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LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19. Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche.

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LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19

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Presentation Transcript


  1. LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19 Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche

  2. La Provincia autonoma di Trento, consapevole dei costi sociali connessi al consumo delle bevande alcoliche da parte dei giovani, ha voluto affrontare questa delicatissima problematica con un approccio il più possibile integrato e non meramente proibizionistico. Sìpertanto a divieti e sanzioni (doverosamente graduate e proporzionate), ma sì anche agli incentivi finalizzati alla promozione di stili di vita più attenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza e soprattutto sìad azioni di sensibilizzazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo ne sono interessati: dallle istituzioni alle categorie imprenditoriali, dai mezzi di comunicazione alle famiglie, dai giovani alle associazioni, dalla scuola al mondo del volontariato. Certamente il problema del consumo dell’alcol da parte dei giovani non si potrà risolvere solo ed esclusivamente con gli strumenti di questa legge, ma di sicuro trattasi di un’iniziativa concreta che pone in evidenza una forte presa di coscienza e la volontà di impegnarsi assieme per cercare di invertire una tendenza che sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti.

  3. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE La Provincia, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove e incentiva azioni di sensibilizzazione, sia attraverso gli organi di informazione, sia attraverso campagne da attivare presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, per la diffusione e la conoscenza delle disposizioni della legge e per la promozione delle finalità e degli interventi previsti dalla legge stessa: Finalità e interventi La Provincia autonoma di Trento sostiene azioni volte alla promozione e tutela della salute e della sicurezza in relazione al consumo di bevande alcoliche nella popolazione in generale e in particolare nelle fasce di età giovani in coerenza con gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità, e in particolare: a) adotta misure contro il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni; b) sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte dei giovani;

  4. c) sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche; d) sviluppa specifiche azioni intersettoriali con particolare riferimento ai ragazzi in età scolare; e) promuove il diritto di tutte le persone a ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione e un'educazione corretta sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la famiglia e la società ai sensi della carta europea sull'alcol del 1995 adottata dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l'alcol; f) tutela il diritto degli adolescenti a una vita familiare e sociale protetta dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche; g) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche; h) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche; i) favorisce le associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la prevenzione o la riduzione dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche.

  5. ALTRE AZIONI Incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche È istituito presso il servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa un albo degli esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche; la tenuta e la regolamentazione dell'albo sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, incentiva l'insediamento di esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche. La nuova normativa, fatte salve eventuali problematiche di ordine pubblico e di tranquillità pubblica, consente poi di posticipare di un ora l’orario massimo di apertura sia con riferimento agli esercizi iscritti all’albo e sia con riferimento agli esercizi non iscritti che organizzano giornate nelle quali si impegnano a non somministrare bevande alcoliche. Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, definisce i casi e i criteri di partecipazione alla spesa sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 milligrammi per litro.

  6. OBBLIGHI E DIVIETI Obbligo di esporre, in tutte le strutture abilitate alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (bar, ristoranti, feste campestri, esercizi alberghieri ed extra alberghieri, esercizi agrituristici, esercizi commerciali, rifugi, manifestazioni fieristiche, ecc.), un apposito cartello riportante il divieto di somministrazione e vendita ai ragazzi minori di anni 18. Divieto, a carico dei soggetti responsabili delle strutture di cui al punto precedente, di somministrare e vendere, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche ai ragazzi minori di anni 18. Divieto, a carico di tutti i maggiorenni, di mettere a disposizione di ragazzi minori di anni 18 bevande alcoliche (tale divieto si applica sia nelle strutture di cui al punto 1 e sia sulle aree pubbliche o aperte al pubblico). Divieto, per i ragazzi minori di anni 18, di consumare bevande alcoliche (tale divieto si applica sia nelle strutture di cui al punto 1 e sia sulle aree pubbliche o aperte al pubblico). Divieto di pubblicizzare e sponsorizzare bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di anni 18. Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate

  7. SANZIONI (fatti salvi gli articoli 689 e 691 del codice penale) Esercente/albergatore/negoziante/ecc. che non espone il cartello con indicato il divieto di vendere/somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18: la sanzione è pari ad euro 600. Esercente/albergatore/negoziante/ecc. che somministra/vende/offre (anche a titolo gratuito) bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18: la sanzione è pari ad euro 1.000 Circostanze aggravanti: - Se trattasi di un minore di anni 14, la sanzione è raddoppiata ed è conseguentemente pari ad euro 2.000. - Se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato, la sanzione è aumentata del 50% ed è conseguentemente pari ad euro 1.500. - Se concorrono entrambe le citate circostanze aggravanti, la sanzione è pari ad euro 2.500. N.B. Chi somministra o vende può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età; nell'ipotesi di mancata esibizione la somministrazione è rifiutata.

  8. SANZIONI C) Maggiorenne che mette a disposizione di minori di anni 18 bevande alcoliche. la sanzione è pari ad euro 1.000 Questo significa che il divieto di consumo di bevande alcoliche da parte dei minori non potrà essere “aggirato” avvalendosi di amici maggiorenni o altri soggetti più o meno compiacenti, in quanto anche la loro eventuale azione è stata esplicitamente prevista e sanzionata. D) Minorenne che consuma bevande alcoliche: la sanzione è pari ad euro 100. Tali sanzioni si applicano non solo presso gli esercizi pubblici e tutte le altre strutture abilitate alla somministrazione/vendita di bevande alcoliche, ma anche presso le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico. E) Violazione del divieto di pubblicità e di sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di anni 18: la sanzione è pari ad euro 600. Gli importi indicati sono riferiti alla somma che il trasgressore può pagare con effetto estintivo dell’obbligazione derivante dal verbale di accertamento; nel caso in cui il trasgressore non si avvalga, entro 60 giorni, di tale facoltà, la normativa prevede la possibilità di sanzioni di importo anche più elevato (vedi legge n. 689/1981). ==================================================================== La normativa e la modulistica potranno essere scaricate dal sito www.polizia.provincia.tn.it alla voce “Divieto alcolici ai minori”.

  9. MINORI DI ANNI 18 NO ALCOL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 e ferme restando le disposizioni del Codice penale È VIETATO SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18 AI MINORI DI ANNI 18 È VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE La violazione del divieto di vendere/somministrare è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (la sanzione è raddoppiata nel caso di minori di anni 14 e aumentata del 50% se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato). La violazione del divieto di consumo da parte dei minori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia autonoma di Trento.

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