talvolta eccessiva. Parlare di ‘Digitalizzazione della pubblica amministrazione ’ , come se si parlasse di una fotografia o di una musichetta, può risultare perfino comico, così come le ‘città digitali ’ , e simili. • Se avessimo a suo tempo optato per il sinonimo ‘numerico’, come hanno fatto i francesi , probabilmente, vista la nostra avversione diffusa per la matematica, oggi nessuno parlerebbe di ‘amministrazione numerica ’ ( loro sì : ‘L‘ administration numérique au service des citoyens et des collectivités’) o di “numericizzare” la pubblica amministrazione… E però ‘firma numerica’ (‘signature numérique’ )non avrebbe generato tanti equivoci come la digitale … <romano.oneda@unipv.it>

  28. Analogico [1] • ‘Analogico’ risulta decisamente meno innovativo, anzi per niente, per cui il suo utilizzo è assai limitato, e l’aggettivo finisce con l’ assumere un valore negativo, col significare “non digitale”. Così lo troviamo nella Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali …” Art. 1 – Ai fini della presente deliberazione di intende per: a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica; <romano.oneda@unipv.it>

  29. Analogico [2] b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia; La descrizione non è un modello di perspicuità, nonostante l’abbondare di esempi; è evidente lo sforzo di coniugare definizioni teoriche e didascalicità, sforzo però poco riuscito e che rischia di confondere le idee ai lettori piuttosto di chiarirle; potrei citare obiezioni di studenti tipo: • E allora, se alzo la penna dal foglio, dove va a finire la continuità? • Ma la continuità del film non è solo illusione ottica, visto che è composto di fotogrammi? • E’ evidente la carenza di una più rigorosa definizione di continuità, con agganci alle funzioni continue in matematica ecc. A parte ciò, appare comunque inopportuna la scelta di ‘analogico’ per intendere sostanzialmente ‘non digitale’ <romano.oneda@unipv.it>

  30. Dematerializzazione [1] • ‘Dematerializzazione’ è un termine sta godendo di un buon successo, grazie anche all’effetto Star Trek che suggerisce. E’ stato istituito nel novembre 2004, presso il CNIPA, il Gruppo di Lavoro per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale, presieduto dall’ ing. Ridolfi. • Potrebbe essere un termine accettabile se inteso nella sua accezione iperbolica, di tentativo di “far sparire” il materiale cartaceo che appesantisce la gestione documentale: se preso alla lettera rischia purtroppo di perpetuare il mito della ‘immaterialità’ del bit, con tutte le confusioni connesse con simili teorizzazioni. <romano.oneda@unipv.it>

  31. Dematerializzazione [2] • Dovrebbe oramai essere chiaro a tutti che il ‘bit’ non è più immateriale del ‘cane’ o del ‘gatto’, nel senso che tutti questi termini, come infiniti altri, quando designano delle classi, sono oggetti astratti, e quindi effettivamente immateriali: • Il bit è l’unità di misura dell’informazione • Il cane è un amico fedele • Viceversa, il processo percettivo che porta alla classificazione non può che appoggiarsi a dati sensibili, forniti dai sensi. I bit sembrano immateriali solo perché, nella loro versione elettronica, non sono percepibili dai nostri sensi. • Paradossalmente, ma non poi così tanto, se il nostro corpo avesse dei recettori sensibili alle differenze di tensione dell’ordine di uno-due volt, potremmo ‘vedere’ o ‘sentire’ o ‘ascoltare’ il susseguirsi dei bit in un circuito digitale, e non parleremmo di immaterialità, ma di miniaturizzazione … <romano.oneda@unipv.it>

  32. Conclusione Ma dopo queste fantasticherie, sarà meglio dematerializzarsi … GRAZIE PER L’ATTENZIONE <romano.oneda@unipv.it>

  33. F I N E <romano.oneda@unipv.it>

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