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I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica

I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica. I soggetti obbligati ed esonerati dalla fatturazione elettronica.

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I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica

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Presentation Transcript


  1. I primi giorni di applicazione della fatturazione elettronica

  2. I soggetti obbligati ed esonerati dalla fatturazione elettronica

  3. Decreto legislativo5 agosto 2015, n. 127 (Testo in vigore dal 19 dicembre 2018)Articolo 1  - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati «……… 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.»

  4. «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2» Se non ci sono previsioni di esclusione deve essere emessa fattura elettronica Si Il cessionario o committente è un soggetto passivo stabilito o un privato residente? Si Il cedente o prestatore è un soggetto passivo stabilito? Il cedente o prestatore non deve emettere la fattura elettronica No Il cedente o prestatore non deve emettere la fattura elettronica No

  5. «Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.» Il soggetto è esonerato dalla emissione della fattura elettronica, ma può comunque emetterla Rimane l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA • Il soggetto passivo stabilito rientra in una delle seguenti categorie: • 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella Legge 15.7.2011, n. 111 • 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge 23.12.2014, n. 190 • 3) Associazioni Sportive dilettantistiche artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398in regime forfettario con ricavi fino a 65.000 euro? Si Il soggetto non è esonerato dall’emissione della fattura elettronica. L’art 10 bis D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 esonera per il solo 2019 anche la categoria degli «operatori sanitari» per le operazioni trasmesse al sistema T.S. No

  6. Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 Articolo 10 bis  Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari «1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. .» Operazioni che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S. Per l’anno 2019 non deve emettere fattura elettronica Il soggetto passivo stabilito che rientra nella categoria professionale dei medici e degli operatori sanitari che operazioni svolge? Operazioni che non sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S. Il soggetto passivo deve emettere fattura elettronica 6

  7. Tutti i soggetti stabiliti che non sono esonerati per specifiche disposizioni di legge devono emettere fatture in formato elettronico. Tuttavia se assolvono l’imposta sulla base di particolari regimi che non richiedono l’emissione della fattura non sono interessati dalla fatturazione elettronica. Ad esempio rientrano in questa ipotesi: • i produttori agricoli di cui all’art. 34, c. 6 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di beni quali prodotti agricoli e ittici (Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa 27 agosto 2018: …. « Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica»). • i soggetti che realizzano le cosiddette operazioni «monofase» (commercio di generi di monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, ecc.) di cui all’art. 74 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate)

  8. Devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti, salvo il caso in cui non siano tenuti ad emettere la fattura (ad es. operatori agricoli di cui all’art. 34 c. 6 DPR 633 del 1972 e operazioni in regime di monofase) Soggetti passivi stabiliti in Italia 1) CONTRIBUENTI MINIMI cd. «Regime di Vantaggio» Art. 27, co. 1 e 2 D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella Legge 15.7.2011, n. 111 2) CONTRIBUENTI FORFETTARI Art. 1, co. da 54 a 89, Legge 23.12.2014, n. 190 3) Associazioni Sportive dilettantistiche artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 in regime forfettario con ricavi fino a 65.000 euro obbligati alla emissione trasmissione della fattura elettronica 4) Operatori sanitari che sono oggetto di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria cd sistema T.S Non devono emettere la fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi stabiliti o privati residenti.

  9. Soggetti passivi stabiliti in Italia non esonerati per specifiche disposizioni di legge Se assolvono l’imposta secondo modalità o regimi che non richiedono l’emissione della fattura Non sono interessati dall’emissione della fatturazioni elettroniche

  10. Decreto legislativo5 agosto 2015, n. 127 Articolo 1  - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati «……….. 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. »

  11. Ricevute da soggetti passivi non stabiliti in favore di cessionari committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano per le quali non è stata emessa bolletta doganale I soggetti passivi stabiliti devono compilare mensilmente Il cd «esterometro» che deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo L’esterometro deve contenere le operazioni che documentano la cessione di beni o la prestazione di servizi per le quali non è stata emessa fattura elettronica Realizzate da soggetti passivi stabiliti in favore di cessionari committenti soggetti passivi stabiliti o privati residenti fuori dal territorio dello Stato italiano (questi soggetti possono avere in Italia anche un proprio rappresentante fiscale o essersi identificati) per le quali non è stata emessa bolletta doganale I soggetti passivi stabiliti possono evitare l’esterometro relativamente alle operazioni attive realizzate in favore di soggetti passivi non stabiliti o privati non residenti se emettono nei confronti dei propri clienti la fattura elettronica

  12. Dal 1° gennaio 2019 rientrano nella categoria dei contribuenti forfettari le «persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.» comma 9, art 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 «17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento» comma 17, art. 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 «22. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» comma 22, art. 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145

  13. FLAT TAX I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento Adecorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro,

