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LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO Riscaldamento centralizzato e autonomo Canne Fumarie. Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma. Relatore: Giorgio Donnarumma ARPA – Regione Veneto. L’AMMINISTRATORE. L’Amministratore di condominio sempre più figura professionale specializzata
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LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO Riscaldamento centralizzato e autonomo Canne Fumarie Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma Relatore: Giorgio Donnarumma ARPA – Regione Veneto
L’Amministratore di condominio sempre piùfigura professionale specializzata Proprio per questo l’Amministratore è chiamato a rispondere in prima personadel rispetto diinnumerevoli adempimenti normativi sia civilmente che penalmente L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: UN RUOLO IMPORTANTE MA POTENZIALMENTE RISCHIOSO
Nel caso in cui dalla condotta Non Responsabile dell’Amministratore che assume una posizione di “GARANZIA” nei confronti dei condomini, nasce un evento dannoso, si pongono le basi per il suo concorso causale nell’evento dannoso ai sensi dell’art. 40 del Codice Penale. “NON IMPEDIRE UN EVENTO, CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO”. Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma Responsabilità dell’Amministratore
Nei casi più GRAVI LESIONI COLPOSE – art. 590 c.p. OMICIDIO COLPOSO - art. 589 c.p. Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma La Responsabilità dell’Amministratore
Una buona polizza assicurativapuò alleviare il danno civile fornendo denaro per un risarcimento ma non annulla il fatto e soprattutto non protegge dalle conseguenti condanne penali Allora come può l’Amministratoredi condominiotutelare se stessonei confronti di eventuale responsabilità penale cui può trovarsi costretto a rispondere? LA POLIZZA ASSICURATIVA NON PROTEGGE DA CONDANNE PENALI
L’unico modo per evitare condanne penali è rispettare gli adempimenti legislativia cui l’Amministratore di condominio è chiamato a rispondere Gli argomenti sono numerosi e diversificati: ascensori impianti elettrici impianti termici e canne fumarie cancelli automatici analisi delle acque, amianto, elettrosmog . . . IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI
PER TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI POSTI AL SERVIZIO DELL’EDIFICIO(come previsto all’art. 1 - DM 37/08) È OBBLIGATORIA
TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI RIENTRANTI nell’art. 1117 comma 3 del Codice Civile QUALI GLI IMPIANTI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRATORE ?
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. LE PARTI COMUNI
IL DM 37/08dal 27.03.2008 Pubblicato il decreto n. 37/2008 che sostituisce la legge 46/90 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) Il Decreto “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 1-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici" sostituisce la legge 46/90.
Il nuovo DM 37/08 è in vigore dal 27 marzo 2008 Dalla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/2/07 n. 17): gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (Capo V del Testo Unico Edilizia ); il DPR 447/91; la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni). Pertanto: fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità andava rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20/2/92); dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del DM 37/08. DETTAGLI
L’uso della centrale termica condominiale, come tutti gli impianti tecnologici è regolato dalla ex legge 46/90 – DM 37/08 per quanto riguarda l’installazione la gestione e manutenzione, pertanto l’amministratore deve custodire in primo luogo il certificato di conformità, firmato dal titolare dell’impresa o dal responsabile tecnico, corredato da descrizione dei materiali usati ed il progetto di detto impianto. La manutenzione dell’impianto deve essere fatta da parte di un tecnico specializzato. La centrale termica deve osservare anche le norme antincendio. Infatti, se la potenza della centrale termica supera i 116 kW (100.000 kcal/h, praticamente quasi tutte le centrali termiche condominiali), secondo il D.M. 16 febbraio 1982 è necessario il certificato di prevenzione incendi (CPI) che va rinnovato ogni 6 anni. Nel caso in cui la potenza della centrale termica superi le 200.000 kcal/h, la sua conduzione può essere fatta solo da personale esperto in possesso del patentino previsto dalla legge 615/1966. CENTRALE TERMICA