  14. Le persone fisiche imprenditori e professionisti che nel 2018 abbiano applicato qualunque regime contabile, se si tratta di quello naturale, e abbiano realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro, applicano naturalmente il regime forfettario, se lo vogliono, dal 2019. Chi intende aderire al regime quando emette fatture deve indicare nel corpo del documento una espressione del tipo «non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario» Diversamente l’applicazione dell’Iva potrebbe essere intesa come rinuncia al regime forfettario. Si sottolinea come questi soggetti in quanto forfettari sono esclusi dalla fattura elettronica Nel 2020 saranno aumentate le soglie. Chi nel 2019 avrà un volume d’affari tra i 65.001 e i 100.000 euro potrà applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento. In questo caso dovranno essere emesse le fatture elettroniche

  15. Soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica

  16. Non cambiano le regole di fatturazione che già conosciamo FATTURAZIONE ELETTRONICA Cambia il processo di emissione e ricezione

  17. Il processo di fatturazione elettronica coinvolge essenzialmente tre soggetti: Gli operatori economici emittenti Il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate che riceve e successivamente invia le fatture elettroniche ai soggetti destinatari I soggetti riceventi, cioè gli operatori economici le pubbliche amministrazioni e i consumatori finali SdI Soggetti riceventi Operatori economici Pubblica amministrazione Consumatori finali Intermediari Intermediari Operatori economici Soggetti emittenti facoltativi

  18. Per la gestione del processo di fatturazione l’operatore economico può avvalersi di terzi soggetti ovvero di intermediari abilitati di cui all’art. 3 DPR  22 luglio 1998, n. 322 nonché di altri intermediari c.d. non abilitati Possono effettuare la gestione di tutte le fasi del processo di fatturazione Intermediari abilitati Possono effettuare la gestione del processo di fatturazione avvalendosi di intermediari non abilitati (software house, imprese ITC) Intermediari Intermediari non abilitati Possono fornire servizi e strumenti di supporto per il processo di fatturazione

  19. Operazioni delegabili

  20. Canali di ricezione della fattura elettronica

  21. I canali in cui ricevere le fatture elettroniche sono analoghi a quelli di trasmissione. In particolare, le modalità di ricezione sono le seguenti: • Posta elettronica certificata («PEC») • Sistema «web service» (servizio SdiCoop) • Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP Sistema «web service» (servizio SdiCoop) e Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP richiedono un preventivo accreditamento

  22. Indirizzo telematico per il recapito della fattura

  23. Codice univoco specifico per ogni Ente pubblico Codice univoco IPA Fatturazione PA Formato da 7 caratteri alfanumerici Codice destinatario Indirizzo telematico Fatturazione B2B Indirizzo PEC Codice convenzionale Fatturazione B2C «0000000»

  24. Il codice destinatario • Il codice destinatario è composto da 7 caratteri alfanumerici e può essere richiesto soltanto dai soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato con sistemi di interscambio, vale a dire i canali: • SdI Coop; • FTP Terminati i test per l’attivazione canale Attribuzione codice destinatario Canali SdICoop e FTP Formato da 7 caratteri alfanumerici

  25. Posta elettronica certificata (PEC) • La fattura elettronica può essere recapitata al soggetto destinatario (acquirente/committente) attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC. • Questa modalità di ricezione della fattura è valido in quanto permette l’identificazione del soggetto destinatario; l’indirizzo è reperibile sul sito www.inipec.gov.it

  26. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale? Risposta Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

  27. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ] Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio? Risposta Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa. Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà: 1. predisporre il messaggio di PEC; 2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC; 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche. ----------

  28. In modo informale tramite una lettera, mail ecc a ciascun cedente prestatore La comunicazione dell’indirizzo telematico può avvenire secondo due diverse modalità a scelta del cessionario committente Comunicazione indirizzo telematico Utilizzando il «Servizio di registrazione» messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate Lo SdI da sempre priorità all’indirizzo telematico comunicato con il «Servizio di registrazione» a discapito dell’indirizzo, se diverso, segnalato nella fattura elettronica

  29. Codice destinatario + canale utilizzato Dove ricevere le fatture di acquisto rende disponibile Registrazione PEC Può essere effettuata Dal cessionario committente Dall’intermediario

  30. Consente al cedente di predisporre correttamente la fattura elettronica in formato XML e allo stesso tempo consente allo SdI il recapito della fattura Cedente prestatore deve acquisire Indirizzo telematico del cessionario committente (codice destinatario o PEC) Consente al cessionario committente di ricevere in modo e nei termini corretti la fattura Cessionario committente deve comunicare In caso di utilizzo del servizio di registrazione, la fattura è sempre recapitata all’indirizzo telematico registrato a prescindere dall’indirizzo indicato in fattura. Diversamente nel caso non sia stato utilizzato il servizio di registrazione, qualora il cessionario abbia comunicato con altri mezzi il proprio indirizzo telematico, il sistema recapiterà il documento all’indirizzo indicato nel file XML della fattura. In particolare nel file XML se è stato dato il codice destinatario questo va inserito nel campo «codice destinatario» se invece è stato dato l’indirizzo PEC, il campo «codice destinatario» va valorizzato con il codice convenzionale «0000000» e compilato il campo «indirizzo PEC»