Condizioni di reciproca sicurezza nel condominio: Con impianti autonomi si possono avere ridotte condizioni di sicurezza nel tempo essendo in presenza di una molteplicità di caldaiette a gas e delle relative canne fumarie, tutte apparecchiature manutenzionate da diversi soggetti più o meno qualificati pur essendo abilitati nei termini previsti dalla Legge 46/90; la sicurezza in ogni singolo alloggio dipende inoltre anche dal grado di manutenzione mantenuto sugli impianti degli altri alloggi confinanti, fattore non controllabile dal singolo condomino. Nel caso di impianto centralizzato le condizioni di sicurezza iniziali e nel tempo sono superiori per le seguenti motivazioni: presenza di uno o due generatore/i di calore per l'intero condominio ubicato/i in un unico locale dedicato, costruito con caratteristiche certificate da Enti preposti al controllo o da Tecnici abilitati manutenzionato/i e gestito/i da unico Terzo Responsabile che deve essere abilitato, oltre che per la Legge 46/90 anche con l'iscrizione in apposito Albo specialistico. SICUREZZA
Inquinamento atmosferico: Sarà evidentemente molto minore con l'impianto centralizzato poiché saremmo in presenza di 1 o 2 scarichi in atmosfera (canne fumarie) contro più punti di emissione afferenti alle singole caldaiette; gli aeriformi immessi in atmosfera sono nettamente inferiori con l'impianto centralizzato. INQUINAMENTO
Rendimento stagionale: Essendo in presenza di 1 o 2 caldaie con potenzialità elevate, con caratteristiche funzionali a temperatura variabile e dotate di sistemi di termoregolazione sofisticati il rendimento stagionale (che si traduce poi essenzialmente in un minore consumo energetico) è senza dubbio più elevato nel caso dell'impianto centralizzato. RENDIMENTO
Disagio in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria: Partendo dal presupposto che la manutenzione normalmente è legata al complesso Caldaia Termoregolazione canna fumaria diventa scontato, il fatto che il disagio è inesistente per l'impianto centralizzato nel senso che le opere di manutenzione si svolgono esclusivamente nel locale CALDAIA e non dentro i singoli alloggi, come nel caso degli impianti autonomi. MANUTENZIONE
Responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: con l'impianto autonomo, ogni condomino a qualsiasi titolo (inquilino o proprietario) o chi per esso in qualità di Terzo Responsabile, avrà la responsabilità dell'esercizio e la manutenzione e si dovrà far carico del relativo onere economico (quantificato in circa 75,00-125,00 € all'anno). Nello stesso tempo ogni condomino o chi per lui, sarà il soggetto responsabile sia per il mantenimento in efficienza dell'impianto termico autonomo sia come soggetto sanzionabile amministrativamente con una cifra variabile da 500,00 a 2500,00 €, in caso di accertata difformità nell'esercizio e nella manutenzione dell'impianto. Nel caso di un impianto centralizzato la responsabilità, gli oneri e le eventuali sanzioni saranno assunte da un unico Responsabile (Amministratore) o Terzo Responsabile per l'intero condominio, liberando i condomini da qualsiasi responsabilità in merito. RESPONSABILITÀ
Costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria: Nell'impianto autonomo i costi di gestione sono normalmente maggiori ed a totale carico dell'occupante il singolo alloggio o del proprietario. Tali costi non sono, nel caso, condivisibili con altri condomini, come invece succede nel caso dell'impianto centralizzato. COSTI DI GESTIONE
CENTRALI TERMICHE OMOLOGAZIONE ISPESL PER GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI AVENTI POTENZA TERMICA SUPERIORE A 35 KW DM 01.12.1975
Ai sensi dell’art.18 del DM 01.12.1975 in combinato disposto con l’art. 55 del RD n. 824/27 sanzionato dall’art. 112 del RD n. 824/27. Nei confronti del Responsabile dell’Impianto (Amministratore) per omessa richiesta di omologazione all’ISPESL. L’impianto fino ad avvenuta omologazione non può essere tenuto in esercizio. SANZIONE PENALE
PATENTINO CONDUTTORE OBBLIGO DEL PATENTINO PER IL CONDUTTORE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI AVENTI POTENZA TERMICA SUPERIORE A 232,6 KW (200.000 Kcal/h)
Nazionali/Comunitari DM 37/08 (ex legge 46/90) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 Legge 5 marzo 1990, n. 46 D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 D.M. 12 agosto 1968 L. 13 luglio 1966, n. 615 Riferimenti Normativi
Denuncia dell’impianto, ai sensi dell’art. 284 D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) alla Autorità competente (Comune e Provincia) Per gli impianti esistenti il termine ultimo era il 29.04.2007 Per gli impianti nuovi o modificati entro 90 giorni dalla messa in servizio o modifica. La sanzione amministrativa, da 516,00 a 2582,00 € a carico del Responsabile dell’impianto. NORME AMBIENTALI i m
I PRINCIPALI RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEI COMBUSTIBILI SONO: INCENDIO E/O ESPLOSIONE, PER PERDITE DI COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO IN AMBIENTE CONFINATO. ESPLOSIONE PER AUMENTO INCONTROLLATO DELLA PRESSIONE E TEMPERATURA, DEL FLUIDO TERMOVETTORE IN PRESSIONE. INTOSSICAZIONI DA MONOSSIDO DI CARBONIO (CO), PER EMISSIONI DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE IN AMBIENTE CONFINATO. I RISCHI
IL GAS COMBUSTIBILE La Fonte energeticapiù diffusa
LA LEGGE 1083/71PENALE ART. 1 “tutti i materiali gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza” ART. 3 “…….omissis …gli impianti …realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle denominate UNI-CIG si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza…..”