  31. Anagrafica Consente al cedente prestatore l’acquisizione automatica di Informazioni IVA QR-Code Indirizzo telematico

  32. Le modalità di recapito della fattura al cessionario committente

  33. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI? Risposta Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

  34. Recapito della fattura in caso di iscrizione al servizio di registrazione Lo SDI tra tutte le possibilità di recapito considera in forma prioritario il servizio di registrazione Se diverso dall’indirizzo telematico registrato la fattura viene sempre recapitata a quest’ultimo indirizzo Indirizzo indicato nella fattura XML Se si utilizza il servizio di registrazione La fattura viene recapitata a questo indirizzo Indirizzo telematico registrato

  35. La fattura elettronica deve contenere il codice destinatario ovvero in caso di invio PEC questo campo dovrà contenere il codice convenzionale composto da sette 0000000 Il cessionario committente ha fornito il proprio indirizzo telematico Recapito della fattura in caso mancato utilizzo del servizio di registrazione Salvo rinuncia del cliente il cedente prestatore deve fornire al consumatore una copia della fattura La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo Sdirende disponibile al trasmittente nella sua area riservata un duplicato informatico del documento Il cessionario committente è un consumatore finale SdI La fattura elettronica deve contenere il codice convenzionale con 0000000 La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo Sdi rende disponibile al trasmittente nella sua area riservata un duplicato informatico del documento. Il cedente prestatore comunica l’informazione al cessionario committente Il cessionario committente è un operatore in regime fiscale agevolato La fattura elettronica deve contenere il codice convenzionale con 0000000

  36. Impossibilità di recapito • Qualora allo SDI non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (ad esempio perché la casella elettronica del cliente è piena ed impossibilitata a ricevere messaggi) lo SDI rende disponibile la stessa all’acquirente/committente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. • Questa attività di «deposito» della fattura elettronica è comunicato al trasmittente attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa disposizione del file/ • Il cedente/prestatore dovrà comunicare tempestivamente, per vie diverse dallo SDI al cessionario committente che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area riservata del web dell’Agenzia delle Entrate • Nel momento in cui l’acquirente/committente accedendo alla propria area riservata prende visione della fattura lo SDI registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario. • La data di presa visione è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche

  37. RICEZIONE DELLA FATTURA • Caso di: • MANCATO RECAPITO dal SDI • Soggetto Iva sprovvisto di codice destinatario o pec • Soggetti passivi Iva con: • Codice destinatario 7 cifre • Pec • In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito)

  38. Messa a disposizione nell’area riservata dei servizi telematici Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3 Provvedimento 30 aprile 2018, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), Provvedimento la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione. • Soggetti passivi Iva con: • Codice destinatario 7 cifre • Pec • In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito) Consumatori finali/minimi/produttori agricoli/forfettari

  39. Impossibilità di recapito in caso di mancato utilizzo del servizio di registrazione Casella piena o non attiva PEC La fattura viene recapitata Recapito impossibile SdI Codice destinatario Canale non attivo La fattura viene depositata nell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate Il cedente prestatore comunica l’informazione al cessionario committente Lo Sdi comunica l’informazione al trasmittente 39

  40. Fatture dal 1° gennaio 2019 Ciclo passivo

  41. Ciclo passivo – cessionario committente soggetto passivo

  42. Ciclo passivo – cessionario committente non soggetto passivo * *

  43. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito? Risposta Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa. Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

  44. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate • Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica • Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail? • Risposta • L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

  45. La fattura può essere accettata e deve essere registrata mentre l’IVA deve essere detratta in base al combinato disposto dell’artt. 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 Fattura cartacea Data documento 2018 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019 Emesse dal cedente prestatore entro il 2018 La fattura non può essere accettata, salvo il caso in cui non sia stata emessa da soggetti esonerati dalla emissione della fatturazione elettronica. La fattura non deve essere registrata ed in ogni caso l’IVA non può essere detratta Emesse dal cedente prestatore nel 2019 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019

  46. Fattura elettronica Data di effettuazione 2018 Data di emissione 2019 La fattura può essere accettata e deve essere registrata. L’IVA può essere detratta in base al combinato disposto dell’artt. 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 Ricevuta dal cessionario committente nel 2019 Emesse dal cedente prestatore nel 2019

  47. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Risposta L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

  48. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture? Risposta In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

  49. Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 Articolo 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti 1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»; b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

  50. Articolo 25 Registrazione degli acquisti 1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.   2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 

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