Il rispetto delle norme UNI-CIG (richiamate all’art. 3 della Legge n°1083/71) relative alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti a gas assume il carattere di precetto generale, PENALMENTE sanzionato, nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana, bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma
ESPLOSIONE E INCENDIO, PER PERDITE DI COMBUSTIBILE IN AMBIENTE CONFINATO possibili dispersioni in ambiente confinato di quantità di gas combustibili in concentrazioni tali da essere innescate da una causa esterna
LE CAUSE • Le cause, che possono provocare un incendio e/o un’esplosione in ambienti confinati, sono: • fiamme libere, dovute ad esempio alla presenza di piani di cottura o apparecchi di riscaldamento; • particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente, per esempio bracieri stufe e caminetti a legna; • scintille di origine elettrica; • scintille di origine elettrostatica; • scintille provocate da un urto o sfregamento; • superfici e punti caldi; • innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas; • reazioni chimiche.
LA COMBUSTIONE Qualunque combustibile genera energia (calore) perché BRUCIA, per bruciare ha bisogno di ossigeno. Per una corretta combustione in funzione del tipo di combustibile c’è bisogno di un preciso volume d’aria.La quantità di ossigeno contenuta nell’aria e circa (21%) appena sotto questa percentuale, “nell’aria comburente”, si inizia ad avere una combustione con produzione di CO.
L’INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) Quando un gas combustibile viene bruciato in difetto di ossigeno, o comunque quando la combustione é incompleta, si genera monossido di carbonio (CO) che è un gas inodore, incolore e tossico per l’organismo umano. L’INTOSSICAZIONE DA CO
LE CAUSE • 80% - CARENZA DI VENTILAZIONE DEL LOCALE D’INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI A FIAMMA LIBERA. • 20% - INSUFFICIENTE ESPULSIONE VERSO L’ESTERNO DEL LOCALE, DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
I LIMITI DI CONCENTRAZIONE DI CO IN AMBIENTE CONFINATO Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma Il D.M. 02/04/02 n.60 ha stabilito un valore limite di 10 mg/m3 , come media massima giornaliera L’OMS ha indicato delle linee guida: 100 mg/m3 (87 ppm) per 15 min 60 mg/m3 (52 ppm) per 30 min 30 mg/m3 (26 ppm) per 1 h 10 mg/m3 (9 ppm) per 8 h Si stima che in Italia circa 165-200 decessi l’anno sono attribuibili ad intossicazioni avvenute a seguito di esposizioni accidentali al CO.
Ventilazione e Aerazione dei locali Scarico dei prodotti della combustione Impianti interni del GAS All’Esistenza e Funzionalità dispositivi di controllo fiamma Alla Funzionalità dei dispositivi di sicurezza Elaborato a cura del Ing. Giorgio Donnarumma REQUISITI MINIMI DI SICUREZZAA COSA BISOGNA FARE ATTENZIONE ?
LE CANNE FUMARIE CONDOMINIALI Canna fumaria asservita alla centrale Termica Condominiale
COLLETTIVE RAMIFICATE Canna fumaria collettiva ramificata asservita ai singoli impianti autonomi, fino al punto di diramazione
IMPIANTI AUTONOMI Canna fumaria singola, parte integrante del complesso strutturale, asservita al singolo impianto autonomo, fino al punto di diramazione
art. 1117 C.C. Le canne fumarie devono essere considerate tutte pertinenze condominiali fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà privata